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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32364/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), articolando cinque motivi: 1) vizio di motivazione e violazione del principio "in dubio pro reo" (contestazione della locuzione "il motivo non convince" e della presunta assunzione di certezza sul reato presupposto); 2) erronea qualificazione della provenienza illecita delle somme e mancata prova del collegamento temporale/causale tra i pagamenti delle parti offese e gli impieghi operati da Riboldi; 3) errore sull'elemento soggettivo (dolo specifico) richiesto dall'art. 648-ter e incompatibilità tra fattispecie contestate a soggetti diversi; 4) violazioni delle regole a presidio dell'azione civile e difetti nella valutazione del danno risarcibile; 5) errori nella determinazione della pena (attribuzione di rilievo negativo alla mancata confessione, mancata considerazione dell'insussistenza di molte contestazioni e di un acquisto immobile). Il ricorso deduceva altresì contraddittorietà e illogicità della motivazione in più passaggi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente corretta la ricostruzione del reato presupposto: il provento era riferibile al complesso di truffe continuate e pluriaggravate (capo b) attribuite a Renzo Candido Martini, Maria Morena e Vanessa Martini, non limitatamente alle sole tre parti civili costituite. La sentenza di patteggiamento irrevocabile riguardante i Martini è stata considerata utilizzabile ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., purché integrata da riscontri esterni, riscontri che i giudici di merito hanno ritenuto presenti nelle dichiarazioni delle parti offese costituite. La Corte ha inoltre chiarito che il reato di impiego di denaro di provenienza illecita richiede solo dolo generico (consapevolezza della provenienza delittuosa), non dolo specifico; ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa i legami tra Riboldi e la famiglia Martini e l'illogicità delle operazioni finanziarie considerata alla luce dei vantaggi per Le Sibille s.r.l., ritenendo congrua la conclusione sulla consapevolezza della provenienza illecita dei fondi. Ha respinto le censure sulla legittimità della domanda civile (riconoscendo il danno non patrimoniale derivante dalla maggiore difficoltà di recupero delle somme) e quelle sulla misura della pena (ritenuta entro discrezionalità e motivata). Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648-ter c.p.

    Delitto di impiego di denaro di provenienza illecita: la Corte conferma che per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico (consapevolezza, anche solo generica, della provenienza delittuosa dei capitali) e non è richiesto un dolo specifico volto a occultare la provenienza.

  • art. 640 c.p.

    Delitto di truffa (con aggravanti): la Corte ricorda che costituisce truffa sfruttare la fama di mago/occultista per ingenerare convinzioni di pericolo immaginario finalizzate a procure ingiusti profitti; tale fattispecie è stata ritenuta accertata nei confronti dei Martini.

  • art. 445 c.p.p.

    Disciplina del patteggiamento: la sentenza di patteggiamento irrevocabile è equiparata a sentenza di condanna e può essere utilizzata come elemento probatorio secondo le regole dell'art. 238-bis c.p.p.

  • art. 238-bis c.p.p.

    La sentenza irrevocabile di patteggiamento può essere utilizzata in altro procedimento penale quanto alla prova del fatto e della sua attribuibilità, purché integrata da riscontri esterni; la Corte ha ritenuto presenti tali riscontri.

  • art. 27 Cost. e art. 6 CEDU

    Riferimenti al principio del "in dubio pro reo" e al diritto a un processo equo: la Corte ha ritenuto infondata la censura mossa dal ricorrente circa una presunta permanenza di dubbio nella motivazione, dando conto che la locuzione contestata non esprimeva incertezza rispetto alla decisione.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sul motivo di ricorso in Cassazione: i motivi sono stati esaminati nei limiti previsti dall'art. 606 e ritenuti infondati.

  • art. 132 e 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ribadito l'ampio margine di discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e la sufficienza di una motivazione anche sintetica quando la pena è in misura inferiore alla media edittale.

Massime di principio

  • Una sentenza di patteggiamento irrevocabile può essere utilizzata come prova in altri procedimenti (art. 238-bis c.p.p.), ma necessita di riscontri esterni; se tali riscontri sono forniti, il giudice può fondare su di essi l'attribuzione dei reati presupposti.
  • Per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) è sufficiente il dolo generico: è necessario dimostrare la consapevolezza, anche generica, della provenienza criminosa dei fondi, non un intento specifico di occultamento.
  • La partecipazione familiare o la presenza in attività pubbliche (es. trasmissioni TV) può concorrere a formare un quadro indiziario di concorso nel reato presupposto se corredata da elementi fattuali e riscontri (dichiarazioni, documenti, collegamenti economico-organizzativi).
  • La valutazione della provenienza illecita dei fondi può essere supportata dall'analisi della logica economica delle operazioni: trasferimenti che risultano inspiegabili rispetto agli interessi noti delle parti possono rafforzare l'ipotesi della consapevolezza dell'utilizzatore.
  • La costituzione di parte civile in un procedimento penale è legittima anche se la richiesta di risarcimento viene formulata rispetto a operazioni che hanno reso più difficoltoso il recupero delle somme sottratte; il giudice può riconoscere danno non patrimoniale rilevando l'aggravamento della difficoltà di ristoro.
  • Le censure sulla motivazione che consistono in contestazioni di inevitabile apprezzamento probatorio (valutazione di legami, affidabilità delle dichiarazioni, valutazione economica delle operazioni) sono difficilmente vincenti in Cassazione, salvo illogicità manifesta o violazione di legge.

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