Cassazione Civile, Ordinanza n. 21895/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva fornito e installato infissi nell'ambito della costruzione di un impianto polisportivo realizzato su area di proprietà comunale concessa a un'associazione sportiva. Dopo la decadenza della concessione per inadempimenti del concessionario, il Comune aveva acquisito quanto costruito. La società aveva chiesto il pagamento del corrispettivo della fornitura invocando in via principale l'art. 936 c.c. e, in subordine, l'art. 2041 c.c., sostenendo di essere terza rispetto al proprietario del fondo perché il rapporto concessorio tra Comune e concessionario era stato travolto con effetto ex tunc e, quindi, sarebbe venuto meno anche il contratto con il concessionario. La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità dell'art. 936 c.c. perché l'esecutore dell'opera non è terzo quando ha operato in forza di un contratto con soggetto diverso dal proprietario, e aveva negato anche l'azione di arricchimento per difetto di sussidiarietà. In cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 936 c.c. e dell'art. 2041 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, insistendo sulla propria qualità di terzo e sull'arricchimento indiretto del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'art. 936 c.c. si applica solo quando chi ha realizzato l'opera non abbia alcun rapporto giuridico, reale o personale, con il proprietario del fondo che gli attribuisca la facoltà di costruire; non è invece terzo chi abbia eseguito l'opera in adempimento di un contratto con il concessionario o altro soggetto diverso dal proprietario. La sopravvenuta risoluzione o inefficacia del rapporto tra proprietario e concessionario non muta tale conclusione, perché la risoluzione ha effetto tra le parti e non travolge i rapporti con i terzi. Quanto all'azione generale di arricchimento, la Corte ha escluso la sussidiarietà poiché esisteva un valido rapporto contrattuale tra la società e il concessionario; ha inoltre ritenuto non sufficiente la sola allegazione dell'insolvenza del debitore contrattuale, in mancanza di specifica dimostrazione dell'irrecuperabilità del credito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'indennità per opere eseguite sul fondo altrui spetta solo se l'autore dell'opera è realmente terzo rispetto al proprietario e non ha un rapporto negoziale che gli attribuisca il diritto di costruire; non basta la sopravvenuta caducazione del rapporto con il proprietario se l'opera è stata eseguita in esecuzione di un contratto con un diverso soggetto.
l'azione generale di arricchimento è esperibile solo in via sussidiaria; non è ammissibile quando il depauperato disponga, almeno in astratto, di un rimedio contrattuale contro il proprio contraente, salvo dimostrazione della concreta irrecuperabilità del credito.
la sussidiarietà dell'azione di arricchimento impedisce il ricorso allo strumento restitutorio quando l'ordinamento offre un'azione tipica contro il debitore contrattuale.
la risoluzione del contratto ha effetto tra le parti e dà luogo a obblighi restitutori, senza incidere sui diritti dei terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma richiamata come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'art. 936 c.c. presuppone che l'opera sia stata eseguita da un soggetto del tutto estraneo, sul piano giuridico, al proprietario del fondo; chi costruisce in esecuzione di un rapporto negoziale con un soggetto diverso dal proprietario non è terzo ai fini dell'indennità.
- La successiva risoluzione, revoca o inefficacia del rapporto tra proprietario e concessionario non trasforma automaticamente in terzo l'esecutore dell'opera, se questi ha agito in forza di un contratto con il concessionario.
- La risoluzione del contratto produce effetti tra le parti e non incide sui diritti già acquisiti dai terzi, salvo le regole sulla trascrizione della relativa domanda.
- L'azione generale di arricchimento non è proponibile quando esista un valido rapporto contrattuale tra depauperato e soggetto obbligato, perché difetta il requisito della sussidiarietà.
- L'allegazione dello stato di insolvenza del debitore contrattuale non basta, da sola, a dimostrare l'irrecuperabilità del credito e quindi l'ammissibilità dell'azione di arricchimento verso il terzo.
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