Cassazione Civile, Ordinanza n. 17008/2026 del 30/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del canone dovuto per l'anno 2014 in relazione a una concessione demaniale marittima funzionale alla coltivazione di idrocarburi al largo di Termoli. La società concessionaria sosteneva che il canone dovesse essere calcolato sulla sola superficie effettivamente occupata dagli impianti e non anche su una "superficie virtuale" aggiunta dalla Capitaneria di porto, che aveva rideterminato il canone in misura molto più elevata. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda. In appello la società, insieme al successore nel rapporto, aveva contestato soprattutto l'erronea ripartizione dell'onere della prova: secondo le appellanti, trattandosi di domanda di accertamento negativo della debenza del maggior importo, spettava all'Amministrazione dimostrare il titolo e i presupposti del credito maggiorato, mentre la Corte territoriale aveva preteso la produzione della concessione 1/2013 da parte dell'attrice. Davanti alla Cassazione sono stati dedotti quattro motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. per errata attribuzione dell'onere probatorio; violazione delle norme che regolano la determinazione dei canoni demaniali marittimi e del riparto di giurisdizione; violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere valorizzato fatti non contestati; vizio motivazionale per avere ritenuto non vera l'affermazione sul mancato riscontro alla domanda di rinnovo. La Corte ha ritenuto fondato solo il primo motivo, affermando che la domanda proposta era un'unica azione di accertamento negativo del credito eccedente e che, quindi, l'onere di provare il maggior credito gravava sull'Amministrazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Campobasso con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre enunciato il principio secondo cui, quando il debitore chiede l'accertamento della debenza di una somma inferiore rispetto a quella pretesa dal creditore e la non debenza del surplus, si è in presenza di un'unica azione di accertamento negativo del credito eccedente; pertanto, in base all'art. 2697 c.c., il creditore deve provare esistenza ed entità del maggior credito, a prescindere dalla veste processuale delle parti.
Norme richiamate
la ripartizione dell'onere della prova segue la posizione sostanziale del diritto fatto valere; nelle azioni di accertamento negativo del credito il creditore deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, anche se è convenuto in giudizio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale evocata per il dedotto vizio motivazionale
richiamato per censurare la mancata considerazione dei fatti non contestati
art. 10, comma 1, d.l. n. 77 del 1989
"I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, nonché di zone di mare territoriale sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze"
evocato dai ricorrenti per sostenere che il canone fosse determinato da criteri normativi e non da previsioni pattizie
art. 1, comma 1, decreto interministeriale 19 luglio 1989
richiamato come fonte dei criteri unitari di determinazione dei canoni demaniali marittimi
richiamato dai ricorrenti per la qualificazione della controversia in tema di canoni relativi a concessioni di beni pubblici
menzionato in motivazione quale presidio dell'interesse ad agire nelle azioni di accertamento negativo
richiamato per il deposito della memoria difensiva
Massime di principio
- Quando il debitore contesta solo la debenza della parte eccedente di un credito e chiede l'accertamento dell'importo effettivamente dovuto, la domanda va qualificata come azione unica di accertamento negativo del maggior credito.
- Nelle azioni di accertamento negativo del credito l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava sul soggetto che si afferma creditore, indipendentemente dal fatto che sia attore o convenuto nel processo.
- La posizione processuale delle parti non può rovesciare la regola sostanziale dell'art. 2697 c.c., che va applicata in base al fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio e non alla formale veste processuale.
- La mancata contestazione di alcuni fatti non consente di elidere l'onere del creditore di dimostrare il titolo e l'entità del maggior credito quando sia proprio tale credito a costituire l'oggetto dell'accertamento negativo.
- L'accoglimento del motivo che investe il riparto dell'onere della prova può rendere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che riguardino la medesima decisione di rigetto della domanda principale.
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