Cassazione Penale, Sentenza n. 9893/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione sostenendo: 1) violazione di legge e illogicità della motivazione per il diniego della sospensione del processo con messa alla prova (sostenendo che il programma UEPE era adeguato e prevedeva lavoro di pubblica utilità); 2) nullità della sentenza per difetto di contestazione (al capo A era contestato solo il tentativo di sottrarre olio ma la condanna ha riguardato anche rame e ferro); 3) illogicità della motivazione sul diniego di assoluzione per il capo A per presunto recesso/abbandono volontario (art. 56 c.p.); 4) omessa motivazione su pena e circostanze richieste in appello, in particolare sulla riconduzione alla lieve entità del reato di ricettazione e sull'esclusione dell'aggravante di cui al n. 7-bis dell'art. 625 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza delle valutazioni dei giudici di merito. In particolare: 1) la messa alla prova è rimasta esclusa per inadeguatezza e incompletezza del programma presentato (mancanza di misure specifiche di riparazione/danni e di attività di pubblica utilità collegate al danno arrecato); 2) non è ravvisata nullità per difetto di contestazione, trattandosi di mutamento non radicale e l'imputato aveva ammesso l'obiettivo di prendere rame e ferro, potendosi difendere sulle risultanze probatorie; 3) non sussiste recesso volontario rilevante: la fuga è avvenuta a seguito dell'arrivo delle forze dell'ordine e non per scelta autonoma; 4) le censure sulla lieve entità della ricettazione e sull'aggravante 7-bis sono state ritenute generiche e prive di interesse concreto. Conseguentemente è stato confermato l'esito del giudizio di merito (condanna per tentato furto pluriaggravato, ricettazione e evasione) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a carico.
Norme richiamate
richiesta di messa alla prova e contenuto del programma
La richiesta deve essere corredata da un programma elaborato d'intesa con l'UEPE contenente impegni specifici, prescrizioni comportamentali e misure riparatorie; la sua adeguatezza è valutata dal giudice
art. 464-quater cod. proc. pen.
sospensione del procedimento con messa alla prova
La sospensione è disposta se il giudice, sulla base dei parametri dell'art. 133 c.p., ritiene idoneo il programma e che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati; è atto discrezionale del giudice
prestazione di lavoro di pubblica utilità
La concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, da ponderare in termini di proporzionalità rispetto alla gravita' del fatto
parametri per la determinazione della pena
I parametri servono anche per valutare la proporzionalità e l'adeguatezza della durata/contesto del lavoro di pubblica utilità nel programma di messa alla prova
recesso dal reato (terzo comma citato)
Il recesso attivo riduce la responsabilità solo se è volontario e idoneo ad impedire l'evento; non opera quando l'interruzione dipende da circostanze esterne come l'intervento della polizia
correspondence between charge and sentence / nullità per difetto di contestazione
La valutazione della corrispondenza ha riguardo non solo al testo dell'imputazione ma anche alle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato; non vi è nullità se l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto reale del procedimento
confronto fra contestazione e sentenza
La decisione deve essere congruente con la contestazione; tuttavia il giudizio tiene conto dell'intero percorso processuale e delle ammissioni dell'imputato
ricettazione (ipotesi di lieve entità, comma 4)
La qualificazione come 'lieve entità' richiede elementi specifici sul valore e sulle circostanze; obiezioni generiche non sono sufficienti
furto, con riferimento all'aggravante n. 7-bis introdotta dal D.L. 14/08/2013
L'aggravante 7-bis aumenta la pena se il furto colpisce componenti di infrastrutture per servizi pubblici; la sua applicazione richiede il rispetto dei presupposti normativi e d'interesse diretto
concorso di reati e cumulazione aggravanti
L'aumento di pena può fondarsi su più circostanze aggravanti; la presenza di due aggravanti giustifica l'aumento anche senza considerare una terza che sia sovrabbondante
La distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione: utile per contestualizzare l'applicazione dell'aggravante 7-bis rispetto al gestore dell'infrastruttura
Massime di principio
- La messa alla prova è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice: il programma deve essere concreto, completo e proporzionato al danno cagionato, con specifiche misure riparatorie e lavori di pubblica utilità collegati al danno
- Una discrepanza apparente tra imputazione e motivazione non è automaticamente nullità se l'imputato ha avuto conoscenza delle risultanze probatorie e si è potuto difendere sull'effettivo oggetto del procedimento
- La desistenza volontaria (recesso) in reati di danno richiede una scelta autonoma e non coartata da circostanze esterne; l'intervento delle forze dell'ordine che impedisca il proseguimento esclude l'operatività della attenuante
- Eccezioni generiche o non specificate in appello relative a valutazioni di pena o qualificazioni (es. lieve entità) possono essere ritenute inammissibili per carenza di specificità e interesse
- L'aggravante 7-bis per furto di materiali da infrastrutture si applica solo se ricorrono i presupposti normativi e se ciò incide concretamente sulla determinazione della pena; se l'aumento è giustificato da altre aggravanti, la censura può risultare priva di interesse
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9793/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9794/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9799/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9800/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9803/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9804/2025 del 11/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →