Cassazione Civile, Sentenza n. 35508/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento e rettifica del valore dichiarato nella dichiarazione di successione del 29.04.1986, con contestazione dei valori attribuiti ai fondi. Dopo il giudizio di merito (CTP di Siracusa e CTR Sicilia) il ricorrente propone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorrente si è avvalso della definizione agevolata ex art. 6 D.L. n.193/2016 (convertito in L.225/2016) e ha effettuato il pagamento integrale delle somme dovute (versamento in data 14.07.2017). Considerato che la dichiarazione di avvalersi della definizione comporta l'impegno a rinunciare al giudizio pendente e che l'agente della riscossione ha confermato il pagamento integrale, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere (ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n.546/1992). Non si provvede sulle spese, perché la definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
Norme richiamate
D.L. 193/2016, art. 6 (conv. L. 225/2016)
"i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto... provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b)"
La norma consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione purché il debitore indichi la pendenza di giudizi e assuma l'impegno a rinunciarvi; una volta effettuata la comunicazione dell'agente della riscossione e il pagamento integrale, la procedura produce effetti anche sul processo pendente fino all'estinzione del giudizio per rinuncia o cessazione della materia del contendere.
L'articolo disciplina l'estinzione del giudizio per rinuncia delle parti o per altre cause di estinzione; la Corte lo applica per dichiarare estinto il giudizio di cassazione quando sussiste la rinuncia collegata alla definizione agevolata o la cessazione della materia del contendere.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30
"gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto... n. 602"
L'art. 30 è richiamato nel testo dell'art. 6 D.L. 193/2016 per indicare le voci di interesse che possono essere oggetto di deroga nella definizione agevolata; la Corte considera tali disposizioni nel quadro della possibilità di estinguere il debito tramite la definizione.
Massime di principio
- Se il contribuente si avvale della definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 e prende l'impegno a rinunciare al giudizio pendente, la successiva comunicazione dell'agente della riscossione e il pagamento integrale comportano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- La Corte richiederà la conferma documentale dell'avvenuto pagamento integrale da parte dell'agente della riscossione prima di dichiarare estinto il processo; in assenza di tale conferma il giudizio non può essere dichiarato estinto.
- L'estinzione per definizione agevolata non produce una decisione sulle questioni di merito; il processo si chiude senza regolamentazione delle spese perché il contenuto della definizione assorbe il costo del processo pendente.
- Se il piano di definizione non è eseguito integralmente (mancato, insufficiente o tardivo versamento) la definizione non produce effetti e il giudizio e l'attività di recupero possono proseguire.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare tempestivamente sia la dichiarazione di adesione alla definizione sia i versamenti effettuati e ottenere una attestazione dall'agente della riscossione per evitare incertezze procedurali.
Testo integrale
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