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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29311/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) fra due sentenze irrevocabili: 1) condanna per omicidio e detenzione illegale di armi (sentenza Corte d'Assise d'appello di Catanzaro 7/6/1995, irrevocabile 1996) relativa alla cosiddetta strage di Guardavalle del 4/8/1991; 2) condanna per associazione mafiosa e reati connessi (sentenza Corte d'appello di Roma 11/6/2018, irrevocabile 25/11/2020) per attività delittuose dal 1990 in poi. La difesa ha dedotto che la strage rientrerebbe temporalmente e funzionalmente nel piano criminoso del sodalizio (nascita del sodalizio 1990, coincidenza soggettiva degli esecutori, finalità di controllo del territorio e degli appalti), per cui i reati dovrebbero essere considerati come un unico disegno criminoso ai fini della continuazione. La Corte distrettuale, invece, ha ritenuto che la strage di Guardavalle fosse frutto di contrasti locali per subappalti e quindi estemporanea e contingente rispetto al programma criminoso dell'associazione, che si era poi evoluta verso il traffico di stupefacenti su scala nazionale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di appello di Roma che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva escluso la continuazione tra i reati delle due sentenze perché mancavano indici sufficienti a dimostrare che la strage fosse stata prevista nella programmazione originaria dell'associazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, codice penale

    Regola la continuazione di reati come temperamento sanzionatorio quando esiste un unico disegno criminoso. La Corte interpreta che sia necessario che i reati successivi siano stati programmati al momento del primo reato o dell'adesione all'associazione, almeno nelle linee essenziali.

  • art. 671 codice di procedura penale

    Norma procedurale che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di esecuzione; qui utilizzata quale rimedio impugnatorio esperito dal ricorrente.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Disciplina le spese del giudizio di cassazione; la Corte dispone la condanna alle spese a carico del ricorrente dopo il rigetto.

  • art. 416-bis codice penale

    Norma riferita alla fattispecie di associazione mafiosa indicata nella sentenza di merito; citata nel quadro fattuale ma non oggetto diretto di interpretazione normativa nella decisione sulla continuazione.

  • art. 74 D.P.R. 309/90

    Norma sulle aggravanti nel settore degli stupefacenti; citata nel quadro fattuale della sentenza di condanna per reati collegati al traffico di stupefacenti.

Massime di principio

  • La continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso: i reati successivi devono essere stati programmati al momento del primo reato o dell'adesione all'associazione, almeno nelle loro linee essenziali.
  • Per dimostrare la continuità progettuale il giudice deve desumere indici esteriori significativi come: contiguità spazio-temporale, identità soggettiva stabile, analogia del modus operandi, omogeneità del bene giuridico tutelato e funzionalità delle condotte al medesimo scopo criminoso.
  • La semplice contiguità temporale, la coincidenza di soggetti o il nesso funzionale occasionale non sono di per sé sufficienti a provare la continuità se i reati successivi sono il frutto di eventi contingenti o non prevedibili al momento iniziale.
  • Nei casi di reato associativo e reati fine, la continuazione è possibile solo se i reati fine erano prevedibili e programmati all'atto dell'adesione al sodalizio; non è ammessa quando i reati fine si configurano come eventi emergenti e non originariamente programmati.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare la valutazione degli indici di continuità in maniera coerente e argomentata: un'accertata matrice estemporanea o locale dei fatti può escludere la continuazione anche se sussistono altri elementi di collegamento.

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