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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9793/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 e 321, comma 2, c.p.p. e per omessa motivazione in ordine al periculum in mora. Il ricorrente contestava che il decreto di sequestro preventivo (sommma contante di €3.910,00) emesso dal G.I.P. il 27/11/2024 e confermato dal Tribunale del riesame fosse privo di una motivazione specifica e distinta sul periculum in mora, essendo la misura ordinata in funzione della confisca obbligatoria ex art. 85-bis d.P.R. 309/1990. Il ricorrente sosteneva inoltre che il Tribunale del riesame aveva illegittimamente integrato ex post la motivazione mancante, non potendo supplire al vuoto motivazionale del provvedimento genetico, anche in presenza di elementi riferibili a possibili entrate lecite (attività lavorativa fino al 2024 e restituzioni familiari). Fatti di contesto: sequestro collegato a reato ex art. 73 T.U. stupefacenti (hashish in quantitativi rilevanti, dispositivi per fumo e strumenti per confezionamento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato sia l'ordinanza del Tribunale del riesame che il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del 27/11/2024, disponendo la restituzione della somma €3.910,00 all'avente diritto. La motivazione è basata sul principio che il provvedimento che dispone il sequestro finalizzato alla confisca deve contenere una concisa e distinta valutazione del periculum in mora: quando tale motivazione manca nel provvedimento originario il tribunale del riesame non può sanare il vuoto tramite una ricostruzione ex post; ne consegue l'illegittimità del sequestro e la restituzione del denaro.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Norma sostanziale contestata: il sequestro era collegato al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Usata per qualificare il fatto-reato che giustificava l'attività di indagine e il sequestro funzionale alla confisca.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede la confisca obbligatoria del denaro di valore sproporzionato al reddito o all'attività economica; il sequestro era stato disposto in funzione di tale confisca, ma la Corte sottolinea che anche per i sequestri finalizzati a confisca è necessaria una specifica motivazione sul periculum in mora.

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato dal regime di confisca previsto per il denaro illecito/di provenienza non giustificata; utilizzato nella valutazione della disciplina della confisca e del sequestro funzionale ad essa.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai principi generali in tema di misure cautelari reali e di motivazione delle decisioni restrittive o ablative; il ricorrente invoca l'osservanza di tali principi.

  • art. 321 c.p.p., comma 2

    Norma sul sequestro preventivo e sulle esigenze che lo giustificano; il ricorso deduce violazione delle regole procedurali e motivazionali previste per il sequestro preventivo.

  • art. 321 c.p.p., comma 1

    Citato nella motivazione per distinguere il sequestro finalizzato alla confisca (art. 240-bis) dal diverso sequestro preventivo disciplinato dal comma 1, che mira a impedire pericoli quali reiterazione o continuazione del reato.

  • art. 309 c.p.p., comma 9 e art. 324 c.p.p., comma 7

    Richiamati come riferimenti procedurali ai vizi che possono incidere sulla validità degli atti cautelari e delle impugnazioni; la giurisprudenza invocata afferma che la mancanza di motivazione sul periculum in mora può determinare nullità radicale del provvedimento.

  • Giurisprudenza - Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Principio interpretativo: il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche in ordine al periculum in mora, distinta dalle ragioni che giustificano la misura finale; la Corte si è attenuta a questo principio nel dichiarare l'inidoneità della motivazione mancata.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo funzionale alla confisca richiede non solo la prova del fumus del reato ma anche una motivazione specifica e distinta sul periculum in mora (cioè sulle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio).
  • Il Tribunale del riesame non può supplire ad una totale mancanza di motivazione nel provvedimento genetico inventando ex post ragioni a sostegno del periculum; l'integrazione motivazionale non è ammessa quando nel decreto originario il periculum non è stato motivato.
  • Se il provvedimento originario manca della motivazione richiesta sul periculum, la carenza può comportare l'annullamento del sequestro e la restituzione delle somme sequestrate per violazione dei requisiti formali e di proporzionalità della misura.
  • Quando l'imputato produce elementi che indicano l'esistenza di possibili fonti lecite di denaro (lavoro, restituzioni familiari, ecc.), il giudice deve valutare con maggiore attenzione la proporzionalità e la ragionevolezza del sequestro finalizzato alla confisca.
  • La distinzione tra le ragioni del fumus del reato e quelle del periculum è essenziale: la motivazione deve esplicitare separatamente entrambe le esigenze e non può essere assorbita dall'una per giustificare l'altra.

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