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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32362/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. Ha ritenuto che il vizio dedotto non fosse un errore di fatto (svista percettiva) ma una questione di diritto/valutazione inerente alla corretta applicazione delle norme penali nel tempo; dunque non rientrante nel rimedio di cui all'art.625-bis c.p.p. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di Cassazione avverso la sentenza di appello n.1373/2023 (conferma delle condanne del Tribunale di Foggia: 1 anno e 10 mesi di reclusione e €5.000 di multa ciascuno). Hanno dedotto l'esistenza di un errore di fatto ai sensi dell'art.625-bis c.p.p. per presunta omissione da parte della Corte di considerare la normativa più favorevole ratione temporis in materia di sanzioni sostitutive (art.53 I. n.689/1981 nella previgente formulazione, comma quarto), sostenendo che le precedenti pene erano già state eseguite e che, pertanto, la sola parte residua da espiare (1 anno e 10 mesi) sarebbe stata inferiore al limite per l'applicazione della sanzione sostitutiva.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio disciplinato è ammissibile solo per errore di fatto inteso come svista o equivoco percettivo sugli atti del giudizio di legittimità; non è estensibile agli errori di diritto o di valutazione.

  • art. 53 I. n.689/1981

    Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato "è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione"

    La questione verte sulla corretta applicazione della disciplina delle sanzioni sostitutive e sulla successione temporale delle norme; la Corte di legittimità ha ritenuto che la questione sia di interpretazione normativa (errore di diritto) e non di mero errore di fatto.

  • art. 81 codice penale

    Rilevante per la disciplina della continuazione e per la determinazione della pena complessiva cui riferire il limite per le sanzioni sostitutive.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'eventuale condanna alla Cassa delle ammende: la sanzione patrimoniale è applicabile salvo che non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; il giudice ha ritenuto che non vi fosse tale attenuante e ha fissato la somma dovuta.

Massime di principio

  • Il ricorso per errore di fatto ex art.625-bis c.p.p. è ammissibile solo per sviste o equivoci percettivi sugli atti: non può essere utilizzato per contestare interpretazioni giuridiche o valutazioni di diritto.
  • Le questioni relative alla successione temporale delle leggi penali e all'applicazione della normativa più favorevole sono, di regola, questioni di diritto: vanno impugnate con i mezzi ordinari (impugnazioni di diritto) e non mediante ricorso per errore di fatto.
  • Per ottenere successo con un ricorso ex art.625-bis è necessario dimostrare concretamente una lettura erronea o una omissione materiale negli atti della Corte di cassazione (es. documento non considerato, travisamento evidente di dati fattuali), non una diversa interpretazione normativa.
  • In materia di sanzioni sostitutive (art.53 I. n.689/1981) occorre valutare attentamente se le pene pregresse siano state effettivamente eseguite e come ciò incida sul calcolo della pena residua; tuttavia, la disputa su quale versione normativa sia applicabile resta questione di diritto.
  • Proporre rimedi inammissibili comporta rischio di condanna alle spese e, se non v'è colpa attenuante, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende: valutare il merito e la forma dell'impugnazione prima di promuoverla.

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