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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00525/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

Un ex lavoratore, pensionato dal 1° giugno 1999, aveva chiesto la ricostituzione della pensione mediante applicazione dei benefici contributivi previsti dall'art. 13, comma 8, della L. n. 257 del 1992 per il periodo di esposizione all'amianto presso l'azienda presso cui aveva lavorato. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo il diritto prescritto: secondo il giudice territoriale, il termine decennale decorreva dal pensionamento e, poiché la domanda amministrativa era stata proposta solo nel 2014, il diritto era ormai estinto in assenza di atti interruttivi. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto, con due motivi congiunti, la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e la violazione del regime motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello non aveva spiegato perché il dies a quo della prescrizione dovesse coincidere con il pensionamento, né aveva considerato che l'accertamento della concreta esposizione all'amianto era intervenuto solo con una precedente sentenza del 2009; la questione, secondo il ricorrente, doveva essere risolta applicando il principio per cui il diritto al beneficio contributivo è autonomo rispetto al diritto a pensione e il termine di prescrizione decorre dalla consapevolezza, o dalla possibilità di consapevolezza, dell'esposizione nociva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente perché entrambi diretti a censurare la motivazione della sentenza d'appello. Ha affermato che la motivazione impugnata era solo apparente, in quanto non spiegava perché la prescrizione del diritto alla rivalutazione/contribuzione figurativa dovesse decorrere dal pensionamento anziché dal momento in cui il lavoratore avesse acquisito, o potesse acquisire, consapevolezza dell'esposizione all'amianto. Richiamando il consolidato orientamento secondo cui il beneficio contributivo è diritto autonomo e la prescrizione non si collega al solo pensionamento, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992

    la norma attribuisce un beneficio contributivo autonomo per l'esposizione qualificata all'amianto, rilevante ai fini della rivalutazione della posizione assicurativa e della pensione

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiama l'obbligo di motivazione della decisione

  • art. 111 Cost.

    impone una motivazione effettiva e non meramente apparente della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi motivazionali strutturali

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente la censura per omesso esame/motivazione su fatti decisivi e per motivazione apparente nei limiti richiamati dalla Corte

Massime di principio

  • In tema di beneficio contributivo per esposizione all'amianto, ai fini della prescrizione non assume rilievo decisivo il solo pensionamento del lavoratore: il termine decorre quando il soggetto abbia acquisito, o possa acquisire, consapevolezza dell'esposizione nociva e quindi possa esercitare utilmente il proprio diritto autonomo.
  • La domanda di riconoscimento della maggiorazione contributiva va distinta dal diritto a pensione: il primo è un diritto autonomo e non meramente consequenziale al trattamento pensionistico già in godimento.
  • La motivazione della sentenza è apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione né il ragionamento seguito dal giudice, specialmente se omette di confrontarsi con il fatto decisivo indicato dalla parte.
  • Quando la censura riguarda il dies a quo della prescrizione di un diritto autonomo, il giudice di merito deve accertare e spiegare il momento della conoscenza o conoscibilità del fatto costitutivo del diritto, non limitarsi a far decorrere la prescrizione da un dato formale come la cessazione del rapporto o il pensionamento.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullità

Testo integrale

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