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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32361/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per homicidio colposo (art.589-bis c.p.) per aver investito un pedone: principalmente si censurava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e l'inutilizzabilità di un DVD con immagini dell'incidente per tardivo deposito rispetto all'avviso di conclusione indagini (art.415-bis c.p.p.), la mancata valutazione di testimonianze su scarsa visibilità e assenza di segnaletica orizzontale, errore nella determinazione della regola cautelare violata e della velocità idonea ad evitare l'evento (art.141 e 142 C.d.S.), vizi di motivazione sulla quantificazione della pena e sull'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art.589-bis c.p., e omissione di pronuncia quanto al comma applicabile dell'art.141 C.d.S. in relazione alla sanzione amministrativa accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che: (i) l'omesso deposito del DVD in allegato all'avviso ex art.415-bis non determina nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ma al massimo inutilizzabilità dell'atto; (ii) nel caso concreto il supporto era stato comunque acquisito nel fascicolo prima dell'udienza preliminare e il contenuto era già sostanzialmente noto alla difesa tramite la relazione del consulente del P.M., per cui non si è verificata un'inutilizzabilità patologica né una lesione del diritto di difesa; (iii) le doglianze sulla valutazione delle testimonianze e sul travisamento della prova erano aspecifiche e non dimostravano la decisività degli elementi omessi; (iv) la violazione contestata è fondata anche sul superamento del limite urbano (54 km/h vs 50 km/h) e sulla inadeguatezza della velocità alle condizioni della strada; (v) la quantificazione della pena e l'applicazione parziale dell'attenuante rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono adeguatamente motivate; (vi) la scelta del comma di riferimento per la sanzione amministrativa risulta desumibile dalla motivazione complessiva. Di conseguenza la condanna e le misure accessorie confermate sono state mantenute.

Norme richiamate

  • art.589-bis c.p.

    Norma che sanziona l'omicidio stradale (homicidio colposo in violazione delle norme stradali); la Corte ha confermato l'applicazione dell'articolo e del relativo comma settimo attenuante, ritenendo congrua la diminuzione riconosciuta ma non nella sua massima estensione, decisione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art.141 C.d.S. (d.lgs. 285/1992)

    Disposizione di carattere elastico sulla regolazione della velocità in relazione alle condizioni di sicurezza: la Corte ha ritenuto che, oltre all'analisi elastica, nel caso concreto esistesse anche violazione di regola rigida (limite urbano) e che la velocità tenuta era idonea a integrare la colpa.

  • art.142 C.d.S. (d.lgs. 285/1992)

    Prevede i limiti di velocità; la Corte ha qualificato la violazione del limite urbano (50 km/h) come violazione di regola cautelare 'rigida', utile a fondare la responsabilità quando la velocità accertata eccede il limite.

  • art.415-bis c.p.p.

    Regola la notifica dell'avviso di conclusione indagini e il deposito degli atti: la giurisprudenza richiamata e la Corte distinguono tra omissione di deposito (che non causa nullità automatica dell'atto di rinvio a giudizio) e la possibile inutilizzabilità della prova; se il materiale è comunque acquisito prima dell'istruttoria dibattimentale la lesione può considerarsi sanata.

  • art.405 c.p.p.

    Termine per le indagini preliminari: la giurisprudenza richiamata chiarisce che la sanzione di inutilizzabilità per atti compiuti dopo tale termine opera in concreto e può avere effetti diversi (fisiologica vs patologica) a seconda dei casi.

  • art.416 e art.429 c.p.p.

    Richiamati a proposito delle ipotesi tassative di nullità: la Corte sottolinea che la nullità non è estendibile a fattispecie non previste espressamente da tali norme.

  • art.430 c.p.p.

    Regola l'attività integrativa di indagine; la Corte distingue tra atti di indagine integrativi e atti già nella disponibilità del P.M. prima dell'avviso ex art.415-bis.

  • art.133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Cassazione ricorda che il perseguimento dei criteri ex art.133 è materia di valutazione discrezionale del giudice di merito e la motivazione richiesta non deve essere iper-dettagliata se la pena è prossima ai minimi.

  • art.27 Cost.

    Riferimento costituzionale all'individualizzazione della pena; la Corte osserva che la motivazione sul trattamento sanzionatorio deve garantire congruità rispetto a tale principio, ma resta prevalente la discrezionalità del giudice di merito.

Massime di principio

  • L'omesso deposito di atti di indagine in allegato all'avviso ex art.415-bis c.p.p. non determina automaticamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio; può invece comportare l'inutilizzabilità della prova, che però può essere 'sanata' se il materiale è acquisito correttamente prima dell'istruttoria dibattimentale o se il suo contenuto è già emerso nella disclosure tramite altri atti (es. relazione del consulente del P.M.).
  • Per contestare in cassazione l'inutilizzabilità di un elemento probatorio occorre indicare con precisione la sua decisività e la 'prova di resistenza' (cioè dimostrare come il suo utilizzo abbia inciso sul risultato decisorio); eccezioni aspecifiche sono inammissibili.
  • La censura per travisamento della prova (omissione o valutazione erronea di atti) in Cassazione richiede la dimostrazione della rilevanza e della decisività dell'informazione omessa o travisata rispetto al percorso motivazionale impugnato.
  • Nella determinazione della responsabilità per reati stradali, se è accertato il superamento di un limite di velocità previsto dalla norma (art.142 C.d.S.), la regola violata assume natura 'rigida' e costituisce elemento rilevante per la responsabilità; resta comunque possibile valutare la inadeguatezza della velocità rispetto alle condizioni di fatto (aspetto 'elastico').
  • La quantificazione della pena e l'applicazione parziale di attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: per censurare la motivazione in sede di legittimità è necessario dimostrare che la motivazione manca o sia manifestamente illogica o che la pena sia sproporzionata rispetto ai parametri ordinari.
  • Se si contesta l'utilizzo di un video o altra prova tecnica, la difesa deve tempestivamente richiederne l'acquisizione e, in caso di deposito tardivo, dimostrare in che modo l'assenza di conoscenza preventiva abbia impedito l'esercizio efficace del diritto di difesa (es. impedendo contestuali indagini difensive).

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