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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07375/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per illecita compravendita di voti (elezioni comunali Qualiano 2018) e reati connessi: - S. Gennaro e C. Santopaolo: censurano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (contestando il trattamento sanzionatorio) e lamentano vizi di motivazione generici; dichiararono confessione in appello e concordarono la pena con il P.G.; - F. Ricciardiello: denunzia l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico operato da coindagati in violazione dell'art. 63 co.2 c.p.p. (da cui deriverebbero attività collegate, perquisizione e annotazioni), rilievi sul trattamento sanzionatorio (esclusione recidiva, concessione attenuanti generiche, sospensione condizionale e pena sostitutiva) e carenza motivazionale; - L. De Luca: censura travisamento della prova e vizi di motivazione sulla ricostruzione dei fatti e chiede il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; contesta altresì la qualificazione giuridica delle falsità (art. 90 DPR 570/1960) e la valutazione dell'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: - Dichiarato inammissibili i ricorsi di Gennaro Santopaolo, Ciro Santopaolo e Ludovico De Luca (motivi manifestamente infondati o a-specifici; per i Santopaolo rilevata la confessione/accordo in appello; per De Luca esclusa la possibilità di chiedere nuovi accertamenti di fatto in sede di legittimità). - Accolto parzialmente il ricorso di Francesco Ricciardiello solo in relazione alla recidiva: la sentenza impugnata è annullata limitatamente al riconoscimento/applicazione della recidiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame su quel punto. - Rigettato nel resto il ricorso di Ricciardiello: la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inutilizzabilità del riconoscimento fotografico (art. 63 co.2 c.p.p.) ma ha ritenuto che la condanna reggesse comunque sulla base di altri elementi di prova resistenti (es. rinvenimento di schede fac-simile e collegamenti con l'uso dello scooter). Condannati i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, codice di procedura penale

    Le dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o persona sottoposta alle indagini sono assolutamente inutilizzabili; ciò comporta possibile inutilizzabilità anche di attività ad essa connesse (rischio di 'inutilizzabilità patologica'). Tuttavia, se le restanti prove, espunte le risultanze inutilizzabili, sono sufficienti a sostenere il convincimento (criterio della "prova di resistenza"), la condanna può comunque reggere.

  • art. 90, secondo comma, D.P.R. n. 570/1960

    Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro

    La falsificazione o l'uso consapevole di atti elettorali falsi integra il reato speciale; la condotta del pubblico ufficiale che autentichi falsamente sottoscrizioni di elettori è ricondotta all'art. 90 (norma speciale prevalente rispetto all'art. 479 c.p.).

  • art. 192 codice di procedura penale

    Regola la valutazione delle circostanze attenuanti e la motivazione del giudice sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto aspecifica la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti quando fondata su scelte processuali incoerenti (es. affermare un rito diverso da quello svolto).

  • art. 173 disposizioni attuative c.p.p.

    Limita la motivazione richiesta nei ricorsi in cassazione (obbligo di motivazione nei limiti stabiliti); i ricorsi generici e aspecifici sulla motivazione risultano inammissibili.

  • art. 493, comma 3, codice di procedura penale

    Norma sul valore probatorio di atti di indagine acquisiti in dibattimento con consenso delle parti; la Corte distingue tra dichiarazioni spontanee e dichiarazioni di indiziati rese in violazione dell'art. 63 co.2, ritenendo che la verbalizzazione con consenso non possa sempre sanare un atto illegittimo.

  • art. 131-bis codice penale

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la doglianza di De Luca inammissibile per genericità e per mancato confronto con la motivazione che aveva escluso la causa, in ragione dell'inquadramento del fatto in un contesto inquinante il processo democratico.

  • art. 62-bis codice penale

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il giudice può negarle anche implicitamente e che è sufficiente indicare elementi di preponderante rilevanza ostativi (ad es. precedenti).

  • art. 110 codice penale

    Concorso di persone nel reato: utilizzata per inquadrare la responsabilità congiunta degli imputati.

Massime di principio

  • Violazione art. 63 co.2 c.p.p.: le dichiarazioni rese da indiziati/imputati senza le garanzie previste sono assolutamente inutilizzabili; se si chiede l'annullamento per tale motivo in cassazione, occorre specificare l'incidenza dell'espunzione sulla 'prova di resistenza' dimostrando che, senza quei fatti, il convincimento non regge.
  • Prova di resistenza: il giudice può omettere di dichiarare inutilizzabile un atto illegittimo se ritiene che le restanti prove, indipendenti e sufficienti, mantengano il convincimento. In appello e cassazione occorre valutare se esistano elementi autonomi e solidi (es. materiali ritrovati, collegamenti oggettivi) che sorreggono la sentenza.
  • Recidiva: l'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica e il giudice deve comparare concretamente il precedente con il fatto attuale per valutare l'accuratezza della prognosi di pericolosità; la mancata motivazione su tale punto comporta annullamento limitato e rinvio.
  • Richieste generiche in cassazione: motivi vaghi o che mirano a una rivalutazione di fatto sono inammissibili; la Corte di cassazione è giudice della motivazione e del diritto, non del merito dei fatti.
  • Scelta processuale in appello (concordato/ accettazione di pena): non può essere usata per ottenere una duplicazione di benefici (ad es. riconoscimento automatico di attenuanti oltre alla riduzione prevista dal rito), e i motivi che ignorano il rito effettivamente celebrato sono aspecifici.
  • Impugnazioni sul trattamento sanzionatorio: per contestare l'entità della pena o benefici (attenuanti, sospensione, pena sostitutiva) occorre un'argomentazione puntuale che confronti specificamente le ragioni del giudice sul punto; deduzioni generiche saranno rigettate.
  • Quando si contesta un atto di prova illegittimo, il difensore deve anche precisare quali atti investigativi derivano da quell'atto e dimostrare la loro indissociabilità e decisività, altrimenti la censura può risultare inutile.

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