Cassazione Civile, Ordinanza n. 00483/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, transitato alle dipendenze della società ricorrente dal 1 agosto 2011 in forza di successione di appalti aventi ad oggetto la pulizia di convogli ferroviari, aveva ottenuto in primo e in secondo grado la condanna della società al pagamento della differenza tra quanto erogato e quanto asseritamente dovuto a titolo di importo una tantum previsto dal CCNL Mobilità dell'1 settembre 2012 per la vacanza contrattuale di 44 mesi. La Corte d'appello aveva ritenuto competente il Tribunale di Reggio Calabria sulla base dell'esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo in cui il lavoratore aveva prestato attività e aveva interpretato la disciplina collettiva nel senso di porre l'intero onere dell'importo a carico del datore di lavoro in essere al momento del rinnovo contrattuale. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato: 1) la competenza territoriale, deducendo che il lavoratore non aveva allegato in modo sufficiente il collegamento con uno dei fori di cui all'art. 413 c.p.c. e che l'onere di provare la competenza gravava sull'attore; 2) l'interpretazione del CCNL e del verbale di accordo, sostenendo che l'una tantum dovesse essere riproporzionata ai soli mesi di servizio prestati presso la ricorrente e non potesse gravare su di essa anche per il periodo in cui il lavoratore aveva lavorato alle dipendenze di precedenti appaltatrici, in assenza di una specifica previsione di solidarietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria perché la nozione di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. va intesa in senso elastico e comprende il luogo in cui il datore abbia dislocato un nucleo, anche modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivatamente individuato una dipendenza aziendale nel deposito di Reggio Calabria. È stato invece accolto il secondo motivo: richiamando un precedente conforme, la Corte ha affermato che l'indennità una tantum per vacanza contrattuale ha funzione di parziale recupero del potere d'acquisto del lavoratore ed è strutturalmente correlata alla prestazione lavorativa, sicché, in difetto di diversa previsione negoziale, non può essere posta integralmente a carico del datore di lavoro al momento del rinnovo per l'intero periodo di vacanza contrattuale, ma deve essere corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo la domanda del lavoratore. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Per la competenza territoriale nel lavoro opera una previsione di alternatività dei fori; la nozione di dipendenza aziendale è intesa in senso elastico come luogo in cui il datore abbia dislocato un nucleo, anche modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.
art. 414, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'adeguatezza delle allegazioni introduttive in ordine ai fatti rilevanti per la competenza.
Richiamato dalla ricorrente nel sostenere che l'onere probatorio sulla competenza non potesse essere spostato sulla convenuta.
Richiamato per affermare che l'onere della prova della competenza incombe sull'attore che la invoca.
Norma di interpretazione contrattuale evocata per censurare la lettura del CCNL e del verbale di accordo data dal giudice di merito.
La Corte, accolto il secondo motivo, ha cassato e deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato nella ricostruzione del rapporto come base della responsabilità della società datrice di lavoro subentrata nell'appalto.
CCNL Mobilità dell'1.9.2012
Interpretato dalla Corte come fonte dell'indennità una tantum per vacanza contrattuale, da corrispondere in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, salvo diversa previsione negoziale.
verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014
Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore fonte contrattuale da interpretare in coerenza con il criterio di riproporzionamento dell'una tantum.
Massime di principio
- In materia di competenza territoriale nel rito del lavoro, la nozione di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. deve essere letta in senso funzionale e non formalistico: è sufficiente un nucleo, anche minimo, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa nel luogo in cui il lavoratore presta la propria attività.
- L'indennità una tantum prevista dalla contrattazione collettiva per coprire la vacanza contrattuale ha natura retributiva compensativa e funzione di recupero parziale del potere d'acquisto; perciò, salvo diversa pattuizione espressa, va riproporzionata ai mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo di riferimento.
- Non è corretto addossare integralmente al datore di lavoro in carica al momento del rinnovo contrattuale l'importo riferito anche a periodi in cui il lavoratore ha operato alle dipendenze di precedenti datori, se la fonte collettiva non prevede una specifica obbligazione solidale o una diversa disciplina.
- Quando la causa può essere decisa allo stato degli atti dopo la cassazione, la Corte può pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza rinvio.
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