Cassazione Penale, Sentenza n. 07377/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società DoValue, mandataria della cessionaria del credito Verbania Securitisation s.r.l., impugnava l'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia della confisca su immobili gravati da ipoteca costituita a garanzia di un mutuo del 26/03/2003 concesso da Banca Intesa a Emmeci s.r.l.. I fatti salienti: mutuo 2003 garantito da ipoteca; cessione degli immobili nel 2005 a Progetto Immobiliare s.r.l. con accollo del residuo mutuo e pagamento minimo; estinzione di Emmeci nel 2007; cessione del credito da Intesa a Verbania nel 2017; sequestro/confisca penale sui beni nel 2021. La ricorrente deduceva l'assenza di strumentalità del credito rispetto alle attività illecite dell'imputato e la buona fede del terzo creditore. Il G.I.P. di merito aveva rilevato anomalie e opacità nelle vicende di trasferimento dei cespiti e aveva ritenuto che cedente e cessionario non avessero adempiuto all'onere di diligenza, escludendo la buona fede. La Cassazione ha invece ritenuto che il giudice a quo non avesse adeguatamente accertato e motivato il nesso di strumentalità tra il credito e le condotte criminose e ha annullato l'ordinanza con rinvio per nuovo esame su tale punto.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha dichiarato fondato il secondo motivo, annullando l'ordinanza impugnata e rimettendo gli atti al Tribunale di Monza per un nuovo esame volto ad accertare in modo analitico il nesso di strumentalità del credito rispetto alle attività illecite. Ha ritenuto infondato il primo motivo (presunto vizio di giudice naturale/partecipazione al procedimento di verifica dei crediti) e ha respinto il terzo motivo, rilevando che il giudice dell'esecuzione ha poteri istruttori e ha acquisito la documentazione criticata. In sintesi: annullamento con rinvio limitato alla verifica della strumentalità; il Tribunale dovrà fornire una dimostrazione fattuale e motivata del nesso causale tra il credito e le condotte criminose prima di decidere sulla buona fede del terzo.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (art. 52)
art. 52 comma 1 lett. b) del d.lgs n. 159/2011 (tutela dei terzi: non strumentalità del credito e buona fede o incolpevole affidamento)
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, per ammettere un credito anteriore al sequestro allo stato passivo, il giudice deve preliminarmente accertare l'eventuale nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; solo se tale nesso è dimostrato il terzo deve provare di averlo ignorato in buona fede. Tale onere è stringente e richiede dimostrazione analitica dei fatti che colleghino il credito all'attività criminale.
art. 444 cod. proc. pen.
sentenza emessa ex art.444 cod. proc. pen.
La confisca in contestazione è stata pronunciata in sede di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la natura della pronuncia non esime il giudice dall'accertare i presupposti previsti dall'art. 52 per la tutela dei terzi.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
applicabilità dell'art. 104-bis disp. att. anche a procedimenti sorti prima del d.lgs. n. 150/2022
Richiamata dal giudice di merito in sede di prima decisione per questioni procedurali; la Corte non ha posto rilievo decisivo su questo punto nella pronuncia di annullamento con rinvio.
art. 58 T.U.B.
cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.
La cessione in blocco dei crediti bancari e le regole di vigilanza richiamate (anche circolari e linee guida BCE) servono a valutare il grado di diligenza e controllo che il cessionario deve avere rispetto alla potenziale strumentalità dei crediti; tuttavia, la semplice richiamata normativa e regolamentare non sostituisce l'obbligo del giudice di provare analiticamente il nesso di strumentalità.
art. 666 cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione dispone di ampi poteri istruttori per l'accertamento dei crediti e può acquisire documenti e informazioni anche fuori dalle formalità ordinarie; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione di documenti (es. sentenza civile) nel fascicolo, purché sia garantito il contraddittorio ove necessario.
art. 665 cod. proc. pen.
giudice dell'esecuzione ex art. 665 cod. proc. pen.
Il giudizio di merito relativo all'istanza di declaratoria di inefficacia della confisca rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione; le questioni attinenti al procedimento di verifica dei crediti previsto dal codice antimafia sono autonome e i relativi provvedimenti vanno impugnati separatamente.
Costituzione, art. 25
principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.)
La doglianza sulla mancata partecipazione della ricorrente al procedimento di verifica dei crediti è stata ritenuta infondata: la questione doveva essere impugnata con i mezzi propri avverso il relativo provvedimento; il giudice di rinvio ha comunque operato nel rispetto della competenza del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Onere della prova: il terzo creditore che invoca la tutela prevista dall'art. 52 d.lgs. 159/2011 deve dimostrare la non strumentalità del credito e la sua buona fede o incolpevole affidamento; ma prima di questo il giudice deve accertare, con motivazione analitica, se esista un nesso di strumentalità tra credito e attività illecita.
- Nesso di strumentalità: non è sufficiente richiamare opacità o anomalie nelle vicende trasferitorie; il giudice deve fornire una specifica e dettagliata ricostruzione fattuale che colleghi causalmente il finanziamento alle condotte criminose.
- Cessione dei crediti: il cessionario che acquista crediti in blocco assume l'onere di diligenza e di verifica; può invocare la buona fede del cedente solo se dimostra che, al momento dell'insorgenza del credito o della cessione, erano presenti i requisiti di buona fede previsti dalla legge (analisi sia del momento genetico sia del momento derivativo).
- Prova e contraddittorio: il giudice dell'esecuzione ha ampi poteri istruttori (art. 666 c.p.p.) e può acquisire documenti anche atti di altre giudiziarie, ma l'utilizzo decisorio di tali elementi richiede una motivazione esplicita e il rispetto del contraddittorio quando necessario.
- Strategia processuale: se si contesta la mancata partecipazione o l'operato in un procedimento autonomo di verifica dei crediti, tale lacuna va impugnata con gli strumenti processuali adeguati e non inglobata automaticamente nell'impugnazione del provvedimento di rinvio.
- Rigore motivazionale: in situazioni analoghe il giudice di merito deve evitare deduzioni generiche e adottare una motivazione particolarmente puntuale quando la decisione priva un terzo di diritti reali o di credito su beni sottoposti a confisca.
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