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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32365/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto intempestiva e inadeguata l'offerta reale di 2.500 euro effettuata dagli imputati ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. e, quindi, non aveva applicato la causa di estinzione prevista da tale norma; contestavano altresì l'erronea applicazione della disciplina sulla riparazione perché il reato, a seguito di annullamento in Cassazione, era divenuto procedibile a querela e pertanto, secondo i ricorrenti, doveva trovare applicazione l'istituto estintivo previsto per i procedimenti successivamente devoluti al giudice di pace.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. La Corte ha stabilito che l'art. 162-ter cod. pen. non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace e che, nel caso di specie, il reato ricade nella competenza del giudice di pace (art. 582 c.p.), per cui deve essere applicata la disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 274/2000 (art. 35). Di conseguenza ogni questione sulla tempestività dell'offerta ai sensi dell'art. 162-ter è irrilevante; la Corte di merito dovrà invece valutare, nel giudizio di rinvio, la tempestività e la congruità delle condotte riparatorie secondo i criteri dell'art. 35 d.lgs. 274/2000, tenendo conto della specificità della situazione processuale (anche rispetto al momento in cui gli imputati sono stati informati della possibilità di estinguere il reato).

Norme richiamate

  • art. 162-ter cod. pen.

    La Corte ha affermato che l'art. 162-ter (estinzione del reato per condotte riparatorie) non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, essendo riservata una disciplina speciale per tali reati

  • art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Norma speciale applicabile ai reati devoluti al giudice di pace; disciplina la riparazione e l'estinzione del reato davanti al giudice di pace e contiene criteri di tempestività e congruità diversi da quelli dell'art. 162-ter; la perentorietà del termine di riparazione va valutata in relazione all'effettiva conoscenza da parte dell'imputato della possibilità di estinguere il reato

  • art. 582 cod. pen.

    Indica la competenza del giudice di pace per il reato così come riqualificato; da ciò deriva l'irrilevanza dell'art. 162-ter e l'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 274/2000

  • art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Richiamato in relazione alle sanzioni applicabili per i reati devoluti al giudice di pace; la Corte ha osservato che le sanzioni inflitte rientravano tra quelle previste da tale decreto e potevano essere applicate anche da giudici diversi in base alle norme di raccordo

Massime di principio

  • Se, a seguito di una pronuncia di annullamento, il reato viene ricondotto alla competenza del giudice di pace, l'art. 162-ter cod. pen. non si applica e va applicata la disciplina speciale del d.lgs. 274/2000 (art. 35).
  • La valutazione della tempestività delle condotte riparatorie davanti al giudice di pace è relativa: il termine per procedere alla riparazione va interpretato tenendo conto se e quando l'imputato sia stato effettivamente informato della possibilità di estinguere il reato; una breve sospensione dell'udienza per consentire l'esercizio di tale possibilità può rendere efficace una riparazione successiva.
  • La congruità dell'offerta o delle attività riparatorie va giudicata in base all'idoneità a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione, non esclusivamente in base a parametri monetari standard.
  • In presenza di una questione di diritto circa la normativa applicabile (codice penale vs. disciplina del giudice di pace), la Corte di Cassazione può annullare la decisione di merito e rinviare per un nuovo esame applicativo secondo la norma speciale competente.
  • Quando l'offerta riparatoria è stata effettuata prima del giudizio di rinvio ma la competenza/processualità è mutata, il giudice di rinvio dovrà comunque valutare la tempestività e spontaneità della riparazione alla luce della nuova disciplina applicabile.

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