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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07368/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la nullità della sentenza impugnata per violazione di norme processuali a pena di nullità, in quanto la Corte di appello non avrebbe esaminato l'istanza di differimento dell'udienza del 15/07/2025 per legittimo impedimento del difensore di fiducia (avv. Matteo Cristiani). L'istanza era stata inviata il 26/05/2025 tramite PEC, richiamando il d.m. 27/12/2024, n. 206; il ricorrente sosteneva che, nonostante l'arrivo in aula del difensore di fiducia alle ore 12:40, le conclusioni fossero già state raccolte alle ore 10:40 da un difensore nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità della decisione, secondo giurisprudenza di legittimità e Corte EDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il verbale non corrobora la sequenza dei fatti denunciata dal ricorrente (il verbale registra l'arrivo dell'avv. Cristiani alle 12:40 e non specifica che le conclusioni fossero state svolte esclusivamente dal difensore nominato). Inoltre la richiesta di differimento, pur inoltrata via PEC, non risultava rituale: mancava la prova della tempestiva prospettazione dell'impedimento (non risulta la data in cui il difensore venne a conoscenza della concomitanza) e non furono prodotti documenti idonei a dimostrare la tempestività e i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento del legittimo impedimento. Per tali ragioni la doglianza non ha superato il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.; art. 625 c.p., comma 1, n. 1; art. 337 c.p.; art. 61 c.p., comma 1, n. 2

    Articoli citati in relazione ai reati per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; non sono invece il fulcro del motivo di cassazione che è di natura processuale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti con cui il motivo di ricorso è stato articolato; la Corte valuta il motivo nei limiti consentiti.

  • art. 1, comma 6, d.m. 27 dicembre 2024, n. 206

    Regolamenta l'uso della posta elettronica certificata per atti e istanze; il ricorrente ha inviato la richiesta di differimento tramite PEC in ossequio a tale disposizione, ma la Corte ha valutato che l'invio non fosse sufficiente senza la prova della tempestività e dei requisiti sostanziali dell'impedimento.

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    La Corte richiama la giurisprudenza che considera l'impegno professionale in altro procedimento come legittimo impedimento solo se l'impedimento è tempestivamente prospettato e accompagnato da specifiche indicazioni (criteri di tempestività, indispensabilità, assenza di altro codifensore e impossibilità di sostituto).

  • Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 (Torchio)

    Giurisprudenza di legittimità che definisce i requisiti concreti del legittimo impedimento del difensore (tempestività, specificità, assenza di altro codifensore, impossibilità di avvalersi di sostituti); la Corte di cassazione ha applicato tali criteri per valutare la ritualità dell'istanza.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la nomina di difensore d'ufficio in caso di mancata comparizione del difensore di fiducia; la Corte ha considerato la presenza di un difensore nominato come elemento che può escludere la violazione automatica del diritto di difesa se dal verbale non risulta che quest'ultimo non abbia partecipato alla discussione.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto alla possibilità/obbligo di avvalersi di un sostituto; l'assenza della rappresentazione dell'impossibilità di ricorrere a sostituti è uno dei profili che ha reso insufficiente l'istanza di differimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese e alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, ritenuta gravata da profili di colpa.

Massime di principio

  • Una istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore deve essere prospettata tempestivamente non appena il difensore viene a conoscenza della concomitanza; la mancata prova della tempestività può rendere inammissibile la doglianza.
  • Perché il legittimo impedimento sia valutato favorevolmente occorre indicare specificamente le ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nell'altro procedimento, l'assenza di altro codifensore idoneo e l'impossibilità di utilizzare un sostituto ai sensi dell'art.102 c.p.p.
  • L'invio di una richiesta tramite PEC è necessario ma non sempre sufficiente: la ritualità della richiesta richiede anche documentazione e specifiche idonee a dimostrare i presupposti sostanziali (data di conoscenza dell'impegno, decreto di fissazione dell'udienza concorrente, ecc.).
  • Il verbale d'udienza è elemento probatorio fondamentale: se non attesta con chiarezza chi ha preso parte alla discussione, la doglianza sulla violazione del diritto di difesa può risultare infondata.
  • La presenza di un difensore nominato ex art.97, comma 4, può escludere la nullità automatica se risulta che la difesa è stata effettivamente esercitata; la mera assenza temporanea del difensore di fiducia non basta a determinare la nullità se non provata la concreta lesione del contraddittorio.
  • In ricorso per cassazione è essenziale allegare e documentare specificamente i fatti processuali su cui si fonda la censura; deduzioni generiche o mancata produzione di documenti possono comportare l'inammissibilità.

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