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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9794/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati di stupefacenti (art.73 DPR 9/10/1990, n.309). Il ricorrente ha dedotto: a) nullità dell'ordinanza per mancata o intempestiva traduzione in lingua nota all'alloglotta; b) nullità per omesso rilievo dell'impedimento all'interrogatorio di garanzia per mancata conoscenza dell'italiano; c) insussistenza della gravità indiziaria; d) difetto di motivazione sulle esigenze cautelari; e) errata scelta della misura cautelare. In cassazione sono state anche dedotte violazioni di norme di procedimento (artt. 306, 143, 292, 51bis disp. att., 178, 349 ecc.), della Costituzione (art.24) e della Convenzione EDU (art.6).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabili i principi delle Sezioni Unite (Niecko) sulla traduzione degli atti per imputati/alloglotti: la mancata traduzione è invalidante se al momento dell'adozione del provvedimento era già noto che l'indagato non conosce l'italiano; se tale dato emerge successivamente, la traduzione deve essere disposta in un termine congruo tenendo conto dei tempi tecnici. Nel caso di specie il giudice ha valutato che dagli atti non risultava con certezza che la mancata conoscenza dell'italiano fosse nota al GIP al momento dell'ordinanza (gli elementi addotti erano neutri), che l'indagato aveva avuto un interprete all'interrogatorio di garanzia e che la traduzione di un provvedimento di 43 pagine depositata dopo sedici giorni era congrua. Inoltre il ricorrente non ha allegato un pregiudizio concreto derivante dall'omessa traduzione (obbligo di indicare interesse concreto per nullità a regime intermedio). Conseguentemente il ricorso è stato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art.73 DPR 9 ottobre 1990, n.309

    Norma sostanziale contestata (traffico di stupefacenti); la decisione conferma la legittimità della misura cautelare adottata per i capi di imputazione richiamati.

  • art.143 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di traduzione degli atti processuali in lingua nota all'imputato; la Corte ricorda che la traduzione deve avvenire in un termine 'congruo' tenuto conto dei tempi tecnici e della mole dell'atto.

  • art.292 cod. proc. pen.

    Rinvio alla disciplina delle nullità; la mancata traduzione, se la mancata conoscenza della lingua era già emersa, è causa di nullità a regime intermedio.

  • art.606 cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di allegazione di un interesse concreto e per questioni di fatto non sindacabili in Cassazione.

  • art.24 Cost.

    Richiamato con riferimento al diritto di difesa; la Corte ha valutato che il diritto di difesa non è stato compromesso in modo effettivo, dato l'uso dell'interprete e la successiva traduzione in termine congruo.

  • art.6 CEDU (diritto a un giusto processo)

    Riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU che impone la traduzione 'nel più breve tempo possibile' compatibilmente con i tempi tecnici; la Corte italiana applica questo parametro nella verifica della congruità del termine.

  • art.51bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme procedurali oggetto di doglianza; la Corte non ha ritenuto sussistere violazione idonea a determinare l'annullamento, stante la valutazione di fatto sul possesso della lingua e sui tempi di traduzione.

  • art.178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme invocate in relazione alla prova e agli atti; la decisione non riconosce alcuna violazione di rilievo ai fini di cassazione.

Massime di principio

  • Se al momento dell'adozione di una misura cautelare risulta già che l'imputato non conosce l'italiano, la mancata traduzione del provvedimento comporta nullità giuridica (nullità a regime intermedio).
  • Se la mancata conoscenza della lingua emerge successivamente, l'autorità deve disporre la traduzione entro un termine congruo: la valutazione della congruità tiene conto della lunghezza e complessità dell'atto e dei tempi tecnici per reperire interprete e traduttore.
  • La presenza di un interprete all'interrogatorio di garanzia e la successiva traduzione dell'ordinanza in un termine ritenuto congruo possono escludere la nullità invocata per mancata traduzione.
  • Il ricorrente che invoca una nullità a regime intermedio deve dimostrare un interesse concreto, attuale e verificabile a proporre il ricorso, allegando l'effettivo pregiudizio difensivo; deduzioni astratte o neutre non sono sufficienti.
  • La valutazione sulla congruità del termine per la traduzione è principalmente un accertamento di fatto adeguatamente motivato e, se ben argomentato, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Non è necessario che il giudice procedente fissi un termine perentorio all'interprete per il deposito della traduzione; è richiesto invece che il termine fissato implicitamente o adottato sia congruo rispetto alle circostanze concrete.

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