Cassazione Civile, Ordinanza n. 05608/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice impegnata in lavori socialmente utili nell'ambito di un progetto occupazionale approvato dall'ente provinciale, con cui chiedeva di accertare la natura subordinata del rapporto e, conseguentemente, il diritto al trattamento economico del dipendente comparabile. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado negando tale qualifica, ritenendo non provato che le mansioni svolte si fossero discostate da quelle previste dal progetto LSU e valorizzando la mancata produzione del progetto stesso, oltre alla natura speciale e assistenziale del rapporto. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando un'erronea ripartizione dell'onere della prova, perché la Corte territoriale avrebbe posto a suo carico la produzione del progetto per dimostrare l'incongruità dell'impiego; 2) violazione dell'art. 2126 c.c., sostenendo che la norma sarebbe applicabile anche quando il rapporto LSU si svolga con modalità di fatto subordinate, indipendentemente dallo scostamento dal progetto; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c., deducendo, in via subordinata, l'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., delle differenze tra indennità LSU e retribuzione del lavoratore inquadrato nella categoria A del CCNL di comparto, per indebito arricchimento dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che non vi fosse alcuna inversione dell'onere della prova, poiché la Corte d'appello aveva rilevato sia la mancata allegazione del progetto sia la totale mancanza di prova sullo svolgimento di attività diverse e ulteriori rispetto a quelle previste; dall'altro, ha considerato le censure non idonee a confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sulla congruità dell'impiego rispetto al progetto originario e sulla conseguente natura speciale del rapporto, che escludeva il diritto alla retribuzione del dipendente comparabile. Ha inoltre ribadito la continuità con l'orientamento secondo cui i lavori socialmente utili non integrano, di regola, un rapporto di lavoro subordinato, salvo scostamento dal progetto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La Corte esclude che vi sia stata un'inversione dell'onere probatorio: la mancanza di allegazione del progetto e l'assenza di prova sullo svolgimento di mansioni diverse non consentono di censurare la decisione come violazione dell'art. 2697 c.c.
La norma sulla prestazione di fatto con lavoro subordinato si applica, secondo l'orientamento richiamato, solo quando l'impiego del lavoratore socialmente utile si discosti dal progetto che ne prevedeva l'occupazione, poiché il rapporto LSU ha natura speciale e non è di regola un rapporto subordinato.
La censura è inammissibile perché, nel concreto, attiene alla valutazione del materiale probatorio e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La domanda subordinata di arricchimento senza causa è stata ritenuta non decisiva e comunque non idonea a superare la motivazione di merito sull'assenza dei presupposti per riconoscere differenze retributive.
Le doglianze sulla valutazione delle prove sarebbero state scrutinabili solo come vizio motivazionale, nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., secondo i parametri delle Sezioni Unite richiamate.
Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014
Sono richiamate per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavori socialmente utili, la qualificazione come rapporto di lavoro subordinato non deriva automaticamente dalle modalità concrete di svolgimento dell'attività, ma richiede la prova di uno scostamento dal progetto occupazionale che ne definiva contenuto e limiti.
- La domanda di riconoscimento del trattamento economico del lavoratore subordinato, proposta in alternativa o in via subordinata rispetto alla tesi della subordinazione, non può essere accolta se il giudice di merito accerta la congruità dell'impiego al progetto LSU e la natura speciale del rapporto.
- Le censure in cassazione che investono la ricostruzione e la valutazione delle prove sono inammissibili se formulate come violazione di legge o di norme processuali, quando in realtà mirano soltanto a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
- Per dedurre utilmente una violazione dell'art. 2697 c.c. occorre indicare un effettivo errore di riparto dell'onere probatorio; non è sufficiente contestare l'apprezzamento, da parte del giudice di merito, della prova o della mancata prova dei fatti costitutivi.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; le censure che presuppongono una premessa diversa da quella accolta dal giudice di merito sono inammissibili.
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