Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05597/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento intimato da una società datrice di lavoro. Il lavoratore aveva proposto reclamo ex L. n. 92/2012 avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione per difetto dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., rilevando comunque la decadenza dall'impugnativa ai sensi dell'art. 6 L. n. 604/1966. La Corte d'appello, pur ritenendo conforme al modello legale il ricorso in opposizione, ha confermato la decadenza, reputando che il lavoratore avesse attivato una procedura conciliativa e che, non avendo poi depositato la memoria difensiva entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore, operasse il termine decadenziale di sessanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale, termine non rispettato. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla decadenza ex art. 6 L. n. 604/1966; 2) violazione dell'art. 6 L. n. 604/1966, dell'art. 252 disp. att. c.p.c. e della regola del legittimo affidamento, sostenendo che la nota del Direttore della DTL di Catanzaro avrebbe indotto a ritenere impropria la procedura e che ciò escludeva la decadenza; 3) omessa motivazione sulla mancata ammissione delle prove dedotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dell'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la censura sulle prove era inammissibile perché il ricorrente non aveva specificamente indicato e trascritto le circostanze oggetto di prova, impedendo il controllo di decisività richiesto dal principio di autosufficienza. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei requisiti formali del ricorso in opposizione nel rito del lavoro; in appello è stata esclusa l'inammissibilità per difetto di tali requisiti.

  • art. 6 L. n. 604/1966

    Norma sulla decadenza dall'impugnativa del licenziamento; la Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente non colpissero la portata precettiva della disposizione, ma mirassero a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla tempestività dell'impugnazione.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamato quale norma modificativa dell'art. 6 L. n. 604/1966, con riguardo al regime decadenziale applicabile all'impugnazione del licenziamento.

  • art. 252 disp. att. c.p.c.

    Invocato dal ricorrente, ma senza che la censura fosse ritenuta idonea a scardinare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo o per mancanza assoluta/inesistenza logica della motivazione, non per chiedere una nuova valutazione del merito.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, è preclusa la censura di cui all'art. 360, n. 5, salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel collegamento con il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione: la censura è ammissibile solo se investe il significato e la portata della norma, oppure se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La denuncia di vizio motivazionale è inammissibile quando il ricorrente si limiti a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito senza individuare un preciso fatto storico decisivo non esaminato o senza evidenziare una motivazione mancante, apparente o logicamente inconciliabile.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto se il ricorrente non indica che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.
  • La censura relativa alla mancata ammissione di prove è inammissibile se non vengono specificamente indicate e trascritte le circostanze oggetto di prova, poiché il giudizio di cassazione richiede l'autosufficienza del ricorso per verificare la decisività del mezzo istruttorio.
  • Il termine decadenziale per l'impugnativa del licenziamento va valutato alla luce degli atti e della qualificazione della concreta iniziativa del lavoratore; la contestazione di tale apprezzamento fattuale non è di per sé ammissibile in cassazione se non nei rigorosi limiti del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.