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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05603/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia originava da una domanda del lavoratore diretta a ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate tra febbraio 2012 e dicembre 2013, sulla premessa dell'accertata continuità del rapporto di lavoro con la società e della declaratoria di illegittimità della cessione di ramo d'azienda. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva rigettato l'appello della società. La società proponeva quindi ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno raggiunto una conciliazione in sede sindacale, con verbale del 23.6.2020, contenente reciproca rinuncia al ricorso pendente e compensazione integrale delle spese. La società ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta conciliazione sindacale e della reciproca rinuncia alle rispettive pretese nel giudizio di legittimità, dichiarando cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese di lite. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché il meccanismo sanzionatorio opera per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non per quella sopravvenuta.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene una conciliazione tra le parti con reciproca rinuncia alle pretese e regolazione delle spese, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può assorbire anche la regolazione delle spese di lite se l'accordo transattivo le compensa integralmente o comunque le definisce.
  • L'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera come sanzione per impugnazioni originariamente inammissibili o pretestuose, non quando l'originaria ammissibilità del ricorso venga meno per una causa sopravvenuta come la transazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per accordo sopravvenuto, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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