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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05602/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da decreti ingiuntivi ottenuti da un lavoratore per il pagamento di retribuzioni asseritamente dovute dopo che i giudici di merito avevano accertato l'inesistenza di un trasferimento d'azienda e l'illegittimità della cessione del contratto del lavoratore a una società terza. La società originariamente obbligata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il suo appello, mentre il lavoratore ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno poi raggiunto una conciliazione in sede sindacale con verbale del 23.6.2020, dichiarando di transigere la lite e di rinunciare/accettare reciprocamente il ricorso pendente. La società ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta conciliazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere, pronunciandosi anche sulle spese nel senso che la cessazione le assorbe. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando l'orientamento secondo cui la sanzione si applica all'inammissibilità originaria dell'impugnazione, non a quella sopravvenuta nel caso di cessazione della materia del contendere. Il giudizio di legittimità si è dunque chiuso senza decisione sul merito della controversia originaria.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    Il meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo ha funzione deflattiva e mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose; si applica in caso di inammissibilità originaria del gravame, non quando l'inammissibilità o la definizione del giudizio sopravvengano per effetto della conciliazione e della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando le parti intervengono in corso di cassazione con una conciliazione valida e reciproca rinuncia alle rispettive pretese processuali, il giudizio deve essere dichiarato cessato nella materia del contendere, senza necessità di statuire sul merito originario.
  • La cessazione della materia del contendere può assorbire anche la regolazione delle spese, se dalla conciliazione risulta una pattuizione di compensazione totale o comunque una definizione negoziale del loro assetto.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non va posto a carico della parte ricorrente quando l'esito sfavorevole del giudizio dipende da una sopravvenienza che definisce il processo, e non da una originaria inammissibilità dell'impugnazione.
  • La ratio deflattiva del contributo unificato aggiuntivo non consente un'applicazione estensiva oltre i casi espressamente riconducibili all'inammissibilità originaria del gravame.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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