Cassazione Penale, Sentenza n. 9799/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati, sostenendo che la Corte territoriale non aveva valutato adeguatamente la continuità giuridica e operativa tra Pelletteria Baby S.r.l. e Pelletteria Baby S.n.c. e la ristrutturazione imposta da Prada S.p.A., con conseguente rilevanza scriminante delle operazioni compiute a favore della società di persone; (2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, deducendo che l'imputata avesse agito in buonafede per salvare la nuova società di capitale e che non fosse adeguatamente provato il suo apporto volitivo alle condotte contestate; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità), contestando l'assenza di motivazione adeguata e rilevando questioni procedurali relative alla presentazione dell'istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: il collegamento economico tra imprese del gruppo non legittima di per sé manovre che depauperano una società, a meno che non sia provato il saldo finale positivo o un vantaggio fondato su elementi concreti e prevedibili; la ricorrente non ha dimostrato né il saldo positivo delle operazioni né elementi concreti che rendessero prevedibile un vantaggio per la S.r.l. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che le aspettative o la buona fede dell'amministratore non escludono né il dolo della bancarotta fraudolenta né la colpa grave della bancarotta semplice, specie in assenza di prove concrete e specifiche sull'inesistenza della volontà di impoverire il patrimonio; la censura sul mancato apporto volitivo è stata dichiarata inammissibile per genericità. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e, in parte, è stato rigettato per ragioni procedurali: l'istanza di sostituzione della pena presentata dal difensore privo di procura speciale è stata considerata inammissibile in base alla disciplina processuale applicabile (art. 545-bis c.p.p.), e il diniego della sostituzione con pena pecuniaria è stato motivato correttamente dalla inadempienza dell'accordo transattivo con la curatela fallimentare, che impediva una prognosi favorevole di adempimento delle obbligazioni sostitutive. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la forma e i contenuti del ricorso per cassazione, imponendo che i motivi siano enunciati nei termini previsti; la Corte ricorda che solo doglianze decisive e fondate su evidenze inoppugnabili sono rilevanti in sede di legittimità.
Disposizione processuale relativa alle modalità di trattazione del giudizio d'appello e alle istanze in sede di appello; la Corte ha richiamato la disciplina per qualificare l'inammissibilità dell'istanza presentata in camera di consiglio non partecipata dall'imputata e avanzata da difensore privo di procura speciale.
Norma citata in relazione all'istanza di sostituzione della pena; la Corte ha ritenuto l'istanza inammissibile per carenza di potere del difensore (mancanza di procura speciale) e, quanto alla sostituzione pecuniaria, ha valutato l'inadempimento dell'accordo transattivo come motivo valido per il diniego.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (principi richiamati)
Sentenze Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002; Sez. 5, n. 7326 del 08/11/2007; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018; Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024
Principio secondo cui l'esistenza di un gruppo societario non legittima automaticamente trasferimenti patrimoniali a favore di altre società del gruppo: è necessario dimostrare il saldo finale positivo o vantaggi concreti e prevedibili. Il giudice d'appello non è tenuto a confutare ogni singola doglianza se la decisione mostra di aver considerato le risultanze principali; il sindacato in cassazione è limitato a vizi di motivazione macroscopicamente evidenti.
Massime di principio
- La mera appartenenza a un gruppo societario non giustifica trasferimenti patrimoniali che depauperano una società: l'amministratore deve tutelare prioritariamente l'interesse della società cui è preposto.
- Per escludere la natura distrattiva di operazioni infra-gruppo è necessario provare il saldo finale positivo delle operazioni o vantaggi fondati su elementi concreti e prevedibili, non su mere aspettative o congetture.
- La buona fede o l'intento di salvare l'azienda non escludono automaticamente il dolo della bancarotta fraudolenta né la colpa grave della bancarotta semplice; occorrono prove specifiche e concrete dell'assenza di volontà di impoverire il patrimonio.
- In sede di cassazione il vizio di motivazione è sindacabile solo se macroscopicamente evidente; il giudice d'appello non deve confutare punto per punto ogni deduzione difensiva se risulta chiaro che ha considerato le principali risultanze probatorie.
- Le istanze procedurali per la sostituzione della pena sono soggette a requisiti formali (es. procura speciale del difensore, rispetto delle norme sull'appello in camera di consiglio) e il mancato adempimento di accordi transattivi con la curatela può legittimamente escludere pene sostitutive pecuniarie.
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