Cassazione Penale, Sentenza n. 9804/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per il reato di raccolta organizzata di scommesse senza concessione (art. 4, comma 4-bis L. 401/1989 e art. 88 TULPS). Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione del diritto comunitario e la discriminazione nei confronti dell'operatore comunitario Phoenix International Ltd a causa delle reiterate proroghe delle concessioni nazionali e della mancata possibilità per l'operatore di regolarizzare la propria posizione (critiche alla compatibilità delle proroghe con gli artt. 49, 56 e 106 TFUE). Con il secondo motivo ha contestato l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo la sua buona fede: al ricorrente sarebbe stato garantito, da un contratto con Phoenix, che la società avrebbe provveduto alla regolarizzazione del centro, e la giurisprudenza amministrativa riconoscerebbe il diritto alla raccolta dal momento dell'adesione alla procedura di sanatoria salvo diniego ex art. 88 TULPS, diniego mai comunicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni sollevate fossero già affrontate dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale e che la Corte territoriale non avesse travisato la normativa comunitaria: la Corte di Giustizia aveva lasciato al giudice nazionale la valutazione sulla proporzionalità e idoneità delle norme (punti 53-54 della decisione). Inoltre la Corte ha ritenuto che la Phoenix International Ltd non avesse subito discriminazioni rilevanti e che esistessero strumenti di sanatoria (leggi 190/2014 e 208/2015) che potevano rimuovere limiti all'esercizio del diritto di stabilimento; infine la Corte territoriale ha escluso la buona fede del ricorrente perché il centro gestito da Yanev non risultava incluso negli elenchi per i quali erano stati effettuati i versamenti richiesti dalla procedura di regolarizzazione e non risultano accertamenti da parte del ricorrente circa l'effettiva regolarizzazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 1989 n. 401, art. 4, comma 4-bis
Definisce il delitto per esercizio di attività organizzata finalizzata all'accettazione e raccolta di scommesse senza la necessaria concessione; la Corte ha ritenuto provata la condotta materiale dell'imputato e quindi integrato il reato.
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), art. 88
Stabilisce la necessità di concessione/autorizationi per la raccolta di scommesse; l'assenza di tale autorizzazione costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale e l'onere di provare l'effettiva regolarizzazione gravava sulla difesa.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 49, 56 e 106
Riguardano le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi e il ruolo degli enti che gestiscono servizi di interesse economico generale; la Corte ha ritenuto che la valutazione di proporzionalità delle restrizioni spetti al giudice nazionale e che la normativa italiana sulle proroghe non risultasse automaticamente incompatibile con tali principi.
TFUE, art. 267 (rinvio pregiudiziale)
Consente ai giudici nazionali di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia; la Corte ha rilevato che le questioni sollevate erano rientrate nell'ambito delle questioni già decise dalla Corte di Giustizia.
Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1 comma 643
art. 1 comma 643 L. 190/2014
Introdusse una procedura di sanatoria/attribuzione di licenze temporanee per gli operatori esteri: la Corte ha ritenuto che la normativa non configurasse di per sé una restrizione incompatibile con i principi UE e che la Phoenix aveva utilizzato tale strumento per regolarizzare parte delle sue attività.
Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 comma 926 (modifiche alla sanatoria)
art. 1 comma 926 L. 208/2015
Ha modificato aspetti della procedura di regolarizzazione; la Corte ha osservato che il termine fissato dal legislatore per gli adempimenti era discrezionale e che l'onere di organizzarsi era a carico degli operatori interessati.
Decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IX, 16/3/2023, n. 517/20
decisione n. 517/20 del 16/3/2023, punti 53-54
La Corte di Giustizia ha evidenziato violazioni e criticato il ricorso continuo alle proroghe, ma ha rimesso al giudice nazionale la valutazione circa l'idoneità delle norme nazionali a garantire la protezione dei consumatori e la continuità del controllo sugli operatori; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse correttamente attenuta a tale criterio.
Massime di principio
- In casi simili l'onere di dimostrare una discriminazione derivante da norme nazionali gravanti su operatori comunitari grava su chi la invoca: bisogna provare che l'esclusione dal mercato derivi esclusivamente da norme disproportionate o discriminatorie e non da mancati adempimenti dell'operatore.
- La valutazione di compatibilità tra misure nazionali (es. proroga delle concessioni) e libertà fondamentali UE richiede un esame di proporzionalità affidato al giudice nazionale; le critiche generiche non superano l'orientamento consolidato della giurisprudenza.
- La semplice esistenza di un contratto con un operatore estero che si impegni alla regolarizzazione non esonera il gestore locale dall'accertarsi dell'effettiva conclusione delle procedure amministrative per il singolo centro: per contestare la punibilità è necessario dimostrare che la regolarizzazione riguardasse effettivamente quel centro.
- L'adesione alla procedura di sanatoria prevista dalle leggi 190/2014 e 208/2015 può, secondo la giurisprudenza amministrativa, comportare effetti favorevoli ma solo se gli adempimenti specifici sono stati effettivamente eseguiti; termini legislativi stretti sono considerati una discrezionalità del legislatore e non necessariamente discriminatori.
- Dal punto di vista probatorio, per il pubblico ministero la prova della condotta materiale e dell'assenza di autorizzazione è sufficiente per sostenere l'imputazione; la difesa deve provare elementi concreti che colleghino l'assenza di licenza a una effettiva impossibilità per l'operatore straniero di ottenere la concessione.
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