Cassazione Civile, Ordinanza n. 05599/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente, sorpreso dai carabinieri durante la pausa di lavoro in possesso di 25 grammi di hashish custoditi nella tuta da lavoro e ritenuti destinati allo spaccio; la vicenda aveva inoltre ricevuto eco su un quotidiano locale, con richiamo al discredito per l’azienda. In primo grado il giudice aveva ritenuto risolto il rapporto e riconosciuto solo un’indennità risarcitoria; in appello la decisione era stata confermata; in sede di cassazione la sentenza di merito era stata cassata con rinvio su ricorso del lavoratore, perché la Corte aveva ritenuto non adeguatamente motivata e non corretta la esclusione della riconducibilità del fatto a una previsione collettiva punita con sanzione conservativa. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha escluso che fosse provata la finalità di spaccio, il coinvolgimento dell’intera azienda in un fenomeno di consumo di gruppo e il concreto discredito per la società, e ha quindi ricondotto la condotta alla clausola del CCNL che sanzionava con misura conservativa le mancanze che pregiudichino disciplina, morale, igiene e sicurezza dello stabilimento, annullando il licenziamento e disponendo la reintegrazione con indennità di dodici mensilità. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 4 e 5, L. n. 300/1970, sostenendo che la tutela reintegratoria attenuata sarebbe eccezionale e applicabile solo a ipotesi tassative; lamenta che il giudice del rinvio abbia esteso in via analogica o comunque oltre il dato letterale una previsione collettiva non tipizzata in modo puntuale, mentre l’interpretazione estensiva sarebbe ammissibile solo ove il contratto collettivo elenchi fattispecie esemplificative e non tassative.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di licenziamento disciplinare, ai fini della scelta tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria ex art. 18, commi 4 e 5, L. n. 300/1970, il giudice può sussumere la condotta concretamente accertata nella previsione contrattuale che, anche mediante clausola generale o elastica, preveda una sanzione conservativa. Tale operazione non costituisce indebita analogia né si risolve in un giudizio autonomo di proporzionalità della sanzione, ma dà attuazione al principio di proporzionalità già effettuato dalle parti sociali nel contratto collettivo. Ne consegue la conferma della sentenza di rinvio che aveva disposto la reintegrazione e l’indennità risarcitoria, con condanna della società ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, commi 4 e 5, L. n. 300/1970
La tutela reintegratoria attenuata può applicarsi quando il fatto concretamente accertato sia sussumibile in una previsione collettiva che punisce l'illecito con sanzione conservativa, anche se espressa con clausole generali o elastiche; la sussunzione non è preclusa dall'assenza di tipizzazione puntuale.
art. 1, comma 58, L. n. 92/2012
Richiamato per il reclamo avverso la decisione di primo grado nel rito speciale sui licenziamenti.
art. 111 Cost.
Richiamato dal lavoratore nel precedente giudizio di cassazione per vizio di motivazione e violazione del principio del giusto processo.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal lavoratore nel precedente giudizio di cassazione per difetto di motivazione.
art. 360 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti nel precedente giudizio e nel presente ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie in vista della decisione in camera di consiglio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per la continuità con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Prevede l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di licenziamento disciplinare, la selezione tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria dipende dalla riconducibilità del fatto accertato in giudizio a una previsione collettiva che appresti una sanzione conservativa.
- La sussunzione della condotta in una clausola generale o elastica del contratto collettivo è consentita e non integra un’interpretazione analogica vietata, purché il giudice resti entro l’area delineata dalle parti sociali.
- L’operazione di qualificazione della condotta ai fini dell’art. 18 St. lav. non coincide con un autonomo giudizio di proporzionalità della sanzione, ma attua il principio di proporzionalità già espresso dalla disciplina collettiva.
- Se il giudice di merito accerta in fatto la mancanza di prova degli elementi aggravanti contestati, la condotta va valutata per ciò che effettivamente risulta provato, ai fini della verifica della sanzione collettiva applicabile.
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