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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21727/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di estorsione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. I primi quattro motivi contestavano, sotto l'apparente veste di vizi motivazionali e di violazione di legge, la ricostruzione del fatto e la valutazione di attendibilità della persona offesa costituitasi parte civile, sostenendo che la condanna fosse fondata su una lettura errata delle prove e delle dichiarazioni della vittima. Il quinto motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 629 c.p., ma in modo generico e senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, in particolare con il contenuto della minaccia riferita dalla persona offesa. Il sesto motivo censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento del minimo edittale. Il settimo motivo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli; la Corte osserva però che il diniego era stato motivato con riferimento ai precedenti dell'imputato, ritenuti indicativi di una personalità negativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi quattro motivi mirassero a una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, poiché la Corte non può sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, salvo manifeste illogicità o contraddizioni, qui non ravvisate. Ha inoltre ritenuto generico il quinto motivo, per difetto dei requisiti di specificità e di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Il sesto motivo è stato giudicato manifestamente infondato, in quanto la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica. Anche il settimo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato sulla base di elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Invocato dal ricorrente come parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che le censure erano in realtà dirette a contestare la valutazione di merito e non deducevano validi vizi sindacabili in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per lamentare vizi motivazionali; la Corte osserva che, in concreto, il ricorso sollecitava una nuova lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 629 c.p.

    Richiamato in relazione alla contestazione di estorsione; il motivo che lo riguardava è stato ritenuto generico e privo di specifica correlazione con la motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice richiamata per uno dei reati oggetto di condanna, indicata nel testo come contestata insieme all'estorsione.

  • art. 581, comma 1 c.p.p.

    Richiamato quale norma che impone specificità ai motivi di impugnazione; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità.

  • art. 591, comma 1 c.p.p.

    Richiamato quale disposizione che sanziona con l'inammissibilità il ricorso privo dei requisiti di legge, in particolare la specificità dei motivi.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per affermare che la graduazione della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti di legge.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. per il criterio di commisurazione della pena sulla base della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in tema di attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base dei precedenti dell'imputato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando vizi di motivazione o di violazione di legge, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e in una diversa ricostruzione del fatto.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa e il confronto tra le sue dichiarazioni e quelle dell'imputato sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo manifesta illogicità o contraddizione della motivazione.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non può tradursi nella sostituzione della lettura delle risultanze processuali operata dal giudice di merito con una lettura alternativa, ancorché plausibile.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura generica o meramente assertiva è inammissibile.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se il discostamento dai criteri di legge sia arbitrario o sorretto da motivazione illogica.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli argomenti favorevoli dedotti dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsioneSpaccio
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioStupefacenti
IstitutiOnere della prova

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