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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18475/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per maggiori IRPEF e IRAP relative all'anno d'imposta 2007 nei confronti di una imprenditrice, in relazione a versamenti e prelevamenti bancari ritenuti sintomatici di ricavi non dichiarati. La contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva confermato l'accertamento, mentre la CTR, in riforma, aveva annullato l'avviso. In cassazione l'Agenzia proponeva sei motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato rilievo della tardività dell'impugnazione davanti al giudice tributario; con il secondo deduceva violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere tardiva la notificazione dell'avviso rispetto al termine decadenziale; con il quinto motivo lamentava violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, censurando la motivazione della CTR che aveva ritenuto superata la presunzione di maggior reddito sulla base di prelievi asseritamente destinati a spese personali e di ulteriori versamenti in contanti. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il quinto motivo di ricorso, ritenendo fondati sia il rilievo sulla tempestività della notifica dell'avviso rispetto al termine decadenziale, in applicazione del principio di scissione temporale del perfezionamento della notificazione, sia la censura relativa alla prova presuntiva dei maggiori redditi, perché la CTR aveva erroneamente valorizzato giustificazioni incongrue rispetto alla presunzione legale posta dalle norme bancarie per gli imprenditori. Il primo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla pretesa tardività del ricorso introduttivo, mentre gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto che il contribuente-autore delle violazioni era deceduto, con conseguente estinzione delle obbligazioni sanzionatorie.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia sulla tardività dell'impugnazione è stata respinta, poiché il ricorso della contribuente è stato ritenuto tempestivo in ragione della sospensione del termine per effetto dell'istanza di accertamento con adesione.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Il termine decadenziale per l'accertamento si considera rispettato quando l'atto sia stato affidato alla notifica entro la scadenza, anche se la ricezione da parte del contribuente avviene dopo, per effetto della scissione temporale del perfezionamento della notifica.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina della notificazione, ma la Corte ha risolto la questione applicando il principio generale della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie non giustificate consentono la presunzione di maggiori ricavi/redditi, salvo prova contraria del contribuente sulla contabilizzazione o sulla riferibilità a redditi non imponibili o già tassati.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    La presunzione derivante dai dati bancari acquisiti legittima la rettifica del reddito dell'imprenditore in assenza di adeguata prova contraria.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Le risultanze dei conti correnti possono fondare presunzioni di operazioni imponibili anche ai fini IVA, secondo la disciplina dei controlli bancari.

  • Corte cost. n. 228 del 2014

    La sentenza costituzionale è stata ritenuta inconferente perché ha inciso sulla presunzione relativa ai prelevamenti dei lavoratori autonomi, non su quella applicabile agli imprenditori.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'impugnazione dell'avviso è tempestiva quando il termine per ricorrere sia sospeso da una valida istanza di accertamento con adesione, dovendosi computare il periodo di sospensione ai fini della scadenza.
  • Ai fini del rispetto del termine decadenziale dell'accertamento, rileva per l'amministrazione la data di affidamento dell'atto al notificatore, mentre per il destinatario rileva la data di perfezionamento della notifica nei suoi confronti, in applicazione della scissione temporale degli effetti della notificazione.
  • Nei confronti dell'imprenditore, le movimentazioni bancarie non giustificate possono legittimare una presunzione di ricavi o redditi non dichiarati; la prova contraria deve riguardare la contabilizzazione delle operazioni o la loro riconducibilità a redditi non imponibili o già tassati, non essendo sufficiente una giustificazione generica o inconferente sull'uso personale delle somme.
  • La dichiarata illegittimità costituzionale della presunzione sui prelevamenti bancari per i lavoratori autonomi non si estende automaticamente agli imprenditori, per i quali la presunzione continua ad operare nei limiti normativi vigenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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