Cassazione Civile, Ordinanza n. 00484/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere, nei confronti della società con cui aveva prestato attività dal 1° agosto 2011 e della committente ferroviaria, una quota dell'importo previsto come "una tantum" dall'allegato A del c.c.n.l. Mobilità del 20 luglio 2012, riferita al periodo anteriore all'inizio del suo rapporto con la società convenuta. La domanda era stata accolta in primo grado e confermata in appello, con condanna al pagamento della somma di euro 831,61. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla competenza territoriale del giudice del lavoro, sostenendo che il lavoratore non avesse indicato in modo sufficiente i fatti idonei a radicare il foro ex art. 413 c.p.c. e che non potesse essere valorizzata una presunta dipendenza aziendale in Reggio Calabria; 2) violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e della disciplina collettiva applicabile, sostenendo che l'una tantum dovesse gravare solo sul datore di lavoro in forza al momento della stipula del CCNL e comunque non potesse essere posta a carico di chi non aveva beneficiato della prestazione nei periodi precedenti, mentre la Corte territoriale aveva valorizzato l'assetto pratico dei cambi di appalto e il metodo di erogazione dell'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la declaratoria di competenza del Tribunale: ha ribadito che, ai fini dell'art. 413 c.p.c., la dipendenza aziendale è il luogo in cui il datore disloca un nucleo, anche minimo, di beni organizzati per l'impresa; nel caso concreto, la Corte di merito aveva plausibilmente accertato l'esistenza di una dipendenza in Reggio Calabria sulla base delle allegazioni complessive e del capitolato di prova, senza che fosse decisiva la diversità tra l'indirizzo indicato e quello di effettivo svolgimento della prestazione. Ha invece accolto il secondo motivo: richiamando un precedente conforme, ha affermato che l'una tantum prevista dal CCNL Mobilità ha funzione di parziale recupero del potere d'acquisto per il periodo di mancato rinnovo contrattuale, è correlata alla prestazione lavorativa e deve essere riproporzionata ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento; pertanto non può essere posta integralmente a carico del datore di lavoro in forza al momento del rinnovo, salvo diversa pattuizione collettiva espressa. La sentenza impugnata è stata cassata sul punto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Il foro del lavoro è alternativo e la dipendenza aziendale rileva come luogo in cui il datore abbia dislocato un nucleo, anche modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa; l'accertamento può essere compiuto in modo globale sulla base delle allegazioni e del quadro istruttorio.
È richiamato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge, sia con riguardo alla competenza territoriale sia con riguardo all'interpretazione del CCNL.
La parte attrice deve allegare gli elementi di fatto rilevanti a fondamento della domanda e dei criteri di competenza invocati.
La parte convenuta deve prendere posizione sui fatti allegati nei limiti propri del rito del lavoro.
È richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere di allegazione e contestazione in tema di competenza e fatti costitutivi.
È evocato nel secondo motivo, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sulla disciplina collettiva e sull'assetto dell'obbligazione collegata alla prestazione lavorativa.
I criteri ermeneutici contrattuali sono richiamati per interpretare la clausola collettiva sull'una tantum, che la Corte legge in coerenza con la funzione economico-sociale dell'emolumento e con la previsione di riproporzionamento.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato e deciso nel merito rigettando la domanda originaria.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale nel rito del lavoro, la "dipendenza aziendale" va intesa in senso sostanziale come luogo in cui il datore abbia dislocato un nucleo, anche minimo, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa; il giudice può desumerne l'esistenza da un esame complessivo delle allegazioni e degli atti istruttori, non essendo decisiva la mera difformità formale dell'indirizzo.
- Nel rito del lavoro, la contestazione della competenza territoriale richiede di confrontarsi con le allegazioni della controparte e con il materiale processuale; l'assenza di una specifica qualificazione nominalistica del luogo come "dipendenza" non esclude la competenza se dagli atti emerge comunque un centro organizzato dell'impresa nel circondario.
- L'indennità una tantum prevista dal contratto collettivo per coprire il periodo di mancato rinnovo ha natura correlata alla prestazione lavorativa e funzione compensativa del potere d'acquisto: di regola deve essere riproporzionata in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo considerato.
- In assenza di una diversa previsione negoziale espressa, non è consentito addossare integralmente al datore di lavoro in forza al momento della stipula del contratto collettivo l'intero importo dell'una tantum anche per periodi di lavoro resi presso precedenti datori.
- Quando la questione di diritto è completamente definita dagli atti e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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