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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12731/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, riferita a varie cartelle di pagamento notificate in precedenza. Il contribuente aveva dedotto l’omessa notificazione delle cartelle presupposte e aveva contestato la documentazione prodotta dall’ente riscossore in copia fotostatica, sostenendo anche la mancanza dell’originale. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non dimostrata la regolare notifica delle cartelle. La CGT di secondo grado aveva confermato, affermando che, in presenza di contestazione, fosse necessaria la produzione dell’originale della documentazione di notifica. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell’art. 2719 c.c. e dell’art. 22, ultimo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la mera contestazione della copia non equivale a diniego dell’originale e che, in assenza di querela di falso, le copie conservano efficacia probatoria; ha inoltre precisato che il giudizio proseguiva solo per alcune cartelle, essendo le altre definite in via agevolata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione. Ha ritenuto errata la decisione di merito che aveva subordinato la prova della notifica delle cartelle alla produzione dell’originale, nonostante la contestazione del contribuente fosse diretta non già alla difformità della copia dall’originale, ma alla stessa esistenza dell’originale. La Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la copia fotostatica conserva efficacia probatoria sino a querela di falso. Il giudice del rinvio dovrà verificare l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la regolarità della notifica delle cartelle e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come base normativa della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione

  • art. 2719 c.c.

    la contestazione della conformità della copia all’originale deve essere specifica; se correttamente svolta non priva necessariamente la copia di valore probatorio, potendo il giudice accertarne la conformità anche aliunde e mediante presunzioni

  • art. 22, ultimo comma, d.lgs. n. 546 del 1992

    art. 22 ultimo comma d.lgs. n. 546 del 1992

    in caso di contestazione, consente/impone la produzione dell’originale dei documenti contestati, ma nel caso concreto la Corte ha escluso che fosse necessaria la produzione dell’originale perché la contestazione riguardava l’esistenza stessa dell’originale e non la conformità della copia

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 215 n. 2 c.p.c.

    richiamato in comparazione per distinguere il disconoscimento della provenienza della scrittura privata dal disconoscimento della conformità della copia all’originale

  • art. 140 c.p.c.

    menzionato nel ricostruire la pretesa mancata prova della notifica delle cartelle presupposte

Massime di principio

  • La contestazione della conformità di una copia all’originale ex art. 2719 c.c. richiede una deduzione specifica, non potendo risolversi in formule generiche o di stile; deve indicare il documento e gli elementi concreti di difformità.
  • Il disconoscimento della conformità della copia non elimina automaticamente il valore probatorio del documento, poiché il giudice può verificarne la conformità anche con altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.
  • La mera contestazione dell’esistenza dell’originale non coincide con il disconoscimento ex art. 2719 c.c.; se si assume che l’originale non sia mai esistito, la contestazione si colloca sul piano della querela di falso quando si voglia espungere una copia fotostatica artificiosamente creata.
  • In assenza di querela di falso, la copia fotostatica conserva efficacia probatoria piena e può essere utilizzata per dimostrare fatti rilevanti, come la regolare notificazione di atti presupposti.
  • Nei giudizi tributari, il giudice non può pretendere in via assoluta la produzione dell’originale di documenti depositati in copia, se la contestazione del contribuente non investe correttamente la conformità della copia all’originale ma nega l’esistenza stessa del documento originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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