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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00486/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, impiegato nel servizio di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di Trenitalia, volta a ottenere da Gierre s.r.l. e, in via di corresponsabilità quale committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, da Trenitalia S.p.A., una quota dell'importo previsto dal c.c.n.l. Mobilità 20 luglio 2012 a titolo di indennità 'una tantum' per il periodo antecedente al 1° agosto 2011, cioè prima dell'inizio del rapporto con Gierre. La Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo sussistente la competenza territoriale del Tribunale adito in ragione dell'esistenza di una dipendenza aziendale a Reggio Calabria e interpretando la clausola collettiva nel senso che l'una tantum spettasse anche per periodi lavorati presso precedenti datori, ponendone l'intero onere sul datore in essere al momento del rinnovo. In cassazione Gierre ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla competenza territoriale del rito del lavoro e degli artt. 324, 414, 416, 2697 e 2909 c.c., sostenendo che il lavoratore non aveva allegato in modo specifico i fatti costitutivi del foro competente e che non poteva attribuirsi efficacia di giudicato esterno a una precedente decisione richiamata; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto collettivo e dell'accordo applicativo, sostenendo che l'una tantum, per lettera e funzione, dovesse essere riproporzionata ai mesi di servizio presso il datore tenuto al pagamento e non potesse gravare integralmente sul solo datore in carica al momento del rinnovo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale sulla competenza territoriale: il concetto di 'dipendenza aziendale' è elastico e coincide con un nucleo, anche minimo, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa; inoltre non vi era giudicato esterno sulla precedente sentenza richiamata, che era stata considerata solo tra gli elementi di fatto e di contesto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'indennità 'una tantum' prevista dal c.c.n.l. Mobilità del 20 luglio 2012 ha funzione di recupero parziale del potere d'acquisto nel periodo di mancato rinnovo contrattuale ed è correlata alla prestazione lavorativa; perciò, in assenza di una diversa pattuizione espressa, essa va posta a carico del datore che benefici della prestazione nel periodo di riferimento e deve essere riproporzionata ai mesi di servizio prestati, non potendo gravare integralmente sul datore in carica al momento del rinnovo per periodi lavorati presso altri datori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 413 c.p.c.

    Nel rito del lavoro la competenza territoriale è alternativa e si individua nel giudice del luogo in cui è sorto il rapporto, o dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale il lavoratore è addetto, o presso la quale prestava la sua opera alla cessazione del rapporto; la dipendenza va intesa come nucleo, anche minimo, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la formazione di un giudicato esterno, ma la Corte esclude che la precedente sentenza richiamata integri giudicato sul punto.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'insufficiente allegazione dei fatti costitutivi della competenza territoriale da parte del lavoratore.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema della contestazione dei fatti allegati dall'attore nel rito del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sui fatti posti a fondamento della competenza e della pretesa sostanziale.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per escludere l'efficacia di giudicato esterno della precedente decisione.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    La Corte applica i criteri legali di interpretazione del contratto collettivo per affermare che la clausola sull'una tantum va letta in coerenza con la sua funzione e con il riproporzionamento per mesi di servizio.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla corretta individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'una tantum, in relazione alla pretesa di porre l'intero onere sul datore in carica al momento del rinnovo.

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    Indicato nella domanda originaria come base della responsabilità del committente per il credito retributivo vantato dal lavoratore nei confronti dell'appaltatrice.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza sul secondo motivo e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando la domanda del lavoratore.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, ai fini della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., il concetto di 'dipendenza aziendale' va inteso in senso funzionale ed elastico, come qualsiasi nucleo, anche minimo, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, senza richiedere una struttura complessa o una formale qualificazione della sede come dipendenza.
  • Ai fini dell'individuazione del foro competente e della prova dei fatti rilevanti, il giudice può valorizzare un quadro complessivo di circostanze, e non solo una singola allegazione, mentre l'assenza di una specifica contestazione può assumere rilievo nella valutazione della sussistenza della dipendenza aziendale.
  • Una precedente decisione richiamata solo come elemento di fatto o di contesto non integra giudicato esterno se non risulta che ricorrano i presupposti sostanziali e processuali per la sua efficacia vincolante.
  • L'indennità 'una tantum' prevista da un contratto collettivo in occasione del rinnovo ha funzione compensativa del mancato adeguamento retributivo nel periodo di vacanza contrattuale e, salvo diversa pattuizione espressa, deve essere correlata ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento.
  • Quando la clausola collettiva prevede il pagamento dell'una tantum 'in proporzione ai mesi di servizio prestati', l'obbligazione non può essere posta integralmente a carico del solo datore di lavoro in essere al momento della stipula se la prestazione è stata resa in parte presso precedenti datori; il credito va riproporzionato e imputato al soggetto che ha beneficiato della prestazione nel periodo considerato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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