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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07369/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello contestando: 1) la fondatezza della condanna per tentato furto in abitazione sostenendo che la responsabilità sarebbe stata affermata sulla base di mere supposizioni e non di elementi idonei a dimostrare il tentativo (perquisizione negativa e mancanza di prove che dimostrino atti idonei a consumare il reato); 2) per la sola Adriana Nikolic, l'esclusione dell'applicazione automatica della recidiva (contestando la valutazione della "recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale" e sostenendo che i precedenti non dimostrerebbero una maggiore pericolosità sociale, anche alla luce della giovane età); 3) la riduzione della pena per eccessività ai sensi dell'art. 133 c.p., deducendo elementi favorevoli (comportamento collaborativo, scarsa abilità e pericolosità, modalità rudimentali dell'organizzazione, assenza di danni alla persona offesa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: il primo motivo fosse un mero diverso apprezzamento di fatto non consentito in cassazione e si basasse su enunciati generici e ipotetici; il secondo motivo fosse generico e non specificamente censurante la sentenza di primo grado (articolazione viziata e manifesta infondatezza), e pertanto inammissibile; il terzo motivo non contestasse concretamente gli argomenti della sentenza ma fosse una ripetizione dell'appello volta a rinnovare la valutazione di merito. Per tali ragioni i ricorsi sono stati respinti e le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    indica i limiti formali dell'impugnazione e la necessità di articolare i motivi nei limiti di legge; richiamato per delimitare l'ampiezza dei motivi riportati nel ricorso

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    consente la dichiarazione di inammissibilità di motivi di appello che siano generici: la Corte ha ritenuto generiche le censure sulla recidiva e sulle modalità del fatto

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena: invocato dalla difesa per chiedere diminuzione, ma la Corte ha ritenuto che l'argomentazione fosse una richiesta di diverso apprezzamento dei fatti non idonea in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni manifestamente infondate o dolose: la Corte l'ha applicata per sanzionare l'evidente inammissibilità dei ricorsi

  • giurisprudenza di riferimento (Sez.2, n. 46288/2016 Musa; Sez.2, n. 10173/2014 Bianchetti; Sez.6, n. 8700/2013 Leonardo)

    precedenti citati per affermare che la Cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto non denunciate come travisamento probatorio e per consolidare il principio di inammissibilità dei motivi generici o manifestamente infondati

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di fatto: i ricorsi che si limitano a chiedere un diverso apprezzamento probatorio, senza indicare un vizio di diritto o il travisamento della prova, sono inammissibili.
  • Le censure in appello e in cassazione devono essere specifiche: argomentazioni generiche o che non individuano concretamente il vizio nella motivazione della sentenza di primo grado possono essere dichiarate inammissibili ex art. 591, comma 4, c.p.p.
  • La contestazione dell'applicazione della recidiva richiede una critica puntuale e giuridicamente fondata (ad es. sulla valutazione della serialità o sulla corretta istruttoria), non semplici argomenti di opportunità o riferimenti all'età anagrafica.
  • Le doglianze relative alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. devono dimostrare l'irragionevolezza o l'erronea applicazione dei criteri di legge; pure qui la mera richiesta di riduzione senza chiari motivi giuridici concreti non è sufficiente in Cassazione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o meramente riformulatori dei motivi d'appello comportano il rischio di condanna alle spese e all'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), con conseguente onere finanziario per il ricorrente.
  • Per ottenere l'accoglimento in sede di legittimità è essenziale che la difesa individui e argomenti un errore di diritto, un vizio di motivazione rilevante o il travisamento della prova, documentando il nesso tra censura e norma violata.

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