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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32483/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ritenendo la detenzione di 97,85 g di marijuana destinata a terzi. Il ricorrente ha dedotto: (i) errata valutazione degli indici di spaccio poiche lo stupefacente era rinvenuto in un unico involucro nella sua forma naturale e non frazionato; (ii) mancata considerazione della possibile destinazione all'uso personale, anche alla luce della sua qualita di assuntore abituale e della capacita economica; (iii) insufficiente motivazione sul peso probatorio del bilancino di precisione; (iv) mancato riconoscimento dell'applicabilita dell'art. 131-bis c.p. (ipotesi di minima offensivita); (v) omissione nel tener conto delle attenuanti gia riconosciute e nel concedere il beneficio della non menzione dopo la riqualificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo con esito abortivo per gli altri motivi. Ha ritenuto che la Corte di appello aveva indicato l'elevata quantita, la presunta suddivisione in ovuli e la presenza del bilancino come indici di destinazione a terzi, ma non aveva fornito motivazione adeguata e puntuale per confutare la specifica eccezione difensiva circa il rinvenimento dello stupefacente in un unico involucro e circa l'assenza di chiari elementi di frazionamento o destinazione alla vendita. Per tale ragione la sentenza impugnata e' stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    La norma e' stata applicata dalla Corte di appello per riqualificare la detenzione come destinata alla cessione a terzi sulla base di indici (quantita, confezionamento, bilancino). La Cassazione ha ritenuto che tale applicazione necessita di motivazione specifica sul valore probatorio degli indici e non puo' prescindere dall'esame delle contestazioni difensive.

  • codice penale, art. 131-bis

    Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della causa di non punibilita per particolare tenuita dell'offesa; la Corte di appello l'ha esclusa in modo generico. La Cassazione, ritenendo fondato il primo motivo, non ha esaminato nel merito l'applicabilita dell'art. 131-bis.

  • codice di procedura penale, art. 597

    Il ricorrente ha invocato il potere discrezionale del giudice di merito di concedere la non menzione dopo la riqualificazione. La questione era sollevata in sede di gravame, ma non e' stata decisa dalla Cassazione in quanto la pronuncia e' stata annullata per vizio di motivazione.

Massime di principio

  • La semplice quantita' di sostanza non e' di per se' sufficiente a dimostrare la destinazione a terzi: il giudice deve motivare puntualmente perche la quantita sia incompatibile con l'uso personale nel caso concreto.
  • La presenza di un bilancino o di confezionamenti sospetti costituisce indizio, ma il loro valore probatorio deve essere valutato alla luce delle specifiche circostanze e delle censure difensive; il giudice deve rispondere alle deduzioni contrarie.
  • Se lo stupefacente e' rinvenuto in un unico involucro nella sua forma naturale, e' necessario che il giudice spieghi perche cio' non sia compatibile con l'uso personale prima di desumere finalita di spaccio.
  • La causa di non punibilita per particolare tenuita' (art. 131-bis) richiede un esame concreto della minima offensivita e non puo' essere esclusa in modo meramente formale; se rilevante va valutata nel nuovo giudizio.
  • Se il giudice di merito riconosce attenuanti o procede a riqualificazioni, deve esplicitare la ricaduta di tali decisioni sulla determinazione della pena e sui benefici (es. non menzione), motivando l'esercizio della discrezionalita prevista dalla legge.

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