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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11736/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso da un istituto di credito nei confronti di una società, quest'ultima ha proposto opposizione. L'instaurazione del giudizio di merito dell'opposizione è stata però dichiarata inammissibile dal Tribunale di Bari e la Corte d'appello di Bari ha confermato tale esito. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione degli artt. 615 e 616 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 182, comma 2, e 164 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 474 c.p.c.; 4) violazione degli artt. 604 e 579, comma 1, c.p.c. nonché degli artt. 2847 e 2848 c.c. La Corte di cassazione ha però rilevato, in via assorbente, che il ricorso non conteneva un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; inoltre, per i motivi che investivano la questione della legittimazione alla proposizione del giudizio di merito, ha riscontrato anche la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per mancata adeguata riproduzione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti. Ha inoltre osservato che i motivi relativi al merito dell'opposizione erano comunque inammissibili perché la sentenza impugnata non aveva affrontato tali questioni, avendo deciso solo sulla pretesa inammissibilità dell'introduzione del giudizio di merito per difetto di legittimazione del soggetto che aveva conferito il mandato al difensore della società opponente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo assorbente il difetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e ravvisando, per alcuni motivi, anche il mancato rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha quindi confermato indirettamente la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione esecutiva. Ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso relativi all'opposizione all'esecuzione

  • art. 616 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso relativi alla disciplina dell'opposizione

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    richiamato a sostegno della dedotta violazione in tema di regolarizzazione processuale

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato a sostegno della dedotta violazione in tema di nullità della vocatio in ius

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla sussistenza del titolo esecutivo

  • art. 604 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo con riferimento alle opposizioni in materia esecutiva

  • art. 579, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo con riferimento alle modalità della vendita forzata

  • art. 2847 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di ipoteca

  • art. 2848 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di ipoteca

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali senza dover ricorrere ad altre fonti o atti

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare e riprodurre adeguatamente gli atti e documenti su cui fonda i motivi, localizzandoli nel fascicolo; la violazione anche di uno solo di tali oneri rende inammissibile il ricorso

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente a rendere immediatamente comprensibili la vicenda sostanziale, lo sviluppo processuale e le ragioni delle decisioni di merito.
  • Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo, ma presidia la funzione di consentire alla Corte di comprendere con chiarezza l'oggetto della controversia e la portata delle censure.
  • Quando il ricorrente deduce vizi fondati su atti o documenti, deve assolvere il duplice onere di indicarli con precisione e di riprodurne o riassumerne il contenuto; la mancanza anche di uno solo di tali oneri comporta inammissibilità.
  • Le censure che presuppongono questioni non affrontate nella sentenza impugnata sono inammissibili se il ricorrente non dimostra che tali questioni siano state effettivamente devolute e come siano state trattate nei precedenti gradi di giudizio.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito devolvere direttamente il merito di questioni non esaminate dal giudice di appello, quando la decisione impugnata si sia arrestata a una questione processuale preliminare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della prova

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