Cassazione Penale, Sentenza n. 9803/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso di cassazione articolava quattro motivi: (1) nullità della sentenza per incompatibilità del giudice che aveva svolto ruolo di GIP in sede di udienza preliminare (violazione art.34 c.p.p.), con dedotta confusione tra incapacità e incompatibilità; (2) carenza motivazionale e errata valutazione della prova, in particolare per mancata considerazione dell'assoluzione precedente dell'imputato quale amministratore e per mancata analisi dei costi deducibili che avrebbero potuto escludere il superamento della soglia di punibilità; (3) erronea ricostruzione dell'elemento soggettivo (dolo/dolo eventuale), con la doglianza che l'assoluzione in altro procedimento dimostrerebbe la mancanza di consapevolezza del superamento della soglia di punibilità; (4) vizio nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche, senza che la Corte di appello avesse dato risposta adeguata a tali censure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di primo e secondo grado nella sostanza (reclusione di due anni per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2015 e evasione d'imposta superiore alla soglia di punibilità), rigettando i primi tre motivi: (1) il rilievo di incompatibilità del giudice è infondato come motivo di nullità perché l'incompatibilità è rimedio di ricusazione e non causa di nullità assoluta; il ricorrente non aveva proposto tempestivamente istanza di ricusazione; (2) il motivo relativo alla carenza motivazionale è inammissibile per mancanza di specificità e, in ogni caso, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria dei giudici di merito, richiamando l'onere della prova a carico dell'imputato in ordine all'esistenza e alla riferibilità dei costi dedotti; (3) la censura sull'elemento soggettivo è generica e non supera le risultanze che indicano la consapevolezza dell'imputato dell'ammontare dell'imposta dovuta e l'omessa dichiarazione. Tuttavia il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte di appello non ha dato adeguata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena rispetto agli elementi positivi addotti in appello; perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per riesaminare la richiesta di attenuanti e la dosimetria della pena. Rimangono confermate la responsabilità penale e la maggior parte della motivazione di merito.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice utilizzata per contestare l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; la Corte ha confermato che la condotta di non dichiarare somme effettivamente disponibili per fini personali integra il reato.
art. 34 cod. proc. pen.
Disposizione sul divieto di partecipazione al giudizio del giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare; la Corte ha ricordato che la sua violazione configura motivo di incompatibilità deducibile tramite ricusazione e non motivo di nullità assoluta della sentenza.
art. 33 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità processuali; la Corte ha interpretato che la nullità riguarda il difetto di capacità generica del giudice (mancanza dei requisiti per esercitare le funzioni), e non le cause di incompatibilità specifiche che si impugnano con la ricusazione.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di incapacità del giudice; la Corte precisa che il difetto previsto riguarda i requisiti generali per l'esercizio della giurisdizione e non le condizioni specifiche relative a uno specifico procedimento (che sono materia di ricusazione).
art. 37 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella motivazione come riferimento allo strumento processuale (ricusazione) con cui deve farsi valere l'incompatibilità del giudice.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla riproduzione dei motivi di gravame in cassazione (richiamato in apertura come limite procedurale per i motivi riprodotti).
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche in appello non sia stata adeguatamente esaminata dalla Corte distrettuale, giustificando il rinvio.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare specificamente il diniego delle attenuanti e la congruità della pena nel quadro dei criteri di questo articolo.
art. 125, 178, 192, 546 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nella contestazione di violazioni di legge e vizio motivazionale; utilizzate dalla difesa nella ricostruzione dei motivi, richiamate dalla Corte in esame della generale correttezza del procedimento e della motivazione.
art. 25, art. 11, art. 117 Cost.
Articoli costituzionali evocati nella questione di legittimità subordinatamente sollevata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto tale questione irrilevante per il caso concreto dato il mancato uso tempestivo dello strumento della ricusazione.
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice (es.: aver svolto funzioni nel procedimento in fase di udienza preliminare) costituisce motivo di ricusazione e non, di regola, causa di nullità assoluta della sentenza: la parte deve proporre tempestivamente istanza di ricusazione prima della decisione.
- Le questioni di incompatibilità o di composizione del collegio non sollevate con ricusazione tempestiva sono difficilmente valorizzabili successivamente con impugnazioni per nullità; l'omessa ricusazione comporta la perdita del rimedio.
- In giudizi per reati tributari la qualificazione della natura delle somme (utili, rimborsi, pagamenti per conto terzi) è rilevante solo nella misura in cui la parte offra prove concrete della destinazione: l'onere probatorio circa l'esistenza e la riferibilità dei costi dedotti grava sull'imputato/contribuente.
- La valutazione dell'elemento soggettivo (dolo o dolo eventuale) nei reati tributari può derivare anche dalla prova dell'omessa dichiarazione di somme effettivamente disponibili e dalla determinazione dell'imposta evasa; convinzioni personali sulla deducibilità non sono decisive se non supportate da documentazione o elementi concreti.
- In appello la Corte distrettuale deve dare risposta specifica e motivata alle richieste di attenuanti generiche e alla critica sulla dosimetria della pena; il mancato esame specifico di tali richieste può comportare l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo giudizio sulla sola determinazione della pena.
- Le questioni procedurali e costituzionali sollevate in subordine sono irrilevanti se la parte non ha utilizzato gli strumenti processuali ordinari (es.: ricusazione) previsti per far valere il proprio diritto; una eventuale declaratoria di incostituzionalità non avrebbe effetto sul caso concreto se il vizio è precluso per ragioni procedurali.
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