Cassazione Civile, Ordinanza n. 00485/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due lavoratori volta a ottenere, dalla società che li aveva impiegati e dalla società committente, il pagamento di somme a titolo di indennità "una tantum" prevista dall'allegato A del CCNL Mobilità del 20 luglio 2012, riferita al periodo anteriore al 10 agosto 2011, quando i lavoratori non erano ancora alle dipendenze della società ricorrente. La Corte d'appello aveva rideterminato gli importi dovuti e affermato la responsabilità solidale della committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, deducendo violazione dell'art. 413 c.p.c. e sostenendo che i lavoratori non avevano allegato in modo sufficiente un valido elemento di collegamento territoriale, limitandosi a richiamare genericamente un luogo di lavoro presso una struttura in Reggio Calabria senza dimostrare l'esistenza di una dipendenza aziendale. Con il secondo motivo ha denunciato l'erronea interpretazione della clausola collettiva sull'indennità una tantum, sostenendo che essa dovesse gravare solo sul datore di lavoro al momento del rinnovo contrattuale, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che il pagamento dovesse essere proporzionato ai mesi di servizio nel periodo di riferimento e posto a carico del datore che aveva beneficiato della prestazione lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta la competenza territoriale del Tribunale adito perché la nozione di "dipendenza aziendale" di cui all'art. 413 c.p.c. va intesa in senso elastico e può ricomprendere anche un nucleo minimo di beni organizzati per l'impresa, essendo sufficiente una valutazione complessiva degli elementi allegati e provati. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'indennità una tantum prevista dal CCNL Mobilità per il periodo di vacanza contrattuale ha funzione di recupero del potere d'acquisto in relazione alla prestazione effettivamente resa e va corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, salvo diversa previsione negoziale specifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria dei lavoratori. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Il foro del lavoro è alternativo e può radicarsi anche presso l'azienda o una sua dipendenza; la dipendenza aziendale va intesa come luogo in cui sia dislocato un nucleo, anche minimo, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'adeguatezza delle allegazioni introduttive sul radicamento territoriale della domanda.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione dei fatti allegati e al riparto degli oneri difensivi.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che incombeva ai lavoratori l'onere di provare il fatto costitutivo del radicamento territoriale e del credito azionato.
Indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di norme sulla competenza e sulla interpretazione contrattuale.
Richiamato nel secondo motivo in tema di solidarietà passiva, ma non decisivo nel dispositivo finale.
Criteri di interpretazione del contratto collettivo invocati per sostenere una lettura letterale e sistematica della clausola sull'una tantum.
allegato A al c.c.n.l. Mobilità del 20 luglio 2012
La clausola prevede un'indennità una tantum a favore dei lavoratori in forza nelle aziende che applicavano il precedente CCNL, da corrispondere in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento.
art. 4 dell'Accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014
Richiamato nel secondo motivo quale base negoziale collegata alla disciplina dell'una tantum.
art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003
Base della responsabilità solidale della committente per i crediti di lavoro riconosciuti in appello.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale nel rito del lavoro, la nozione di "dipendenza aziendale" è elastica e comprende qualsiasi articolazione organizzativa del datore, anche minima, purché costituisca un nucleo di beni organizzati funzionalmente all'impresa.
- La competenza può essere affermata sulla base di una valutazione complessiva delle allegazioni e degli elementi istruttori, non essendo necessario che la parte attrice utilizzi formule sacramentali purché emerga in concreto il luogo di effettivo svolgimento della prestazione o una dipendenza dell'azienda nel circondario.
- Una clausola collettiva che preveda un'indennità una tantum per il periodo di vacanza contrattuale va interpretata alla luce della sua funzione economico-sociale di recupero del potere d'acquisto del lavoratore, e non come attribuzione indifferenziata dell'intero importo al solo datore in carica al momento del rinnovo.
- In mancanza di una diversa previsione negoziale espressa, l'una tantum collegata alla prestazione lavorativa deve essere riproporzionata in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo di riferimento e non può essere integralmente posta a carico di un datore privo di collegamento con le prestazioni anteriori.
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