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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9803/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso di cassazione articolava quattro motivi: (1) nullità della sentenza per incompatibilità del giudice che aveva svolto ruolo di GIP in sede di udienza preliminare (violazione art.34 c.p.p.), con dedotta confusione tra incapacità e incompatibilità; (2) carenza motivazionale e errata valutazione della prova, in particolare per mancata considerazione dell'assoluzione precedente dell'imputato quale amministratore e per mancata analisi dei costi deducibili che avrebbero potuto escludere il superamento della soglia di punibilità; (3) erronea ricostruzione dell'elemento soggettivo (dolo/dolo eventuale), con la doglianza che l'assoluzione in altro procedimento dimostrerebbe la mancanza di consapevolezza del superamento della soglia di punibilità; (4) vizio nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche, senza che la Corte di appello avesse dato risposta adeguata a tali censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di primo e secondo grado nella sostanza (reclusione di due anni per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2015 e evasione d'imposta superiore alla soglia di punibilità), rigettando i primi tre motivi: (1) il rilievo di incompatibilità del giudice è infondato come motivo di nullità perché l'incompatibilità è rimedio di ricusazione e non causa di nullità assoluta; il ricorrente non aveva proposto tempestivamente istanza di ricusazione; (2) il motivo relativo alla carenza motivazionale è inammissibile per mancanza di specificità e, in ogni caso, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria dei giudici di merito, richiamando l'onere della prova a carico dell'imputato in ordine all'esistenza e alla riferibilità dei costi dedotti; (3) la censura sull'elemento soggettivo è generica e non supera le risultanze che indicano la consapevolezza dell'imputato dell'ammontare dell'imposta dovuta e l'omessa dichiarazione. Tuttavia il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte di appello non ha dato adeguata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena rispetto agli elementi positivi addotti in appello; perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per riesaminare la richiesta di attenuanti e la dosimetria della pena. Rimangono confermate la responsabilità penale e la maggior parte della motivazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice utilizzata per contestare l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; la Corte ha confermato che la condotta di non dichiarare somme effettivamente disponibili per fini personali integra il reato.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Disposizione sul divieto di partecipazione al giudizio del giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare; la Corte ha ricordato che la sua violazione configura motivo di incompatibilità deducibile tramite ricusazione e non motivo di nullità assoluta della sentenza.

  • art. 33 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità processuali; la Corte ha interpretato che la nullità riguarda il difetto di capacità generica del giudice (mancanza dei requisiti per esercitare le funzioni), e non le cause di incompatibilità specifiche che si impugnano con la ricusazione.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di incapacità del giudice; la Corte precisa che il difetto previsto riguarda i requisiti generali per l'esercizio della giurisdizione e non le condizioni specifiche relative a uno specifico procedimento (che sono materia di ricusazione).

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella motivazione come riferimento allo strumento processuale (ricusazione) con cui deve farsi valere l'incompatibilità del giudice.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla riproduzione dei motivi di gravame in cassazione (richiamato in apertura come limite procedurale per i motivi riprodotti).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche in appello non sia stata adeguatamente esaminata dalla Corte distrettuale, giustificando il rinvio.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare specificamente il diniego delle attenuanti e la congruità della pena nel quadro dei criteri di questo articolo.

  • art. 125, 178, 192, 546 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nella contestazione di violazioni di legge e vizio motivazionale; utilizzate dalla difesa nella ricostruzione dei motivi, richiamate dalla Corte in esame della generale correttezza del procedimento e della motivazione.

  • art. 25, art. 11, art. 117 Cost.

    Articoli costituzionali evocati nella questione di legittimità subordinatamente sollevata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto tale questione irrilevante per il caso concreto dato il mancato uso tempestivo dello strumento della ricusazione.

Massime di principio

  • L'incompatibilità del giudice (es.: aver svolto funzioni nel procedimento in fase di udienza preliminare) costituisce motivo di ricusazione e non, di regola, causa di nullità assoluta della sentenza: la parte deve proporre tempestivamente istanza di ricusazione prima della decisione.
  • Le questioni di incompatibilità o di composizione del collegio non sollevate con ricusazione tempestiva sono difficilmente valorizzabili successivamente con impugnazioni per nullità; l'omessa ricusazione comporta la perdita del rimedio.
  • In giudizi per reati tributari la qualificazione della natura delle somme (utili, rimborsi, pagamenti per conto terzi) è rilevante solo nella misura in cui la parte offra prove concrete della destinazione: l'onere probatorio circa l'esistenza e la riferibilità dei costi dedotti grava sull'imputato/contribuente.
  • La valutazione dell'elemento soggettivo (dolo o dolo eventuale) nei reati tributari può derivare anche dalla prova dell'omessa dichiarazione di somme effettivamente disponibili e dalla determinazione dell'imposta evasa; convinzioni personali sulla deducibilità non sono decisive se non supportate da documentazione o elementi concreti.
  • In appello la Corte distrettuale deve dare risposta specifica e motivata alle richieste di attenuanti generiche e alla critica sulla dosimetria della pena; il mancato esame specifico di tali richieste può comportare l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo giudizio sulla sola determinazione della pena.
  • Le questioni procedurali e costituzionali sollevate in subordine sono irrilevanti se la parte non ha utilizzato gli strumenti processuali ordinari (es.: ricusazione) previsti per far valere il proprio diritto; una eventuale declaratoria di incostituzionalità non avrebbe effetto sul caso concreto se il vizio è precluso per ragioni procedurali.

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