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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13496/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito bancario per scoperto di conto corrente, poi azionata dal cessionario del credito. Il giudice dell’opposizione ha respinto la domanda ritenendo non provata l’esistenza e l’ammontare del credito: mancavano tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto e mancavano le pattuizioni contrattuali necessarie per calcolare interessi e commissioni di massimo scoperto; inoltre i tabulati prodotti dalla banca (indicati come "rigenerazione archivio conti - movimenti eliminati" e "tabulati staffa") sono stati giudicati non equipollenti agli estratti conto e inopponibili alla curatela. Con il ricorso per cassazione il cessionario ha dedotto, con due motivi, violazione di legge: da un lato degli artt. 119, comma 2, TUB, 1832 c.c. e 93 l. fall., sostenendo che la documentazione bancaria prodotta fosse idonea a ricostruire il rapporto e che non esistessero requisiti formali minimi inderogabili per i documenti bancari; dall’altro dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 93 l. fall., censurando la ritenuta mancanza di prova del credito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, il quale aveva già motivatamente evidenziato l’incompletezza della produzione documentale e l’inidoneità dei tabulati a sostituire gli estratti conto. Secondo la Cassazione, il ricorrente cercava così di ottenere un non consentito terzo grado di merito. Conseguentemente è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente ed è stato disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma le doglianze sono state reputate in realtà dirette a contestare l’accertamento in fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 119, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    La Corte ne prende atto come norma invocata dal ricorrente, ma non ne accoglie una lettura che imponga requisiti formali ulteriori o consenta di equiparare automaticamente ogni tabulato agli estratti conto.

  • art. 1832 c.c.

    La norma è richiamata in relazione alla documentazione bancaria e agli estratti conto, ma la censura viene ricondotta a un’inammissibile critica alla valutazione di merito.

  • art. 93 l. fall.

    È la norma sull’insinuazione al passivo invocata dal ricorrente e richiamata dal giudice di merito per esigere prova adeguata del credito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la prova del credito fosse stata fornita; la Corte rileva che la doglianza investe in realtà il giudizio di fatto sulla sufficienza della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore deve fornire una prova completa e attendibile del credito insinuato; se mancano estratti conto integrali e la documentazione prodotta non consente una ricostruzione affidabile del rapporto, la domanda può essere respinta.
  • I tabulati interni o documenti contabili non sottoscritti dal correntista e privi di elementi identificativi equivalenti possono essere ritenuti inidonei a sostituire gli estratti conto ai fini della prova del credito bancario.
  • La contestazione della sufficienza della prova documentale, quando il giudice di merito l’abbia già apprezzata con motivazione logica e coerente, non integra di per sé un errore di diritto deducibile utilmente in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoConto corrente
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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