Cassazione Penale, Sentenza n. 07389/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nella qualità di amministratore della Iaboni s.r.l. (distrazione di somme dai conti e dalla cassa societaria per complessivi euro 64.500,00). Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione e erronea applicazione di legge e vizi di motivazione rispetto agli artt. 216, comma 1, n.1) e 223 L.F., contestando che i prelievi fossero destinati a spese sociali e non a fini personali; 2) mancata riqualificazione delle condotte in bancarotta preferenziale in relazione a presunte restituzioni a soci; 3) eccessività e irragionevolezza del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Ha confermato la doppia conforme condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. I giudici hanno ritenuto insufficiente la documentazione extracontabile prodotta dal ricorrente a giustificare la destinazione delle somme prelevate (29.400 euro dai conti e 35.100 euro dalla cassa) e hanno richiamato il principio secondo cui, in presenza di mancata dimostrazione della destinazione dei beni da parte dell'amministratore, opera una presunzione di distrazione. Quanto ai rimborsi ai soci, la Corte ha ritenuto che, essendo effettuati in un periodo di tensione finanziaria e senza prova dell'effettiva natura dei conferimenti, essi violano la regola della postergazione ex art. 2467 c.c. e configurano bancarotta per distrazione. Sulla pena la cassazione ha escluso un vizio motivazionale: la misura è stata determinata nel minimo edittale con attenuanti riconosciute e adeguatamente motivate.
Norme richiamate
Legge fallimentare (L.F.) art. 216, comma 1, n.1)
Norma che incrimina la distrazione o occultamento di beni della società dichiarata fallita; la Corte ha ritenuto che la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni giustifichi la conclusione per distrazione
Legge fallimentare (L.F.) art. 223
Richiamata in relazione ai criteri di riqualificazione delle condotte fallimentari; utilizzata per valutare i profili di bancarotta fraudolenta e preferenziale
Legge fallimentare (L.F.) art. 87, comma 3
Attribuisce al fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni al momento dell'interpello del curatore; la Corte richiama l'effetto sanzionatorio della mancata veridicità
Disciplina la postergazione del credito dei soci in caso di finanziamenti effettuati in periodi di difficoltà; la Corte ha interpretato che i rimborsi ai soci in tali periodi, in violazione della postergazione, possono integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era adeguata e conforme ai criteri di cui all'articolo
Disp. att. cod. proc. pen. art. 173, comma 1
Richiamato nella sintesi dei motivi di ricorso ai fini della esposizione sintetica dei motivi per la Cassazione
Massime di principio
- In procedimenti per bancarotta fraudolenta per distrazione l'onere probatorio circa la destinazione delle somme prelevate incombe sull'amministratore: la mancata prova della destinazione aziendale favorisce la presunzione di distrazione
- I rimborsi a soci effettuati in periodo di difficoltà finanziaria, se posti in violazione della regola di postergazione ex art. 2467 c.c., possono essere qualificati come distrazione e non come semplice preferenza, con conseguente rilevanza penale
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi, la motivazione delle due sentenze si integra: la Corte d'appello può rinviare alla motivazione di primo grado e limitarsi a rispondere alle censure specifiche; in Cassazione la critica meramente reiterativa delle doglianze già trattate è spesso inammissibile
- La revisione del trattamento sanzionatorio in Cassazione è limitata: l'impugnazione non può mirare a una nuova valutazione della congruità della pena se la motivazione del giudice di merito è coerente, non arbitraria e rispetta i criteri dell'art. 133 c.p.
- La qualificazione tra bancarotta preferenziale e bancarotta per distrazione dipende dal contesto temporale e funzionale dei versamenti/rimborsi: la natura del rapporto (versamento in conto capitale, mutuo, ecc.) è meno rilevante della collocazione temporale e dell'effetto sui creditori
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