Cassazione Penale, Sentenza n. 9800/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p. a causa del mutamento della composizione del Collegio senza rinnovazione istruttoria; 2) vizio di motivazione per mancata indicazione di elementi che dimostrassero la consapevolezza dell'imputato, amministratore "testa di legno", circa l'irregolare tenuta delle scritture contabili; 3) omessa risposta alla richiesta di derubricazione della bancarotta documentale da fraudolenta a semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che il difensore non abbia esercitato gli oneri previsti (richiesta di rinnovazione e indicazione specifica dei soggetti da riesaminare), escludendo la nullità della sentenza. Sul secondo motivo ha confermato il principio secondo cui l'amministratore formale non è automaticamente esente da responsabilità: la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto provata la volontaria abdicazione ai doveri di vigilanza e la consapevolezza della significativa possibilità di tenuta fraudolenta delle scritture, configurando il dolo generico della bancarotta fraudolenta documentale. Sul terzo motivo ha ritenuto che la richiesta di derubricazione sia incompatibile con la ricostruzione dei fatti e con l'elemento psicologico accertato. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
La modifica della composizione del Collegio non determina automaticamente nullità della sentenza: le parti hanno la facoltà di chiedere rinnovazione delle prove o nuove prove, ma devono indicare specificamente i motivi e i soggetti da riesaminare; l'omissione di tali adempimenti esclude la nullità.
art. 216, comma 1, n. 2, L.F. (bancarotta fraudolenta documentale)
Per la fattispecie 'generica' è richiesto il dolo generico: non è necessaria la pianificazione diretta degli interventi sulla contabilità da parte dell'amministratore formale, ma occorre dimostrare che questi si sia rappresentato la significativa possibilità di una tenuta fraudolenta delle scritture e abbia volontariamente abdicato ai doveri di vigilanza.
art. 223, L.F.
Norma richiamata nella fattispecie fallimentare; qui utilizzata nel contesto della qualificazione del reato di bancarotta.
art. 237, L.F.
Richiamata nel capo d'imputazione relativo alla bancarotta; contestualizza le norme penali fallimentari applicabili.
Attribuisce all'amministratore l'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili; l'assunzione formale della carica non esonera dall'obbligo di vigilanza.
Richiamato come parametro per la valutazione della responsabilità dell'amministratore che abbia delegato compiti a terzi: la delega non esonera dal dovere di vigilanza e controllo, con possibile responsabilità se viene meno a tale dovere.
art. 27, comma 1, Cost.
Principio di personalità della responsabilità penale: la responsabilità deriva da un fatto proprio e colpevole; pertanto non è ammessa una responsabilità automatica basata solo sulla carica formale.
art. 217, comma 2, L.F.
Distinzione tra l'irregolare tenuta delle scritture contabili (che può essere anche colposa) e la bancarotta fraudolenta documentale, che richiede l'elemento psicologico volto a impedire la ricostruzione dei fatti gestionali.
art. 190 e art. 495, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai poteri di valutazione del giudice sulle richieste di rinnovazione e sulla non manifesta superfluità della stessa.
Norma relativa alla lista dei testi e alla necessità di indicare i soggetti da riesaminare quando si chiede la rinnovazione degli esami testimoniali dopo mutamento del giudice.
Massime di principio
- Se cambia la composizione del collegio, la parte che invoca la nullità deve chiedere esplicitamente la rinnovazione delle prove e indicare specificamente i soggetti da riesaminare; senza tale richiesta la sentenza non è nulla per questo motivo.
- L'amministratore formale ("testa di legno") non è automaticamente esente da responsabilità penale: può essere ritenuto corresponsabile se ha volontariamente abdicato ai doveri di vigilanza pur rappresentandosi la possibilità di una tenuta fraudolenta delle scritture.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale 'generica' è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà o adesione all'eventualità che la contabilità sia falsata in modo da ostacolare la ricostruzione patrimoniale; non è necessario aver voluto o diretto specifici interventi contabili.
- La derubricazione da bancarotta fraudolenta a semplice richiede che emerga l'assenza dell'elemento intenzionale volto a impedire la ricostruzione dei fatti gestionali; se emerge adesione volontaria o abdicazione consapevole, la derubricazione non è compatibile.
- In fase difensiva è cruciale documentare e provare l'effettiva inattività o limitata partecipazione dell'amministratore e dimostrare l'assenza di consapevolezza circa eventuali manomissioni contabili per contrastare l'accusa di dolo generico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9793/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9794/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9799/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9803/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9804/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9806/2025 del 11/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →