Cassazione Civile, Ordinanza n. 05601/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a una lavoratrice nell'ambito del cambio di appalto nel settore della ristorazione collettiva. In primo grado il licenziamento era stato dichiarato illegittimo, con reintegrazione e risarcimento limitato a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto; la decisione era stata confermata in appello. In cassazione la lavoratrice propone ricorso principale lamentando la violazione dell'art. 18 L. n. 300/1970, nel testo anteriore alla L. n. 92/2012, perché la Corte d'appello avrebbe errato nel limitare il risarcimento a cinque mensilità invece di riconoscere le retribuzioni maturate fino all'esercizio dell'opzione in luogo della reintegrazione, con detrazione dell'aliunde perceptum. La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale: con il primo motivo contesta la tempestività della riassunzione dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito per primo e ripropone eccezioni di inammissibilità/improcedibilità fondate sul ne bis in idem; con il secondo motivo sostiene che la procedura collettiva prevista per il cambio appalto e il verbale sindacale avrebbero esaurito ogni obbligo datoriale, anche con riferimento al repechage; con il terzo motivo denuncia mancata ammissione di prove e omesso esame di un fatto decisivo relativo al potere rappresentativo della sindacalista che aveva sottoscritto il verbale; con il quarto motivo censura la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale della lavoratrice. In particolare conferma la tempestività della riassunzione dopo la declinatoria di competenza, esclude che la disciplina collettiva sul cambio di appalto sostituisca o assorba la tutela individuale contro il licenziamento, e ritiene inammissibile/infondato il motivo istruttorio anche per effetto della doppia conforme. Accoglie invece il motivo principale sulla quantificazione del danno da licenziamento illegittimo: afferma che, nel regime dell'art. 18 statuto dei lavoratori applicabile ratione temporis, il risarcimento non può essere automaticamente limitato a cinque mensilità, poiché opera una presunzione iuris tantum di lucro cessante oltre la soglia minima, salva la prova dell'aliunde perceptum o di circostanze idonee a ridurre il danno. La sentenza d'appello è quindi cassata in parte qua e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per il riesame della domanda risarcitoria e per le spese del giudizio di legittimità. È inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
testo applicabile ratione temporis antecedente alla modifica introdotta dalla legge n. 92/2012
Nel regime previgente, il licenziamento illegittimo non estingue il rapporto ma dà luogo alla reintegrazione e a un risarcimento del danno presunto iuris tantum, con misura minima di cinque mensilità; oltre tale soglia il danno va correlato alle retribuzioni perdute, salvo prova contraria del datore di lavoro o del lavoratore.
La mancata fissazione del termine per la riassunzione da parte del giudice incompetente non rende tardiva la riassunzione effettuata entro il termine generale applicabile.
termine generale di tre mesi; nella formulazione ratione temporis applicabile, previgente rispetto alla novella di cui all'art. 45, comma sesto, legge 18 giugno 2009, n. 69
Quando il giudice che declina la competenza non fissa il termine ex art. 428 c.p.c., opera il termine generale di riassunzione previsto dall'art. 50 c.p.c.
Non è consentita alla parte una correzione o integrazione dell'ordinanza declinatoria al di fuori del meccanismo previsto da questa norma.
Richiamato dalla società per sostenere l'insussistenza dell'illegittimità del licenziamento, ma la Corte ribadisce che la tutela collettiva del cambio appalto non esclude i limiti legali al potere di recesso.
artt. 346-354 c.c.n.l. Turismo Pubblici Esercizi
La procedura collettiva di salvaguardia occupazionale nel cambio appalto opera sul piano dei rapporti tra stipulanti e non incide di per sé sul rapporto individuale di lavoro.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo di ricorso per omesso esame è precluso in presenza di doppia conforme se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il vizio motivazionale è precluso salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
Richiamato nel quarto motivo incidentale sulla regolazione delle spese, motivo assorbito dall'accoglimento del ricorso principale.
Richiamato nel quarto motivo incidentale sulla compensazione delle spese, assorbito.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Richiamato per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 18 L. n. 300/1970 anteriore alla riforma del 2012, il risarcimento conseguente alla reintegrazione per licenziamento illegittimo non può essere limitato automaticamente alla sola soglia minima di cinque mensilità: oltre tale limite opera una presunzione iuris tantum di perdita retributiva, superabile solo con prova contraria idonea.
- L'esistenza di una disciplina collettiva che regoli il cambio di appalto e la continuità occupazionale non esaurisce né sostituisce la tutela individuale del lavoratore contro il licenziamento intimato dal datore di lavoro originario o subentrante.
- In caso di declaratoria di incompetenza territoriale ex art. 428 c.p.c., se il giudice non fissa il termine per la riassunzione, la tempestività va valutata secondo il termine generale di riassunzione applicabile e non secondo il termine speciale di trenta giorni.
- Il vizio motivazionale per omesso esame di fatti decisivi è precluso in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle rationes decidendi delle due decisioni di merito.
- Ai fini della riduzione del danno da licenziamento illegittimo, l'eventuale aliunde perceptum o la condotta del lavoratore rilevano come fatti impeditivi o riduttivi che devono essere allegati e provati dal datore di lavoro secondo i principi generali sulla ripartizione dell'onere probatorio.
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