Cassazione Penale, Ordinanza n. 03674/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Salerno aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dalla contravvenzione di cui al capo 3, ma confermando la responsabilità per una serie di reati edilizi e paesaggistici connessi a opere realizzate in un terreno di comproprietà, in Positano, il 28 aprile 2020. In particolare, era stata ritenuta la costruzione abusiva di una nuova edificazione, in zona sismica e paesaggisticamente vincolata, avente destinazione abitativa e rinvenuta allo stato grezzo, distinta da un ricovero attrezzi e da una porcilaia. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, tutti diretti a censurare la conferma del giudizio di colpevolezza e a sollecitare una rivalutazione delle fonti di prova e degli accertamenti di merito, anche quanto all'individuazione e alla collocazione temporale delle opere abusive. La Corte ha ritenuto i motivi generici e orientati a una diversa lettura del compendio probatorio, quindi non scrutinabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in censure non specifiche e in una richiesta di rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione di merito ritenuta esauriente e razionale, fondata sugli accertamenti della Polizia Municipale e dell'Ufficio tecnico comunale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma di concorso di persone nei reati edilizi e paesaggistici contestati
art. 734 c.p.
menzionato nel capo 3, da cui l'imputato è stato assolto in appello
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001
base della contestazione per interventi edilizi abusivi in zona sottoposta a vincoli
art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004
richiamato per il profilo paesaggistico delle opere abusive
artt. 136 e 146 d.lgs. n. 42 del 2004
richiamati quali ulteriori disposizioni in tema di vincolo paesaggistico e autorizzazione
art. 64 d.P.R. n. 380 del 2001
richiamato in relazione alla disciplina delle costruzioni in zona sismica
art. 71 d.P.R. n. 380 del 2001
richiamato in relazione alla disciplina tecnica/sismica delle opere
art. 65 d.P.R. n. 380 del 2001
richiamato in relazione agli adempimenti per le costruzioni in zona sismica
art. 72 d.P.R. n. 380 del 2001
richiamato in relazione alle prescrizioni tecniche per le costruzioni in zona sismica
artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001
richiamati in relazione agli obblighi e alle autorizzazioni per opere in zona sismica
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente, ma la decisione valorizza la tenuta logica e razionale della motivazione probatoria di merito
art. 606 c.p.p.
non citato espressamente, ma il sindacato di legittimità è richiamato nei limiti dell'inammissibilità delle censure di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che, pur formalmente dedotti come vizi della condanna, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e in una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La motivazione è immune da censure quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su accertamenti tecnici e di polizia specificamente richiamati, con una ricostruzione coerente della natura dell'opera abusiva e del contesto vincolato in cui è stata realizzata.
- Le contestazioni sulla qualificazione dell'opera edilizia, sulla sua datazione e sulla sua destinazione d'uso non sono deducibili in cassazione se richiedono apprezzamenti di merito già affrontati con argomentazioni razionali dai giudici di primo e secondo grado.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- In presenza di opere realizzate in zona sismica e paesaggisticamente vincolata, la verifica della legittimità dell'intervento richiede il rispetto congiunto della disciplina urbanistico-edilizia, paesaggistica e sismica richiamata nel capo d'imputazione.
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