Cassazione Penale, Sentenza n. 32365/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto intempestiva e inadeguata l'offerta reale di 2.500 euro effettuata dagli imputati ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. e, quindi, non aveva applicato la causa di estinzione prevista da tale norma; contestavano altresì l'erronea applicazione della disciplina sulla riparazione perché il reato, a seguito di annullamento in Cassazione, era divenuto procedibile a querela e pertanto, secondo i ricorrenti, doveva trovare applicazione l'istituto estintivo previsto per i procedimenti successivamente devoluti al giudice di pace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. La Corte ha stabilito che l'art. 162-ter cod. pen. non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace e che, nel caso di specie, il reato ricade nella competenza del giudice di pace (art. 582 c.p.), per cui deve essere applicata la disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 274/2000 (art. 35). Di conseguenza ogni questione sulla tempestività dell'offerta ai sensi dell'art. 162-ter è irrilevante; la Corte di merito dovrà invece valutare, nel giudizio di rinvio, la tempestività e la congruità delle condotte riparatorie secondo i criteri dell'art. 35 d.lgs. 274/2000, tenendo conto della specificità della situazione processuale (anche rispetto al momento in cui gli imputati sono stati informati della possibilità di estinguere il reato).
Norme richiamate
art. 162-ter cod. pen.
La Corte ha affermato che l'art. 162-ter (estinzione del reato per condotte riparatorie) non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, essendo riservata una disciplina speciale per tali reati
art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Norma speciale applicabile ai reati devoluti al giudice di pace; disciplina la riparazione e l'estinzione del reato davanti al giudice di pace e contiene criteri di tempestività e congruità diversi da quelli dell'art. 162-ter; la perentorietà del termine di riparazione va valutata in relazione all'effettiva conoscenza da parte dell'imputato della possibilità di estinguere il reato
art. 582 cod. pen.
Indica la competenza del giudice di pace per il reato così come riqualificato; da ciò deriva l'irrilevanza dell'art. 162-ter e l'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 274/2000
art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato in relazione alle sanzioni applicabili per i reati devoluti al giudice di pace; la Corte ha osservato che le sanzioni inflitte rientravano tra quelle previste da tale decreto e potevano essere applicate anche da giudici diversi in base alle norme di raccordo
Massime di principio
- Se, a seguito di una pronuncia di annullamento, il reato viene ricondotto alla competenza del giudice di pace, l'art. 162-ter cod. pen. non si applica e va applicata la disciplina speciale del d.lgs. 274/2000 (art. 35).
- La valutazione della tempestività delle condotte riparatorie davanti al giudice di pace è relativa: il termine per procedere alla riparazione va interpretato tenendo conto se e quando l'imputato sia stato effettivamente informato della possibilità di estinguere il reato; una breve sospensione dell'udienza per consentire l'esercizio di tale possibilità può rendere efficace una riparazione successiva.
- La congruità dell'offerta o delle attività riparatorie va giudicata in base all'idoneità a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione, non esclusivamente in base a parametri monetari standard.
- In presenza di una questione di diritto circa la normativa applicabile (codice penale vs. disciplina del giudice di pace), la Corte di Cassazione può annullare la decisione di merito e rinviare per un nuovo esame applicativo secondo la norma speciale competente.
- Quando l'offerta riparatoria è stata effettuata prima del giudizio di rinvio ma la competenza/processualità è mutata, il giudice di rinvio dovrà comunque valutare la tempestività e spontaneità della riparazione alla luce della nuova disciplina applicabile.
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