Cassazione Civile, Ordinanza n. 05596/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un'intimazione di pagamento di Euro 2.698,07 emessa per crediti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo: a) nuove e quindi inammissibili le deduzioni introdotte solo in appello sulla qualità del soggetto che aveva curato la notificazione della cartella esattoriale; b) comunque non maturata la prescrizione, sia perché il debitore avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la cartella notificata nel 2002, sia perché tra quella cartella e l'intimazione del 2009 vi era stata un'altra intimazione nel 2006. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduce un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo: la nullità o inesistenza della notificazione della cartella, asseritamente eseguita da dipendenti di una società privata privi di qualifica pubblicistica. Contesta inoltre che la Corte d'appello abbia attribuito efficacia di giudicato alla decisione del giudice tributario sulla regolarità della notifica, sostenendo che tale decisione fosse stata impugnata e che, in ogni caso, il vizio notificatorio sarebbe insanabile. La resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché eterogeneo e, soprattutto, perché non investe la ratio decidendi decisiva, ossia la novità delle questioni sollevate solo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il rilievo che il ricorrente non aveva censurato una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la declaratoria di novità e inammissibilità delle questioni sulla regolarità della notificazione della cartella, ratio da sola idonea a sorreggere il rigetto dell'appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se la decisione è fondata su più rationes autonome e ciascuna sufficiente, il ricorrente deve impugnarle tutte, pena l'inammissibilità. È stata inoltre posta a carico del ricorrente la rifusione delle spese di giudizio in favore della Cassa; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell'ADER, che si era costituita solo formalmente. È stato infine dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per aggirare la necessità di censurare la ratio decidendi autonoma che sorregge la sentenza impugnata.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Regola la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 385, primo comma, c.p.c.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
art. 385, comma 1-bis, c.p.c.
Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes rilevanti.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è idonea a superare una statuizione di inammissibilità fondata sulla novità della questione o sulla mancata impugnazione di una ratio autonoma.
- In cassazione la censura deve essere specifica e riferita alla decisiva argomentazione posta a base della decisione; una critica che colpisca solo profili secondari o diversi non è sufficiente.
- La novità delle questioni introdotte solo in appello costituisce una ratio autonoma che, se non specificamente attaccata, rende intangibile la decisione di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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