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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07367/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la determinazione del trattamento sanzionatorio decisa in appello. In particolare si denunciava: (1) l'illegittimità della pena pecuniaria, ritenuta superiore al massimo edittale applicabile al reato tentato, in quanto i giudici avevano preso come pena-base quella prevista per la fattispecie aggravata (art. 625 n.4 c.p.) invece di quella della fattispecie non aggravata (art. 624 c.p.) nonostante il giudice di primo grado avesse ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche; (2) l'eccessività della pena detentiva rispetto ai limiti edittali corretti (ovvero la soglia massima risultante una volta esclusa l'aggravante), senza motivazione idonea a giustificare una determinazione sanzionatoria al di sopra della forbice applicabile. Nel concreto i giudici avevano assunto come pena-base per il tentativo una multa di euro 450 (prima delle riduzioni), mentre la corretta pena pecuniaria massima, dopo avere escluso l'aggravante e applicato la riduzione per il tentativo, sarebbe stata di euro 344.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato la violazione dell'art. 69, comma 2, c.p. (secondo cui, se le attenuanti prevalgono sulle aggravanti, non si tengono presenti gli aumenti di pena delle aggravanti) e ha constatato che la Corte territoriale aveva erroneamente riferito i limiti edittali alla fattispecie aggravata. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma perché proceda alla rideterminazione della pena applicando correttamente le norme sul bilanciamento tra circostanze eterogenee e i relativi limiti edittali. La condanna sostanziale è stata dunque confermata, ma la quantificazione della pena va ricalcolata.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Regola la disciplina del tentativo con la conseguente riduzione della pena prevista per il delitto consumato. Nel caso concreto è stata richiamata per giustificare la riduzione della pena dovuta al tentativo prima di applicare ulteriori diminuzioni

  • art. 625 comma 1 cod. pen.

    Prevede la fattispecie di furto aggravato (con relative soglie edittali). La Corte territoriale aveva fatto erroneamente riferimento ai limiti edittali di questa norma nonostante l'aggravante fosse stata elisa dal giudizio di prevalenza delle attenuanti

  • art. 624 cod. pen.

    Prevede la fattispecie di furto semplice, che doveva costituire il parametro edittale una volta ritenute prevalenti le attenuanti rispetto all'aggravante contestata

  • art. 69 comma 2 cod. pen.

    «Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti».

    Principio applicato dalla Cassazione: quando le attenuanti prevalgono non si devono considerare gli aumenti derivanti dalle aggravanti disattese nel bilanciamento, e i limiti edittali devono essere quelli della fattispecie non aggravata

Massime di principio

  • Quando in sede di giudizio il giudice ritiene prevalenti le circostanze attenuanti su circostanze aggravanti, i limiti edittali devono essere ricavati dalla fattispecie non aggravata e non da quella aggravata (art. 69, comma 2, c.p.).
  • La sequenza di calcolo della pena è fondamentale: individuare prima la fattispecie di reato effettivamente applicabile (tenendo conto dell'esito del bilanciamento attenuanti/aggravanti), determinare i limiti edittali relativi, applicare la riduzione per il tentativo (art. 56 c.p.) e poi computare eventuali diminuzioni per rito o attenuanti; partire dai limiti di una fattispecie aggravata quando questa è stata neutralizzata è errore di diritto.
  • La pena pecuniaria non può superare il massimo edittale risultante dalla corretta applicazione delle norme: se la multa determinata risulta superiore al massimo consentito, la determinazione è illegittima e può portare all'annullamento della quantificazione sanzionatoria.
  • La Corte d'appello, in caso di errore di calcolo o di interpretazione normativa nella determinazione della pena, può essere censurata in Cassazione e la sentenza annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame.
  • Sui profili di eccessività della pena detentiva occorre una motivazione adeguata che giustifichi la scelta entro i limiti edittali corretti; l'assenza di motivazione sul superamento della forbice applicabile comporta vulnerabilità della decisione.
  • In casi simili, la difesa deve verificare e dedurre eventuali errori formali e aritmetici nel calcolo delle pene (ordine di applicazione delle riduzioni, scelta della fattispecie-base, computo delle attenuanti e del rito) poiché sono spesso il motivo decisivo per ottenere l'annullamento o la riforma della quantificazione sanzionatoria.

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