Cassazione Penale, Ordinanza n. 03665/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata concerne la conferma, da parte della Corte di appello di Bologna, della condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini nei confronti di un imputato ritenuto responsabile di due episodi di indebita fruizione del reddito di cittadinanza, commessi a Misano Adriatico in date diverse (uno il 13 marzo 2019 e l'altro tra il 28 febbraio e luglio 2020). La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) l'intervenuta abrogazione, dal 1° gennaio 2024, dell'art. 7 del d.l. n. 4/2019, con conseguente pretesa applicazione della lex mitior e venir meno della rilevanza penale dei fatti; 2) il difetto di motivazione sulla prova della commissione dei reati, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie; 3) la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4/2019, disposta dalla legge n. 197/2022 con effetto dal 1° gennaio 2024, salva espressamente l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino alla cessazione dell'efficacia della precedente disciplina, con deroga non irragionevole al principio di retroattività della lex mitior. Ha reputato manifestamente infondato anche il secondo motivo perché la censura mirava a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di appello ritenuta adeguata nel valorizzare la consapevolezza dell'imputato circa il reddito percepito negli anni di riferimento al momento della richiesta del beneficio. Infine, ha ritenuto infondato il terzo motivo, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da elementi ostativi razionalmente apprezzati dai giudici di merito, quali l'entità del profitto conseguito e i precedenti penali dell'imputato, anche per reati della stessa indole. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. con modif. dalla l. 28 marzo 2019, n. 26
Norma incriminatrice originariamente contestata per l'indebita fruizione del reddito di cittadinanza; la sua abrogazione dal 1° gennaio 2024 non ha travolto la punibilità dei fatti commessi durante la sua vigenza, per espressa clausola legislativa
art. 1, comma 318, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4/2019, ma con salvezza delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina previgente
art. 2, comma 2, c.p.
Richiamato per il principio di retroattività della lex mitior, rispetto al quale la disciplina speciale di abrogazione opera come deroga giustificata
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48 conv. con modif. dalla l. 3 luglio 2023, n. 85
Nuova incriminazione riferita agli analoghi benefici sostitutivi del reddito di cittadinanza, richiamata per evidenziare il coordinamento cronologico della scelta legislativa
art. 616 c.p.p.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'abrogazione di una fattispecie incriminatrice può essere accompagnata da una disciplina transitoria che mantiene la punibilità dei fatti commessi sotto la vigenza della norma abrogata; in tal caso la deroga alla lex mitior è legittima se sorretta da una ragionevole giustificazione sistematica e temporale.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica sulla responsabilità dell'imputato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo fondi su elementi oggettivi e soggettivi negativi, quali la gravità del fatto, l'entità del profitto e i precedenti penali, e la censura si risolva in una diversa valutazione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
- rami
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