Cassazione Penale, Sentenza n. 07370/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale di Palermo il 04/04/2025 per diffamazione, deducendo la nullità e l'abnormità dell'ordinanza che aveva disposto la prosecuzione del giudizio. Il ricorrente sosteneva che, dopo che il giudice designato per la prosecuzione aveva dichiarato la nullità del provvedimento di prosecuzione e disposto la regressione del procedimento alla fase predibattimentale, lo stesso magistrato si sarebbe poi autoinvestito della funzione predibattimentale e avrebbe pronunciato la sentenza, risultando quindi un "giudice oggettivamente e soggettivamente non legittimato". Si invocavano presunte violazioni degli artt. 25 e 102 Cost. e dell'ordinamento giudiziario, con conseguente abnormità strutturale e funzionale del provvedimento
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non ricorra abnormità: l'udienza di comparizione predibattimentale, nel procedimento a citazione diretta, si celebra davanti al medesimo ufficio giudiziario e, se non sussistono i presupposti per il non luogo a procedere, il giudice fissa la data del dibattimento davanti a un diverso giudice e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero (art. 554-ter). La nullità del precedente provvedimento ha determinato la regressione del procedimento allo stato in cui si era compiuto l'atto nullo e il Tribunale competente ha poi provveduto correttamente; l'eventuale riassegnazione a diverso magistrato non comporta di per sé abnormità o nullità salvo stravolgimenti gravi delle regole organizzative che incidano sui principi essenziali dell'ordinamento giudiziario. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Disciplina l'udienza di comparizione predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta, prevedendo la sentenza di non luogo a procedere ove gli elementi non consentano ragionevole previsione di condanna e, in mancanza, la fissazione del dibattimento davanti a giudice diverso e la restituzione del fascicolo al PM
art. 554-bis e ss. cod. proc. pen.
Inquadrano l'istituto della citazione diretta e delle attività predibattimentali introdotte dal d.lgs. n. 150/2022
Individua il decreto di citazione a giudizio che introduce il procedimento a citazione diretta e l'ambito dell'investitura del giudice predibattimentale
Prevede la trasmissione integrale degli atti di indagine al giudice per l'udienza predibattimentale
Regola l'esito dell'udienza preliminare e la modalità di introduzione del giudizio a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, distinta dalla citazione diretta
Stabilisce che la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo; principio applicato per giustificare la ripresa del predetto rito predibattimentale dopo la nullità
Fissa i termini per il deposito delle memorie e delle repliche; la Corte ha ritenuto inammissibile una memoria depositata oltre i termini
art. 33, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di nullità connessa alla costituzione e capacità del giudice; la Corte ha precisato che la semplice inosservanza di tabelle organizzative non determina automaticamente la nullità ex art. 33 salvo stravolgimenti gravi
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per motivi di colpa nella proposizione del ricorso
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto l'udienza di comparizione predibattimentale nel procedimento a citazione diretta, con le finalità di filtro e di concentrazione delle attività prodromiche al dibattimento
artt. 25 e 102 Cost.
Richiamati dal ricorrente; la Corte ha ricordato che la deduzione di violazioni costituzionali non è ammissibile con il motivo di cassazione qui proposto
Massime di principio
- La categoria giurisprudenziale dell'abnormità è stretta: riguarda provvedimenti che esulano completamente dallo schema normativo o che determinano una stasi processuale insanabile con rimedi ordinari; non si estende a semplici errori organizzativi o a ordinarie vicende di riassegnazione degli affari.
- Nella procedura a citazione diretta l'udienza predibattimentale si svolge davanti al medesimo ufficio del Tribunale e, se non si pronuncia il non luogo a procedere, il giudice fissa il dibattimento davanti a diversa persona fisica e dispone la restituzione del fascicolo al PM: ciò non equivale a una 'fase' autonoma che escluda la competenza del medesimo ufficio.
- La dichiarazione di nullità di un atto implica la regressione del procedimento allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo; la ripetizione degli atti da parte del competente ufficio non configura automaticamente abnormità o nullità degli atti successivi, salvo che vi sia effettivo stravolgimento dei principi organizzativi essenziali.
- Le censure sull'assegnazione dei processi per violazione di tabelle organizzative non producono di regola la nullità degli atti a meno che non si dimostri un clamoroso stravolgimento dell'ordinamento giudiziario o della capacità del giudice.
- Non sono ammissibili in cassazione deduzioni dirette di violazioni costituzionali; tali questioni seguono percorsi e rimedi specifici previsti dall'ordinamento.
- I termini per il deposito delle memorie (art. 611 c.p.p.) vanno rispettati: memorie tardive possono non essere prese in considerazione e incidere sul profilo di inammissibilità del gravame.
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