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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03674/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Salerno aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dalla contravvenzione di cui al capo 3, ma confermando la responsabilità per una serie di reati edilizi e paesaggistici connessi a opere realizzate in un terreno di comproprietà, in Positano, il 28 aprile 2020. In particolare, era stata ritenuta la costruzione abusiva di una nuova edificazione, in zona sismica e paesaggisticamente vincolata, avente destinazione abitativa e rinvenuta allo stato grezzo, distinta da un ricovero attrezzi e da una porcilaia. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, tutti diretti a censurare la conferma del giudizio di colpevolezza e a sollecitare una rivalutazione delle fonti di prova e degli accertamenti di merito, anche quanto all'individuazione e alla collocazione temporale delle opere abusive. La Corte ha ritenuto i motivi generici e orientati a una diversa lettura del compendio probatorio, quindi non scrutinabili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in censure non specifiche e in una richiesta di rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione di merito ritenuta esauriente e razionale, fondata sugli accertamenti della Polizia Municipale e dell'Ufficio tecnico comunale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma di concorso di persone nei reati edilizi e paesaggistici contestati

  • art. 734 c.p.

    menzionato nel capo 3, da cui l'imputato è stato assolto in appello

  • art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001

    base della contestazione per interventi edilizi abusivi in zona sottoposta a vincoli

  • art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004

    richiamato per il profilo paesaggistico delle opere abusive

  • artt. 136 e 146 d.lgs. n. 42 del 2004

    richiamati quali ulteriori disposizioni in tema di vincolo paesaggistico e autorizzazione

  • art. 64 d.P.R. n. 380 del 2001

    richiamato in relazione alla disciplina delle costruzioni in zona sismica

  • art. 71 d.P.R. n. 380 del 2001

    richiamato in relazione alla disciplina tecnica/sismica delle opere

  • art. 65 d.P.R. n. 380 del 2001

    richiamato in relazione agli adempimenti per le costruzioni in zona sismica

  • art. 72 d.P.R. n. 380 del 2001

    richiamato in relazione alle prescrizioni tecniche per le costruzioni in zona sismica

  • artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001

    richiamati in relazione agli obblighi e alle autorizzazioni per opere in zona sismica

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente, ma la decisione valorizza la tenuta logica e razionale della motivazione probatoria di merito

  • art. 606 c.p.p.

    non citato espressamente, ma il sindacato di legittimità è richiamato nei limiti dell'inammissibilità delle censure di merito

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che, pur formalmente dedotti come vizi della condanna, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e in una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La motivazione è immune da censure quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su accertamenti tecnici e di polizia specificamente richiamati, con una ricostruzione coerente della natura dell'opera abusiva e del contesto vincolato in cui è stata realizzata.
  • Le contestazioni sulla qualificazione dell'opera edilizia, sulla sua datazione e sulla sua destinazione d'uso non sono deducibili in cassazione se richiedono apprezzamenti di merito già affrontati con argomentazioni razionali dai giudici di primo e secondo grado.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di opere realizzate in zona sismica e paesaggisticamente vincolata, la verifica della legittimità dell'intervento richiede il rispetto congiunto della disciplina urbanistico-edilizia, paesaggistica e sismica richiamata nel capo d'imputazione.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImplicazioni processuali
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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