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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35019/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine da una decisione della Corte d'appello che, da un lato, aveva confermato la declaratoria di simulazione assoluta delle disposizioni patrimoniali contenute in un accordo omologato di separazione consensuale tra due dei soggetti coinvolti e, dall'altro, aveva dichiarato l'inopponibilità al fallimento, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di un atto di compravendita immobiliare con contestuale iscrizione di ipoteca convenzionale. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando in sintesi l'omessa considerazione dell'avvenuto rilascio della casa coniugale e contestando la sussistenza dei presupposti della revocatoria fallimentare. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure: ha rilevato che il ricorso era stato depositato oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione, con conseguente improcedibilità ex art. 369 c.p.c.; ha inoltre rilevato ulteriori profili di inammissibilità, tra cui l'assenza, nella copia notificata, della valida sottoscrizione/autenticazione da parte di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione e la totale mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha infine osservato che i singoli motivi erano comunque formulati in modo non conforme ai paradigmi del ricorso per cassazione, perché uno era di natura fattuale e l'altro meramente assertivo e non confrontato con la motivazione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per il tardivo deposito oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c., rilevando altresì plurimi profili di inammissibilità: invalidità della procura/sottoscrizione nella copia notificata, mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa e inadeguatezza dei motivi rispetto ai canoni dell'art. 366 e dell'art. 360 c.p.c. Ne è derivata la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto

    Il deposito del ricorso oltre il termine è causa di improcedibilità, rilevabile preliminarmente e assorbente rispetto agli altri profili.

  • art. 365 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve presentare i requisiti formali del mandato e della sottoscrizione conforme al modello legale, altrimenti è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti

    La sua omissione integra inammissibilità, poiché impedisce alla Corte di comprendere la vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    I motivi devono confrontarsi con la motivazione impugnata e non possono essere meramente assertivi o fattuali.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Le circostanze fattuali richiamate nei motivi devono essere specificamente riferite agli atti e documenti da cui risultano.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure devono essere ricondotte a uno dei vizi tipizzati dal ricorso per cassazione; non è ammissibile una doglianza meramente fattuale o non sussumibile nei relativi paradigmi.

  • art. 2901 c.c.

    È richiamato come norma posta a base della declaratoria di inopponibilità dell'atto al fallimento, ma la Cassazione non ne esamina il merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositato in cancelleria entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle controparti.
  • La validità della procura e della sottoscrizione nel ricorso per cassazione richiede la presenza di un difensore munito di ius postulandi; in mancanza, l'atto si discosta dal modello legale ed è inammissibile.
  • L'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito essenziale del ricorso per cassazione: la sua omissione impedisce alla Corte di comprendere la controversia e determina inammissibilità.
  • I motivi di ricorso devono essere costruiti come censure giuridiche riconducibili ai vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c. e devono confrontarsi con la ratio della decisione impugnata; doglianze meramente fattuali o assertive sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda i fatti dedotti, pena l'inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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