Cassazione Penale, Ordinanza n. 03666/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato ex art. 544-ter, comma 1, c.p. è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di euro 5.000 di multa per il reato di maltrattamento di animali commesso a Rimini il 12 giugno 2019, ritenendo integrata la responsabilità per avere sottoposto un cucciolo di cane pitbull, nella sua disponibilità, a una condizione di sofferenza per un periodo non particolarmente breve. Con l'unico motivo di ricorso la difesa chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo in sostanza che la vicenda non meritasse punizione ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché generico e meramente ripropositivo di questioni già affrontate dalla sentenza di merito, la quale aveva motivato in modo adeguato sull'esistenza di elementi ostativi alla tenuità, valorizzando la particolare sofferenza patita dall'animale per un lasso di tempo non breve. La difesa aveva in realtà contrapposto una diversa lettura del fatto, ma tale rivalutazione di merito è stata ritenuta estranea al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 544-ter, comma 1, c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata; il fatto è stato ritenuto integrare il maltrattamento di animale per avere cagionato sofferenza al cucciolo di cane.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché incompatibile con le concrete modalità della condotta e con la particolare sofferenza arrecata all'animale per un tempo non particolarmente breve.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta, per modalità e durata, abbia determinato una sofferenza apprezzabile e non episodica alla vittima o all'animale offeso dal reato.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti rispetto a quella già motivatamente adottata dal giudice di appello.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico o si limita a riproporre questioni già esaminate e risolte con motivazione razionale dalla sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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