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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9893/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione sostenendo: 1) violazione di legge e illogicità della motivazione per il diniego della sospensione del processo con messa alla prova (sostenendo che il programma UEPE era adeguato e prevedeva lavoro di pubblica utilità); 2) nullità della sentenza per difetto di contestazione (al capo A era contestato solo il tentativo di sottrarre olio ma la condanna ha riguardato anche rame e ferro); 3) illogicità della motivazione sul diniego di assoluzione per il capo A per presunto recesso/abbandono volontario (art. 56 c.p.); 4) omessa motivazione su pena e circostanze richieste in appello, in particolare sulla riconduzione alla lieve entità del reato di ricettazione e sull'esclusione dell'aggravante di cui al n. 7-bis dell'art. 625 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza delle valutazioni dei giudici di merito. In particolare: 1) la messa alla prova è rimasta esclusa per inadeguatezza e incompletezza del programma presentato (mancanza di misure specifiche di riparazione/danni e di attività di pubblica utilità collegate al danno arrecato); 2) non è ravvisata nullità per difetto di contestazione, trattandosi di mutamento non radicale e l'imputato aveva ammesso l'obiettivo di prendere rame e ferro, potendosi difendere sulle risultanze probatorie; 3) non sussiste recesso volontario rilevante: la fuga è avvenuta a seguito dell'arrivo delle forze dell'ordine e non per scelta autonoma; 4) le censure sulla lieve entità della ricettazione e sull'aggravante 7-bis sono state ritenute generiche e prive di interesse concreto. Conseguentemente è stato confermato l'esito del giudizio di merito (condanna per tentato furto pluriaggravato, ricettazione e evasione) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a carico.

Norme richiamate

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    richiesta di messa alla prova e contenuto del programma

    La richiesta deve essere corredata da un programma elaborato d'intesa con l'UEPE contenente impegni specifici, prescrizioni comportamentali e misure riparatorie; la sua adeguatezza è valutata dal giudice

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    sospensione del procedimento con messa alla prova

    La sospensione è disposta se il giudice, sulla base dei parametri dell'art. 133 c.p., ritiene idoneo il programma e che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati; è atto discrezionale del giudice

  • art. 168-bis cod. pen.

    prestazione di lavoro di pubblica utilità

    La concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, da ponderare in termini di proporzionalità rispetto alla gravita' del fatto

  • art. 133 cod. pen.

    parametri per la determinazione della pena

    I parametri servono anche per valutare la proporzionalità e l'adeguatezza della durata/contesto del lavoro di pubblica utilità nel programma di messa alla prova

  • art. 56 cod. pen.

    recesso dal reato (terzo comma citato)

    Il recesso attivo riduce la responsabilità solo se è volontario e idoneo ad impedire l'evento; non opera quando l'interruzione dipende da circostanze esterne come l'intervento della polizia

  • art. 522 cod. proc. pen.

    correspondence between charge and sentence / nullità per difetto di contestazione

    La valutazione della corrispondenza ha riguardo non solo al testo dell'imputazione ma anche alle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato; non vi è nullità se l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto reale del procedimento

  • art. 521 cod. proc. pen.

    confronto fra contestazione e sentenza

    La decisione deve essere congruente con la contestazione; tuttavia il giudizio tiene conto dell'intero percorso processuale e delle ammissioni dell'imputato

  • art. 648 cod. pen.

    ricettazione (ipotesi di lieve entità, comma 4)

    La qualificazione come 'lieve entità' richiede elementi specifici sul valore e sulle circostanze; obiezioni generiche non sono sufficienti

  • art. 625 cod. pen.

    furto, con riferimento all'aggravante n. 7-bis introdotta dal D.L. 14/08/2013

    L'aggravante 7-bis aumenta la pena se il furto colpisce componenti di infrastrutture per servizi pubblici; la sua applicazione richiede il rispetto dei presupposti normativi e d'interesse diretto

  • art. 81 cod. pen.

    concorso di reati e cumulazione aggravanti

    L'aumento di pena può fondarsi su più circostanze aggravanti; la presenza di due aggravanti giustifica l'aumento anche senza considerare una terza che sia sovrabbondante

  • D.Lgs. n. 79/1999

    La distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione: utile per contestualizzare l'applicazione dell'aggravante 7-bis rispetto al gestore dell'infrastruttura

Massime di principio

  • La messa alla prova è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice: il programma deve essere concreto, completo e proporzionato al danno cagionato, con specifiche misure riparatorie e lavori di pubblica utilità collegati al danno
  • Una discrepanza apparente tra imputazione e motivazione non è automaticamente nullità se l'imputato ha avuto conoscenza delle risultanze probatorie e si è potuto difendere sull'effettivo oggetto del procedimento
  • La desistenza volontaria (recesso) in reati di danno richiede una scelta autonoma e non coartata da circostanze esterne; l'intervento delle forze dell'ordine che impedisca il proseguimento esclude l'operatività della attenuante
  • Eccezioni generiche o non specificate in appello relative a valutazioni di pena o qualificazioni (es. lieve entità) possono essere ritenute inammissibili per carenza di specificità e interesse
  • L'aggravante 7-bis per furto di materiali da infrastrutture si applica solo se ricorrono i presupposti normativi e se ciò incide concretamente sulla determinazione della pena; se l'aumento è giustificato da altre aggravanti, la censura può risultare priva di interesse

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