Cassazione Penale, Sentenza n. 07369/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello contestando: 1) la fondatezza della condanna per tentato furto in abitazione sostenendo che la responsabilità sarebbe stata affermata sulla base di mere supposizioni e non di elementi idonei a dimostrare il tentativo (perquisizione negativa e mancanza di prove che dimostrino atti idonei a consumare il reato); 2) per la sola Adriana Nikolic, l'esclusione dell'applicazione automatica della recidiva (contestando la valutazione della "recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale" e sostenendo che i precedenti non dimostrerebbero una maggiore pericolosità sociale, anche alla luce della giovane età); 3) la riduzione della pena per eccessività ai sensi dell'art. 133 c.p., deducendo elementi favorevoli (comportamento collaborativo, scarsa abilità e pericolosità, modalità rudimentali dell'organizzazione, assenza di danni alla persona offesa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: il primo motivo fosse un mero diverso apprezzamento di fatto non consentito in cassazione e si basasse su enunciati generici e ipotetici; il secondo motivo fosse generico e non specificamente censurante la sentenza di primo grado (articolazione viziata e manifesta infondatezza), e pertanto inammissibile; il terzo motivo non contestasse concretamente gli argomenti della sentenza ma fosse una ripetizione dell'appello volta a rinnovare la valutazione di merito. Per tali ragioni i ricorsi sono stati respinti e le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
indica i limiti formali dell'impugnazione e la necessità di articolare i motivi nei limiti di legge; richiamato per delimitare l'ampiezza dei motivi riportati nel ricorso
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
consente la dichiarazione di inammissibilità di motivi di appello che siano generici: la Corte ha ritenuto generiche le censure sulla recidiva e sulle modalità del fatto
criteri per la determinazione della pena: invocato dalla difesa per chiedere diminuzione, ma la Corte ha ritenuto che l'argomentazione fosse una richiesta di diverso apprezzamento dei fatti non idonea in cassazione
norma che prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni manifestamente infondate o dolose: la Corte l'ha applicata per sanzionare l'evidente inammissibilità dei ricorsi
giurisprudenza di riferimento (Sez.2, n. 46288/2016 Musa; Sez.2, n. 10173/2014 Bianchetti; Sez.6, n. 8700/2013 Leonardo)
precedenti citati per affermare che la Cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto non denunciate come travisamento probatorio e per consolidare il principio di inammissibilità dei motivi generici o manifestamente infondati
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di fatto: i ricorsi che si limitano a chiedere un diverso apprezzamento probatorio, senza indicare un vizio di diritto o il travisamento della prova, sono inammissibili.
- Le censure in appello e in cassazione devono essere specifiche: argomentazioni generiche o che non individuano concretamente il vizio nella motivazione della sentenza di primo grado possono essere dichiarate inammissibili ex art. 591, comma 4, c.p.p.
- La contestazione dell'applicazione della recidiva richiede una critica puntuale e giuridicamente fondata (ad es. sulla valutazione della serialità o sulla corretta istruttoria), non semplici argomenti di opportunità o riferimenti all'età anagrafica.
- Le doglianze relative alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. devono dimostrare l'irragionevolezza o l'erronea applicazione dei criteri di legge; pure qui la mera richiesta di riduzione senza chiari motivi giuridici concreti non è sufficiente in Cassazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o meramente riformulatori dei motivi d'appello comportano il rischio di condanna alle spese e all'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), con conseguente onere finanziario per il ricorrente.
- Per ottenere l'accoglimento in sede di legittimità è essenziale che la difesa individui e argomenti un errore di diritto, un vizio di motivazione rilevante o il travisamento della prova, documentando il nesso tra censura e norma violata.
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