Sentenza del 30/09/2020 n. 20819 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento per accise relative all'energia elettrica prodotta dal consorzio e ceduta ai consorziati (anni 2009 - gennaio 2014). La ricorrente sosteneva di essere "autoproduttore" e di beneficiare dell'esenzione prevista per energia da fonti rinnovabili (impianti >20 kW), invocando inoltre legittimo affidamento per precedenti atti/interpretazioni dell'Amministrazione e chiedendo, se del caso, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'esenzione prevista dal TUA (art. 52, comma 3, lett. b) si applica solo all'energia prodotta e consumata in proprio dal soggetto produttore (autoconsumo) e non all'energia prodotta da una societa' consortile e ceduta ai consorziati, precisando che la definizione di "autoproduttore" del d.lgs. 79/1999 (decreto Bersani) ha rilevanza solo per la disciplina del mercato elettrico e non per la materia fiscale. La Corte ha altresì ritenuto che le indicazioni amministrative antecedenti possano giustificare esclusivamente l'esclusione di sanzioni e interessi ai sensi della L. 212/2000 art.10, ma non possono esimere dalla obbligazione tributaria a meno che non sia stato formato un interpello valido (art.11 L.212/2000), cosa che non sussiste nel caso. Ha compensato le spese e disposto l'obbligo della ricorrente del contributo unificato previsto.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise - TUA)
art. 52 (commi 1,2,3 lett. b)), art. 53 (commi 1,4,7,8,9), art. 54, art. 55, art. 57
L'accisa si applica al momento della fornitura ai consumatori finali o al consumo per uso proprio; l'esenzione per energia da fonti rinnovabili con potenza >20 kW riguarda solo l'energia prodotta e consumata dall'autoproduttore (autoconsumo). Le officine di produzione sono obbligate a denunciare l'attivita', ottenere licenza e presentare dichiarazione annuale; il recupero dell'imposta è soggetto a prescrizione quinquennale salvo fattispecie illecite.
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani)
La definizione di "autoproduttore" contenuta nel decreto Bersani (70% di autoconsumo e includendo società controllate, cooperative e talune ipotesi consortili) ha valenza esclusivamente ai fini del decreto stesso e della disciplina del mercato elettrico, ma non definisce i soggetti esentati in materia fiscale/accise.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Art.10: il principio del legittimo affidamento incolpevole può escludere l'applicazione di sanzioni e interessi se il contribuente si è conformato a interpretazioni iniziali dell'Amministrazione; raramente incide sulla debenza dell'imposta salvo casi eccezionali. Art.11 (interpello): la risposta valida a interpello vincola l'Amministrazione sulla questione posta e può produrre effetti preclusivi rispetto all'atto impositivo, ma solo se l'istanza è stata regolarmente proposta e la risposta formale resa.
Direttiva 2003/96/CE e Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
La direttiva ha ristrutturato il quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici; il d.lgs. 26/2007 ha attuato tale direttiva nel TUA, ridefinendo l'armonizzazione delle accise. L'interpretazione delle esenzioni deve conciliarsi con finalità comunitarie ma lascia spazi di applicazione nazionale definibili dalla normativa nazionale.
L. 28 dicembre 2015, n. 208
Per il solo anno 2016 la norma ha esteso l'applicazione dell'art. 52, comma 3, lett. b) del TUA anche all'energia consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione di energia, ma non ha esteso analoga esclusione ai soci di consorzi o societa' consortili, confermando la distinzione interpretativa tra cooperative e consorzi.
TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è uno strumento possibile ma non obbligatorio: il giudice nazionale deve valutare se la questione paneuropea sia già chiarita dalla giurisprudenza comunitaria o se la questione sia lasciata alla valutazione nazionale; nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto superfluo il rinvio.
Massime di principio
- L'esenzione sulle accise per energia da fonti rinnovabili (TUA art.52, comma 3, lett. b) è di stretta interpretazione: si applica solo all'energia prodotta e effettivamente consumata dall'autoproduttore, non all'energia ceduta a terzi o ai consorziati.
- La definizione di "autoproduttore" del d.lgs. 79/1999 vale per la disciplina del mercato elettrico ma non automatica per la materia fiscale: non può essere usata di per sé per estendere esenzioni fiscali.
- La prassi e le indicazioni amministrative errate possono giustificare il riconoscimento del legittimo affidamento e quindi l'esclusione di sanzioni e interessi (L.212/2000 art.10), ma non estinguono automaticamente l'obbligazione tributaria a meno che non sia stata resa una risposta vincolante ad interpello (art.11).
- Per ottenere effetti pienamente vincolanti e preclusivi dell'azione impositiva dell'Amministrazione è necessario seguire la procedura di interpello prevista dalla L.212/2000; atti amministrativi non originati da interpello non producono lo stesso effetto.
- In casi che coinvolgono norme armonizzate a livello UE, il giudice nazionale valuta la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: se la questione è già chiarita dalla giurisprudenza comunitaria o riguarda valutazioni nazionali di applicazione, il rinvio può non essere necessario.
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