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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20845/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da tre opposizioni agli atti esecutivi proposte nell’ambito di distinte procedure esecutive immobiliari riunite, sfociate nella vendita forzata di un immobile adibito ad abitazione dei coniugi e nel successivo decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario. La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato due opposizioni, dichiarato cessata la materia del contendere su una terza e dichiarato inammissibili ulteriori censure formulate con memoria. Con nove motivi di ricorso ha dedotto, in sintesi: la nullità o inefficacia dei pignoramenti perché l’immobile sarebbe ricaduto nella comunione legale tra i coniugi e dunque non aggredibile nelle forme seguite; la mancata trascrizione della titolarità della quota riferibile alla ricorrente; l’assenza di prova della continuità delle trascrizioni; l’omessa pronuncia sulle censure; l’illegittimità della dichiarazione di estinzione della procedura in sede di opposizione agli atti; vizi del procedimento di ricusazione del giudice dell’esecuzione, compresa la mancata comunicazione dell’ordinanza resa sulla ricusazione e la necessità di riassunzione del processo dopo il rigetto dell’istanza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrali relativi alla pignorabilità del bene in comunione legale: ha ribadito che, in caso di comunione legale dei coniugi, l’espropriazione per debiti personali di uno dei coniugi colpisce il bene nella sua interezza e non una quota ideale, con scioglimento della comunione limitatamente al bene staggito al momento della vendita, sicché non era corretto sostenere la nullità del pignoramento nei confronti della ricorrente né l’invalidità del pignoramento eseguito sul bene. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., perché fondato su documenti e atti non adeguatamente trascritti, localizzati e prodotti. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché privo di autonoma consistenza, essendo solo riproposizione di censure già disattese. Il quinto motivo è stato respinto perché l’eccezione di estinzione della procedura esecutiva non era deducibile con opposizione agli atti esecutivi ma semmai con il rimedio previsto contro il rigetto dell’istanza di estinzione. I motivi sesto, settimo, ottavo e nono, relativi alla ricusazione del giudice dell’esecuzione e ai vizi del relativo procedimento, sono stati dichiarati inammissibili: mancavano sia la specifica indicazione delle lesioni difensive, sia il corretto confronto con la giurisprudenza secondo cui l’ordinanza di rigetto della ricusazione non è immediatamente ricorribile per cassazione e il vizio va dedotto, se del caso, come nullità della sentenza resa dal giudice ricusato. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come norma sulla denunciabilità in cassazione di violazioni di legge e nullità processuali, ma i motivi che non si confrontano correttamente con i requisiti di specificità o con la ratio della decisione vengono respinti o dichiarati inammissibili.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando si fonda su documenti o atti processuali senza trascriverne il contenuto rilevante, senza indicarne la sede di produzione o formazione e senza localizzarli nel fascicolo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è respinta quando le questioni dedotte risultano implicitamente assorbite dalla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente non ricorre quando la decisione contiene una motivazione idonea a sorreggere il decisum, anche per implicito assorbimento delle questioni.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato nei motivi processuali, ma la Corte esclude la nullità dedotta quando il giudice di merito ha comunque deciso sulle questioni rilevanti.

  • art. 177 c.c.

    Richiamato per sostenere l'appartenenza del bene alla comunione legale; la Corte ribadisce invece che la comunione legale comporta l'aggressione esecutiva del bene nella sua interezza.

  • art. 189 c.c.

    La ricorrente lo invoca per escludere il pignoramento autonomo della quota; la Corte esclude tale lettura e conferma la pignorabilità dell'intero bene in comunione.

  • art. 599 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui non è direttamente applicabile per colpire una quota in natura del bene caduto in comunione legale.

  • art. 600 c.p.c.

    È escluso il ricorso al procedimento di divisione endoesecutiva per i beni in comunione legale, poiché l'espropriazione colpisce il bene nella sua interezza.

  • art. 617 c.p.c.

    L'eccezione di estinzione della procedura esecutiva non è ritenuta deducibile con opposizione agli atti esecutivi ai sensi di questa norma.

  • art. 619 c.p.c.

    L'opposizione di terzo all'esecuzione non è ritenuta strumento idoneo a escludere dall'espropriazione una quota del bene in natura in regime di comunione legale.

  • art. 543 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi ai vizi del procedimento di esecuzione, ma non idoneo a fondare l'accoglimento delle censure sul procedimento di ricusazione.

  • art. 569 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulle modalità della procedura esecutiva immobiliare, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 576 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulle modalità della vendita e della fase esecutiva, senza accoglimento della censura.

  • art. 490 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla regolarità della procedura esecutiva, ma non determinante ai fini dell'annullamento della sentenza.

  • art. 175 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al procedimento esecutivo e alla comunicazione degli atti, ma la censura è dichiarata inammissibile o infondata.

  • art. 51 c.p.c.

    È la base normativa del motivo di ricusazione del giudice; il vizio derivante da incompatibilità del giudice può riflettersi sulla nullità della sentenza, non sull'impugnabilità autonoma dell'ordinanza di rigetto della ricusazione.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della ricusazione del giudice e delle relative forme procedimentali.

  • art. 53 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della ricusazione del giudice e delle relative forme procedimentali.

  • art. 54 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della ricusazione del giudice e delle relative forme procedimentali.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull'estinzione della procedura, ma la Corte osserva che la decisione di merito non aveva affermato la definitività nei termini denunciati.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'estinzione della procedura, senza che la censura trovi accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nella comunione legale tra coniugi, l'espropriazione promossa per debiti personali di uno dei coniugi colpisce il bene comune nella sua interezza e non la sola metà o una quota ideale del bene; il coniuge non debitore non può paralizzare l'esecuzione pretendendo l'esclusione di una quota in natura.
  • L'opposizione di terzo o l'opposizione agli atti esecutivi non sono strumenti per ottenere la sottrazione di una quota ideale di un bene caduto in comunione legale dall'esecuzione forzata, quando il bene è validamente pignorato come unità.
  • La censura in cassazione fondata su documenti o atti processuali è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive il contenuto rilevante, non ne indica specificamente la sede di produzione o formazione e non ne consente la localizzazione nel fascicolo.
  • La dedotta omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di merito contiene una motivazione che, anche implicitamente, assorbe le questioni prospettate.
  • L'eccezione di estinzione della procedura esecutiva non è deducibile con opposizione agli atti esecutivi se l'ordinamento prevede un diverso rimedio contro il provvedimento che rigetta l'istanza di estinzione.
  • Le doglianze sul procedimento di ricusazione del giudice non sono direttamente deducibili come ricorso autonomo per cassazione contro l'ordinanza di rigetto; il vizio va fatto valere, se incide sul processo, come nullità della sentenza resa dal giudice ricusato e con adeguata allegazione del pregiudizio subito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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