Cassazione Civile, Ordinanza n. 11736/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso da un istituto di credito nei confronti di una società, quest'ultima ha proposto opposizione. L'instaurazione del giudizio di merito dell'opposizione è stata però dichiarata inammissibile dal Tribunale di Bari e la Corte d'appello di Bari ha confermato tale esito. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione degli artt. 615 e 616 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 182, comma 2, e 164 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 474 c.p.c.; 4) violazione degli artt. 604 e 579, comma 1, c.p.c. nonché degli artt. 2847 e 2848 c.c. La Corte di cassazione ha però rilevato, in via assorbente, che il ricorso non conteneva un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; inoltre, per i motivi che investivano la questione della legittimazione alla proposizione del giudizio di merito, ha riscontrato anche la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per mancata adeguata riproduzione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti. Ha inoltre osservato che i motivi relativi al merito dell'opposizione erano comunque inammissibili perché la sentenza impugnata non aveva affrontato tali questioni, avendo deciso solo sulla pretesa inammissibilità dell'introduzione del giudizio di merito per difetto di legittimazione del soggetto che aveva conferito il mandato al difensore della società opponente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo assorbente il difetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e ravvisando, per alcuni motivi, anche il mancato rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha quindi confermato indirettamente la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione esecutiva. Ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso relativi all'opposizione all'esecuzione
richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso relativi alla disciplina dell'opposizione
richiamato a sostegno della dedotta violazione in tema di regolarizzazione processuale
richiamato a sostegno della dedotta violazione in tema di nullità della vocatio in ius
richiamato a sostegno della censura sulla sussistenza del titolo esecutivo
richiamato nel quarto motivo con riferimento alle opposizioni in materia esecutiva
richiamato nel quarto motivo con riferimento alle modalità della vendita forzata
richiamato nel quarto motivo in tema di ipoteca
richiamato nel quarto motivo in tema di ipoteca
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali senza dover ricorrere ad altre fonti o atti
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare e riprodurre adeguatamente gli atti e documenti su cui fonda i motivi, localizzandoli nel fascicolo; la violazione anche di uno solo di tali oneri rende inammissibile il ricorso
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente a rendere immediatamente comprensibili la vicenda sostanziale, lo sviluppo processuale e le ragioni delle decisioni di merito.
- Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo, ma presidia la funzione di consentire alla Corte di comprendere con chiarezza l'oggetto della controversia e la portata delle censure.
- Quando il ricorrente deduce vizi fondati su atti o documenti, deve assolvere il duplice onere di indicarli con precisione e di riprodurne o riassumerne il contenuto; la mancanza anche di uno solo di tali oneri comporta inammissibilità.
- Le censure che presuppongono questioni non affrontate nella sentenza impugnata sono inammissibili se il ricorrente non dimostra che tali questioni siano state effettivamente devolute e come siano state trattate nei precedenti gradi di giudizio.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito devolvere direttamente il merito di questioni non esaminate dal giudice di appello, quando la decisione impugnata si sia arrestata a una questione processuale preliminare.
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