Cassazione Penale, Ordinanza n. 22367/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito, inclusa la valutazione sfavorevole sulla recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli per reati in materia di stupefacenti, ricettazione e detenzione illegale di armi. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riguardo all'applicazione della recidiva, sostenendo in sostanza che l'aumento di pena non sarebbe stato correttamente giustificato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la recidiva, quando ritualmente contestata, impone al giudice una verifica in concreto della maggiore riprovevolezza e pericolosità desumibile dalla reiterazione del reato; nel caso esaminato, la motivazione della Corte territoriale era congrua perché valorizzava la pervicacia desumibile dalle modalità del fatto.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 398/90
richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata; dal testo non emerge il dettaglio della condotta tipica.
richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata; dal testo non emerge il dettaglio della condotta tipica.
richiamati come norme incriminatrici poste a base della condanna confermata; dal testo non emerge il dettaglio della condotta tipica.
recidiva
la Corte ribadisce che, se ritualmente contestata, deve essere oggetto di verifica concreta circa l'effettiva sintomaticità della reiterazione dell'illecito rispetto alla maggiore riprovevolezza e pericolosità dell'autore; l'aumento può essere escluso solo con adeguata motivazione quando il nuovo delitto non esprima maggiore capacità delinquenziale.
implicito nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice deve svolgere una verifica in concreto sulla sua effettiva capacità di indicare maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale dell'autore, non potendo limitarsi a un richiamo astratto alla reiterazione del reato.
- L'aumento di pena per recidiva può essere escluso solo quando il giudice, con motivazione specifica, ritenga che il nuovo fatto non sia espressivo di una maggiore capacità delinquenziale.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito collega le modalità concrete del fatto a elementi sintomatici di pervicacia o accresciuta responsabilità dell'agente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo sulla recidiva si risolve in una censura manifestamente infondata rispetto a una motivazione di merito congrua e coerente con il principio di diritto applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22300/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22301/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22302/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22303/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22304/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22305/2026 del 17/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →