Cassazione Penale, Sentenza n. 32360/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la quantificazione degli aumenti di pena disposti dalla Corte d'appello a titolo di continuazione esterna con due precedenti condanne, deducendo inosservanza o errata applicazione degli artt. 81 (continuazione) e 133 c.p., nonché carenza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Lamenta in particolare la sproporzione e l'assenza di specifica motivazione per l'aumento relativo al reato di evasione del 07/05/2019 (la Corte di primo grado aveva previsto per fatto analogo un aumento di 15 giorni, mentre l'appello ha inflitto 4 mesi), senza considerare la riduzione per il rito abbreviato applicata ai reati satellite e senza indicare i criteri oggettivi e soggettivi che giustificano il consistente scostamento dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio. Ha ritenuto carente la motivazione della Corte d'appello in relazione all'aumento per la continuazione esterna riferita all'evasione commessa il 07/05/2019, anche alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite (obbligo di quantificazione e motivazione distinta per ciascun reato satellite e necessità di tenere conto della riduzione per il rito abbreviato). Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto. Contestualmente ha dichiarato definitiva l'accertamento della responsabilità penale del ricorrente ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Il vizio riguarda l'obbligo di rispettare i limiti del cumulo per la continuazione; l'aumento deve evitare un surrettizio cumulo materiale e mantenere proporzione tra le pene.
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri di determinazione della pena; la Corte ricorda che un richiamo generico ai criteri è sufficiente solo se la pena è vicina al minimo, mentre per scostamenti significativi è necessaria motivazione specifica indicante i criteri ritenuti rilevanti.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Invocato come parametro per censurare la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine agli aumenti di pena per la continuazione.
art. 132 cod. pen.
Richiamato nella doglianza come norma che disciplina l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena; l'abuso di tale potere può essere censurato in caso di motivazione insufficiente.
art. 442 cod. proc. pen.
Principio richiamato secondo cui l'aumento di pena applicato per la continuazione nei confronti di reati già giudicati con rito abbreviato deve tener conto della riduzione premiale riconosciuta nel rito abbreviato; il giudice deve specificare in motivazione di averlo considerato.
art. 624 c.p.p.
Richiamato per dichiarare la definitività dell'accertamento di responsabilità penale del ricorrente dopo l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
artt. 624-bis e 625 cod. pen.; art. 385 e 61 n.2 cod. pen.
Norme incriminatrici relative ai reati per i quali è intervenuta la condanna; menzionate per contestualizzare i capi di imputazione.
art. 27 Cost.
Richiamato nella giurisprudenza di riferimento come principio costituzionale che ispira la personalizzazione e finalità della pena; utilizzato per giustificare l'esigenza di motivazione adeguata nella determinazione della pena.
Massime di principio
- Quando si applica la continuazione esterna, il giudice deve quantificare e motivare separatamente l'aumento di pena relativo a ciascun reato satellite; non è sufficiente una motivazione generica.
- Se la pena complessiva o l'aumento per la continuazione si discosta in modo significativo dal minimo edittale, il giudice è tenuto a indicare esplicitamente i criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p. che giustificano lo scostamento.
- Il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'evitamento di un cumulo materiale surrettizio sono obblighi del giudice nella determinazione degli aumenti per continuazione.
- Se un reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, il giudice che calcola gli aumenti per la continuazione deve tener conto della riduzione premiale riconosciuta e dichiarare in motivazione di averne tenuto conto (art. 442 c.p.p.).
- La cassazione può annullare una sentenza solo sul profilo sanzionatorio lasciando intatta la declaratoria di responsabilità quando il vizio riguarda la motivazione sulla pena e non la prova.
- L'esercizio della discrezionalità del giudice in materia di pena è sindacabile quando manchi proporzione tra le pene e manchino indicazioni sul rapporto interno tra i reati continuati.
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