Cassazione Penale, Ordinanza n. 03671/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Genova. L'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 349, comma 2, c.p., per fatti commessi in Genova il 15 maggio 2014, con pena di anni 2 di reclusione ed euro 300 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale. Con il solo motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione sulla conferma del giudizio di colpevolezza, ma la censura era formulata in termini generici e non si confrontava con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva valorizzato gli accertamenti della Polizia Municipale di Genova: l'autovettura sequestrata e affidata in custodia all'imputato era stata ritrovata senza sigilli lungo la pubblica via. La difesa sosteneva che il veicolo fosse stato utilizzato da un familiare non identificato, ma tale ricostruzione era rimasta congetturale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e generico, privo di critiche concrete alla motivazione della sentenza d'appello. Ha ritenuto che la motivazione di merito fosse sorretta da considerazioni razionali e che le diverse valutazioni proposte dalla difesa esulassero dal sindacato di legittimità. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, senza ulteriori precisazioni sul contenuto della fattispecie nel testo.
la declaratoria di inammissibilità comporta l'onere del pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata; una censura solo generica è manifestamente infondata e può condurre all'inammissibilità.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura del compendio probatorio, quando la motivazione impugnata sia sorretta da un percorso argomentativo razionale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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