Cassazione Civile, Ordinanza n. 00526/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
I lavoratori avevano agito nei confronti dell'INPS per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione all'attività svolta presso depositi di una azienda di trasporto pubblico. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, negando il beneficio per mancanza di prova della specifica e personale esposizione ad amianto oltre i limiti di legge: non era risultata dimostrata l'occupazione concreta e continuativa di ciascun lavoratore nelle lavorazioni indicate, né il superamento del valore soglia in termini rilevanti per ogni singolo ricorrente. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 434 c.p.c. per avere la Corte d'appello modificato la sentenza di primo grado sulla individuazione del difensore dell'INPS senza specifico rilievo della controparte; 2) violazione degli artt. 82, 84, 170, 285, 325 e 326 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile l'appello nonostante la notifica fosse avvenuta ad un avvocato dell'Avvocatura dell'INPS asseritamente munito di mandato generale e indicato nella memoria di costituzione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel parere del dott. Di Lorenzo del 1990, che avrebbe dimostrato livelli di fibre superiori al limite di legge; 4) violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 277 del 1991 e dell'art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992, per avere la Corte territoriale applicato un parametro ritenuto errato e non aver considerato l'esposizione media.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che la notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione deve essere univocamente rivolta al procuratore della parte o eseguita presso di lui, mentre la notifica effettuata alla parte/ente non era sufficiente, neppure se avvenuta presso la sede dell'Avvocatura interna; ha inoltre affermato che non basta un mandato generale alle liti o l'indicazione del nominativo del legale nell'epigrafe della sentenza. Quanto ai motivi relativi al merito, la Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo cui il beneficio previdenziale per esposizione all'amianto richiede la prova dell'effettiva esposizione qualificata, con superamento dei valori limite previsti dalla normativa prevenzionale, non essendo sufficiente la mera presenza di amianto nel luogo di lavoro o la durata ultradecennale dell'attività. Ha reputato corretta la valutazione della Corte d'appello, che aveva considerato le risultanze del monitoraggio aziendale e della consulenza tecnica, valorizzando la variabilità delle concentrazioni, la limitazione ad alcune aree e la mancata specificazione delle mansioni concretamente svolte dai singoli lavoratori. Ha infine escluso la dedotta censura sul vizio motivazionale, trattandosi di critica al merito non consentita in cassazione, e ha dichiarato non scrutinabile il richiamo a una c.t.u. di altro giudizio perché non riprodotta nel ricorso nei termini essenziali. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8
Il beneficio previdenziale presuppone la prova dell'esposizione qualificata all'amianto per oltre un decennio, non la sola presenza del materiale nel luogo di lavoro.
D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3
Il superamento del valore limite di esposizione va verificato in concreto e rispetto alle soglie legali di prevenzione.
La censura non è fondata perché la Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione della notifica e della rappresentanza processuale.
Richiamato nei motivi per contestare l'ammissibilità dell'appello, ma la censura è stata ritenuta infondata.
artt. 82, 84, 170, 285, 325 e 326 c.p.c.
Le norme sulla rappresentanza, notificazione e decorrenza del termine breve non consentono di ritenere valida, ai fini acceleratori, la notifica della sentenza non diretta in modo univoco al procuratore della parte.
Il vizio motivazionale è sindacabile in cassazione solo per omesso esame di fatti storici decisivi, non per una rivalutazione del merito e delle prove.
Il ricorso deve riprodurre in modo sufficiente il contenuto del documento richiamato, altrimenti la censura resta non scrutinabile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per la statuizione finale sui presupposti del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Per ottenere i benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto non basta provare la mera presenza di amianto o la lunga durata del rapporto di lavoro: è necessario dimostrare, per ciascun lavoratore, un'esposizione effettiva e qualificata, con superamento dei valori limite normativi per il periodo rilevante.
- La prova dell'esposizione qualificata deve raggiungere un livello di ragionevole certezza o elevata probabilità e va apprezzata in concreto, considerando mansioni effettive, tempi di esposizione, frequenza delle operazioni e caratteristiche dei luoghi di lavoro.
- In cassazione il vizio di motivazione non consente una nuova valutazione del merito o delle prove; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione deve essere inequivocabilmente diretta al procuratore della parte o eseguita presso di lui; non è sufficiente una notifica alla parte o all'ente presso la sede dell'Avvocatura se dalla relata non emerge chiaramente la direzione al difensore.
- Chi deduce in cassazione il contenuto decisivo di un documento o di una consulenza tecnica deve riprodurne nel ricorso i passaggi essenziali e indicare specificamente il profilo decisivo; in difetto, la censura non è scrutinabile.
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